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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2009, n. 126

Regolamento recante: «Modalità e criteri per l'assegnazione del premio intitolato a Giacomo Matteotti». (09G0135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/9/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/2016)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 9-9-2009
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 5 ottobre 2004, n. 255, recante «Disposizioni per la
commemorazione  di  Giacomo  Matteotti e per la tutela della sua casa
natale a Fratta Polesine»;
  Visti  in  particolare  i  commi 3 e 4 dell'articolo 2 della citata
legge, che prevedono l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri del premio intitolato a Giacomo Matteotti da assegnare,
con  modalita'  e  criteri  definiti  con  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  ad  opere  che  illustrano  gli  ideali di
fratellanza  tra  i popoli, di liberta' e giustizia sociale che hanno
ispirato la vita di Giacomo Matteotti;
  Ritenuto  di  dover  modificare  le  modalita'  ed  i  criteri  per
l'assegnazione del premio intitolato a Giacomo Matteotti adottati con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2005, n.
72;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 giugno 2009;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                      Premio Giacomo Matteotti


  1.  Il  presente  decreto  disciplina  le modalita' e i criteri per
l'assegnazione  del  Premio  «Giacomo Matteotti», istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2, commi 3 e 4 della
          legge   5   ottobre  2004,  n.  255  (Disposizioni  per  la
          commemorazione  di  Giacomo Matteotti e per la tutela della
          sua casa natale a Fratta Polesine):
             «3.  E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  il  premio intitolato a Giacomo Matteotti. Per le
          finalita'  di cui al presente comma e' autorizzata la spesa
          di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
             4. Il premio di cui al comma 3 e' assegnato, a decorrere
          dall'anno  2005,  con  modalita'  e  criteri  definiti  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad opere
          che  illustrano  gli ideali di fratellanza tra i popoli, di
          liberta'  e di giustizia sociale che hanno ispirato la vita
          di   Giacomo  Matteotti  ed  e'  suddiviso  nelle  seguenti
          sezioni:
              a) saggistica;
              b) opere letterarie e teatrali;
              c) tesi di laurea».
             - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
          marzo  2005,  n. 72, abrogato dal presente decreto, recava:
          «Istituzione   presso   la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri del premio Giacomo Matteotti».
             - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
             «Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  commissioni
          parlamentari  competenti  in  materia,  che  si pronunciano
          entro   trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati  i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
          le   quali   le   leggi   della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici della materia e
          dispongono  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
          dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  di  “regolamento”, sono adottati
          previo  parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
          ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
             4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
              a)  riordino degli uffici di diretta collaborazione con
          i  Ministri  ed  i  Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
              b)  individuazione degli uffici di livello dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
              c)   previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
              d)  indicazione e revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
              e)  previsione  di  decreti  ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.
             4-ter.  Con  regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
          del  presente  articolo,  si provvede al periodico riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa  abrogazione  di  quelle che hanno esaurito la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.».