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LEGGE 5 ottobre 2004, n. 255

Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2004
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Testo in vigore dal:  15-10-2004

Art. 2

1. Per la commemorazione dell'ottantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti è autorizzata la concessione di un contributo di 50.000 euro per l'anno 2004 agli enti Fondazione Pietro Nenni e Fondazione Giacomo Matteotti per il finanziamento delle seguenti manifestazioni e iniziative culturali:
a) allestimento di una mostra che illustra l'opera di Giacomo Matteotti come sindacalista, amministratore locale e parlamentare assiduamente impegnato in difesa dei valori della libertà, della democrazia, della pace e della giustizia sociale;
b) raccolta, conservazione, manutenzione e restauro dei documenti fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione relativi all'attività di Giacomo Matteotti e al contesto sociale e politico in cui ha vissuto e ha svolto la propria opera, da destinare sia all'allestimento di mostre e alla consultazione da parte dei soggetti interessati, sia alla produzione di un filmato da proiettare nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nelle università.
2. Le manifestazioni e le iniziative culturali di cui al comma 1 sono autorizzate e attuate in conformità con le disposizioni dettate in materia dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il premio intitolato a Giacomo Matteotti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
4. Il premio di cui al comma 3 è assegnato, a decorrere dall'anno 2005, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e di giustizia sociale che hanno ispirato la vita di Giacomo Matteotti ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) saggistica;
b) opere letterarie e teatrali;
c) tesi di laurea.
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3, pari rispettivamente a 50.000 euro per l'anno 2004 e a 50.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 2:
- Per il titolo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda la precedente nota all'art. 1.