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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in SO n.28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  1-3-2009
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Art. 31

Sostanze attive utilizzate come materia prima
per la produzione di medicinali
1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: "dal 1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2010".
((
1-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965.
1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1-bis.
))