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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 ottobre 2009, n. 163

Regolamento di esecuzione dell'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da Talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco. (09G0171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/2017)
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Testo in vigore dal: 6-12-2017
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                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto l'articolo 2, comma 363, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria   2008)»,   il   quale
stabilisce che l'indennizzo di cui  all'articolo  1  della  legge  29
ottobre 2005,  n.  229,  e'  riconosciuto  «ai  soggetti  affetti  da
sindrome   da   talidomide,   determinata   dalla    somministrazione
dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia,  dell'emimelia,  della
focomelia e della macromelia»; 
  Visto l'articolo 31 del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14  ,
recante proroga di termini previsti  da  disposizioni  legislative  e
disposizioni finanziarie urgenti, che prevede, al  comma  1-bis,  che
«l'indennizzo di cui  all'articolo  2,  comma  363,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 si intende riconosciuto ai soggetti affetti  da
sindrome da talidomide, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della
focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965» e,  al
comma 1-ter, che «con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle  politiche   sociali   sono   individuate   le   modalita'   di
corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1-bis»; 
  Visto il decreto-legge 5 dicembre  2005,  n.  250,  recante  misure
urgenti in materia di universita', beni culturali  ed  in  favore  di
soggetti  affetti  da   gravi   patologie,   nonche'   in   tema   di
rinegoziazione di mutui, convertito con  modificazioni  con  legge  3
febbraio 2006, n. 27, e  in  particolare  l'articolo  3  che  prevede
misure di assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide; 
  Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati
da  complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di   vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati»; 
  Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante «Disposizioni  in  materia  di  indennizzo  a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo  irreversibile
a causa di vaccinazioni obbligatorie»; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio  2008,  n.
85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008  n.  121,
che dispone che le  funzioni  del  Ministero  della  salute,  con  le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  sono
trasferite al Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto in particolare l'articolo 1, comma 20, del  decreto-legge  n.
85/2008, di cui al punto precedente, a norma  del  quale,  fino  alla
data di entrata in vigore dei  decreti  di  riorganizzazione,  per  i
Ministeri  interessati  dagli   accorpamenti,   restano   in   vigore
transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti; 
  Tenuto conto  del  parere  interlocutorio  n.  1942/2009  reso  dal
Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 giugno 2009; 
  Visto il  parere  n.  5529/09  del  Consiglio  di  Stato,  espresso
nell'adunanza dell'11 settembre 2009; 
  Vista la nota n. 3100 del 23 settembre 2009, con la quale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.  400  del  1988,  lo
schema  di  regolamento  e'  stato  comunicato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
  1. Il  presente  regolamento  disciplina  il  procedimento  per  il
riconoscimento   e   la   corresponsione   dell'indennizzo   previsto
dall'articolo 1 della legge 29 ottobre  2005,  n.  229,  ai  soggetti
affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione
dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia  e
micromelia e nati negli anni dal 1959 al 1965. 
  ((1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 e'  riconosciuto  anche  ai
nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966.)) ((1)) 
  ((1-ter.  Il  presente   regolamento   disciplina,   altresi',   il
procedimento   per   il   riconoscimento    e    la    corresponsione
dell'indennizzo di cui al comma 1 ai soggetti nati al  di  fuori  del
periodo previsto nei commi 1 e  1-bis  che  presentano  malformazioni
compatibili  con  la  sindrome  da  talidomide,   determinata   dalla
somministrazione del farmaco omonimo.)) ((1)) 
  ((1-quater. L'allegato A, recante i criteri tecnico-scientifici  di
inclusione ed  esclusione  delle  malformazioni  compatibili  con  la
sindrome  da  talidomide,  determinata  dalla  somministrazione   del
farmaco  omonimo,   costituisce   parte   integrante   del   presente
regolamento.)) ((1)) 
  2. ((L'indennizzo di cui ai commi 1,  1-bis,  1-ter)),  di  seguito
denominato indennizzo per i  talidomidici,  consiste  in  un  assegno
mensile  vitalizio,  di  importo  pari   a   sei   volte   la   somma
corrispondente ad un importo  base  di  riferimento,  determinato  in
analogia a quanto previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazione
obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio  1992,
n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta, a cinque volte  per
le categorie quinta e sesta, e  a  quattro  volte  per  le  categorie
settima e ottava della tabella A, annessa al testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.  915,  e
successive modificazioni. ((1)) 
  3. L'indennizzo di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata  in
vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ((Per i soggetti nati al
di fuori del periodo dal 1959 al 1965, l'indennizzo  decorre  dal  21
agosto 2016.)) ((1)) 
  4. L'importo dell'indennizzo per i talidomidici, stabilito ai sensi
del presente articolo, e' corrisposto dal ((Ministero della salute)),
mensilmente e posticipatamente, con le  medesime  modalita'  adottate
per la liquidazione dei benefici di cui alla legge 25 febbraio  1992,
n. 210, e successive  modificazioni,  ed  e'  interamente  rivalutato
annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT. ((1)) 
  5. L'indennizzo per i talidomidici e' corrisposto per la  meta'  al
soggetto danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti che prestano  o
abbiano prestato al danneggiato assistenza in  maniera  prevalente  e
continuativa. Se il danneggiato e' incapace di intendere e di  volere
l'indennizzo e' corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui
al precedente periodo ((, per tutto il periodo di esistenza  in  vita
del danneggiato.)). ((1)) 
  ((6. In caso di morte o assenza di congiunti che prestano o abbiano
prestato  al  danneggiato  assistenza   in   maniera   prevalente   e
continuativa, l'indennizzo per i soggetti talidomidici e' interamente
corrisposto al danneggiato o, in caso di incapacita', al  suo  legale
rappresentante.)). ((1)) 
  7. ((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL DECRETO 17 OTTOBRE 2017, N. 166)).
((1)) 
 
------------- 
ASGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto 17 ottobre 2017, n. 166 ha disposto (con l'art. 5, comma
1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009,  n.  163,  anteriori
alle modifiche  apportate  con  il  presente  decreto  continuano  ad
applicarsi agli indennizzi erogati e alle procedure relative ai  nati
dall'anno 1958 all'anno 1966 in corso alla data di entrata in  vigore
del presente regolamento".