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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 133

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. (09G0143)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
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Testo in vigore dal:  9-10-2009 al: 31-1-2022
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed in particolare l'articolo 3;
Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto concerne in particolare le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinchè esse siano attuate in applicazione degli articoli 125 e 126 del regolamento medesimo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Considerata la necessità di introdurre nel testo modifiche ulteriori rispetto a quelle derivanti dai rilievi formulati dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con particolare riferimento all'armonizzazione delle sanzioni previste agli articoli 14 e 16;
Vista l'ulteriore preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;
Acquisiti nuovamente i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, di seguito denominato:
«regolamento».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il regolamento (CE) n. 1907/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
- La direttiva 1999/45/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
- Il regolamento (CE) n. 793/93 è pubblicato nella G.U.C.E. 5 aprile 1993, n. L 84.
- Il regolamento (CE) n. 1488/94 è pubblicato nella G.U.C.E. 29 giugno 1994, n. 161.
- La direttiva 76/769/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 27 settembre 1976, n. L 262.
- La direttiva 91/155/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 22 marzo 1991, n. L 76.
- La direttiva 93/67/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 8 settembre 1993, n. L 227.
- La direttiva 93/105/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 novembre 1993, n. L 294.
- La direttiva 2000/21/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 aprile 2000, n. L 103.
- L'art. 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O., così recita:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1, è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».
Nota all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 1907/2006 vedi note alle premesse.