stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 2008, n. 211

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/1/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2014)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Dipartimenti
  • 3
  • 4
  • CAPO IV

    Articolazione dei dipartimenti
  • 5
  • 6
  • CAPO V

    Attribuzioni del Comando generale
    del corpo delle
    Capitanerie di porto
  • 7
  • CAPO VI

    Organizzazione territoriale
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • CAPO VII

    Dotazione organica e norme finali
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-1-2009
al: 22-5-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo17, comma 4-bis, della legge  23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli
13 e 19; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 16, commi 4 e 6, del decreto del Presidente  della
Repubblica 2 luglio 2004, n. 184; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n.
204; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre  2007,
n. 254; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  dicembre  2007,
n. 271; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  268  del  15  novembre
2008; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 novembre 2008, in attuazione di quanto disposto  dall'articolo  1,
comma 18, del citato decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1° agosto 2008; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 novembre 2008; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di  concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
                    Organizzazione del Ministero 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  seguito
denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui  all'articolo  42
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni.  Il  Ministero  esercita,  altresi',  le  funzioni  di
vigilanza sulla Agenzia nazionale per la sicurezza delle  ferrovie  e
le funzioni di Organismo investigativo, secondo quanto previsto dagli
articoli 4 e 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. 
          Avvertenza: 
             Il testo delle note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (G.U.U.E.) 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri»: 
             «4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
             - Si riporta il testo degli articoli 13 e 19 della legge
          15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega  al  Governo  per  il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa»: 
             «Art. 13. - 1. (Omissis). 
             2. Gli schemi di  regolamento  di  cui  al  comma  4-bis
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal comma 1 del  presente  articolo,  sono  trasmessi  alla
          Camera dei deputati ed al Senato della  Repubblica  perche'
          su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  commissioni
          parlamentari competenti per  materia  entro  trenta  giorni
          dalla data della  loro  trasmissione.  Decorso  il  termine
          senza che i pareri siano stati espressi, il Governo  adotta
          comunque i regolamenti. 
             3. I regolamenti di cui  al  comma  4-bis  dell'art.  17
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma  1
          del    presente    articolo,    sostituiscono,    per    le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          i decreti di cui all'art. 6,  commi  1  e  2,  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come   sostituito
          dall'art. 4 del decreto legislativo 23  dicembre  1993,  n.
          546, fermo restando il comma  4  del  predetto  art.  6.  I
          regolamenti gia' emanati o adottati restano in vigore  fino
          alla emanazione dei regolamenti di cui al citato  art.  17,
          comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal comma 1 del presente articolo.». 
             «Art. 19. - 1. Sui  provvedimenti  di  attuazione  delle
          norme  previste   dal   presente   capo   aventi   riflessi
          sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico  dei
          pubblici  dipendenti   sono   sentite   le   organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative.». 
             - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
          «Riordino e potenziamento dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  18  agosto
          1999, n. 193. 
             - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30  agosto  1999,  n.  203,  supplemento
          ordinario. 
             - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106,  supplemento
          ordinario. 
             - Si riporta il testo dei commi 4, 5 e  6  dell'art.  16
          del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio  2004,
          n.  184,  recante:  Riorganizzazione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti: 
             «4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art.  37  del
          decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.   188,   recante
          attuazione  della  direttiva  2001/12/CE,  della  direttiva
          2001/13/CE  e  della  direttiva   2001/14/CE   in   materia
          ferroviaria, e' istituito l'“Ufficio per la 
          regolazione dei servizi ferroviari”. Per garantire 
          assoluta  autonomia  e  piena  indipendenza  di   carattere
          organizzativo, giuridico e decisionale, l'Ufficio e'  posto
          alle dirette dipendenze del Ministro. Il  predetto  Ufficio
          non rientra tra gli Uffici di diretta collaborazione di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  2001,
          n. 320. 
             5. L'Ufficio per la regolazione dei  servizi  ferroviari
          svolge i  compiti  individuati  nell'art.  37  del  decreto
          legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,   con   particolare
          riferimento alla vigilanza sulla  concorrenza  nei  mercati
          del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del  relativo
          contenzioso. 
             6. All'ufficio di cui al precedente comma 4 e' preposto,
          nell'ambito  della  dotazione  organica   complessiva,   un
          dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai
          sensi dell'art. 19, comma 4,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente utilizzando
          uno dei posti funzione di cui  all'art.  1,  comma  3,  del
          presente regolamento.». 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica  27  aprile
          2006,  n.  204,  recante  «Regolamento  di   riordino   del
          Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2006, n. 129. 
             - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n.  181,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2006,  n.  233,
          recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle
          attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          dei Ministeri» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          maggio 2006, n. 114. 
             - Il decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,
          recante «Disposizioni urgenti per il rilancio  economico  e
          sociale, per il contenimento e la  razionalizzazione  della
          spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate  e
          di contrasto  all'evasione  fiscale»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153. 
             -  La  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2006,  n.
          299. 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
          2007,  n.  254,   recante   «Regolamento   concernente   le
          disposizioni  di   organizzazione   del   Ministero   delle
          infrastrutture» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  9
          gennaio 2008, n. 7. 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 8  dicembre
          2007, n. 271, recante «Regolamento di riorganizzazione  del
          Ministero dei trasporti a norma  dell'art.  1,  comma  404,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2008, n. 34. 
             -  La  legge  24  dicembre   2007,   n.   244,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2008)»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2007,  n.
          300. 
             - Il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.  121,
          recante  «Disposizioni  urgenti  per  l'adeguamento   delle
          strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376
          e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. 
             - Il decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
          recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la  perequazione  tributaria»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147. 
             - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
          agosto 2008, recante «Ricognizione  in  via  amministrativa
          delle   strutture    trasferite    al    Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2008, n. 268. 
          Note all'art. 1: 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  42   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300 : 
             «Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge  in
          particolare le funzioni e i compiti  di  spettanza  statale
          nelle seguenti aree funzionali: 
              a)  programmazione,  finanziamento,   realizzazione   e
          gestione   delle   reti   infrastrutturali   di   interesse
          nazionale, ivi comprese le reti  elettriche,  idrauliche  e
          acquedottistiche,  e  delle  altre   opere   pubbliche   di
          competenza dello Stato, ad eccezione di quelle  in  materia
          di  difesa;  qualificazione  degli  esecutori   di   lavori
          pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; 
              b) edilizia residenziale: aree urbane; 
              c) navigazione e  trasporto  marittimo;  vigilanza  sui
          porti; demanio marittimo;  sicurezza  della  navigazione  e
          trasporto  nelle  acque  interne;  programmazione,   previa
          intesa con le regioni interessate, del  sistema  idroviario
          padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo; 
              d) trasporto  terrestre,  circolazione  dei  veicoli  e
          sicurezza dei trasporti terrestri; 
              d-bis) sicurezza e regolazione  tecnica,  salvo  quanto
          disposto da leggi e regolamenti, concernenti le  competenze
          disciplinate  dall'art.  41  e  dal  presente  comma,   ivi
          comprese le espropriazioni; 
              d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei
          nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione
          delle  opere  corrispondenti  e  valutazione  dei  relativi
          interventi; 
              d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche  il
          sistema delle citta' e delle aree metropolitane. 
             2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti  di
          monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree  di  cui  al
          comma 1, nonche' funzioni  di  vigilanza  sui  gestori  del
          trasporto derivanti dalla legge, dalla  concessione  e  dai
          contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto 
          previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» 
             - Si riporta il testo degli articoli 4 e 18 del  decreto
          legislativo 10 agosto 2007,  n.  162,  recante:  Attuazione
          delle  direttive  2004/49/CE  e  2004/51/CE  relative  alla
          sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie: 
             «Art. 4 (Istituzione e ordinamento). -1.  E'  istituita,
          con sede in Firenze, l'Agenzia nazionale per  la  sicurezza
          delle ferrovie definita alla lettera  g)  dell'art.  3,  di
          seguito denominata Agenzia, con compiti di  garanzia  della
          sicurezza del sistema ferroviario nazionale. 
             2. L'Agenzia svolge i compiti e  le  funzioni  per  essa
          previsti dalla direttiva 2004/49/CE ed  ha  competenza  per
          l'intero  sistema  ferroviario  nazionale,  secondo  quanto
          previsto agli articoli 2 e 3, lettera  a),  e  fatto  salvo
          quanto previsto all'art. 2, comma 3. Per le  infrastrutture
          transfrontaliere  specializzate  i  compiti  di   Autorita'
          preposta alla sicurezza di cui al capo IV  della  direttiva
          2004/49/CE sono affidati a seguito di apposite  convenzioni
          internazionali, all'Agenzia, all'Autorita' per la sicurezza
          ferroviaria del Paese limitrofo  o  ad  apposito  organismo
          binazionale. 
             3. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto  dal
          presente decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   e'   dotata   di
          personalita'   giuridica   ed   autonomia   amministrativa,
          regolamentare, patrimoniale, contabile  e  finanziaria,  ed
          opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica
          di cui all'art. 16, comma 2, lettera  f),  della  direttiva
          2004/49/CE. 
             4. L'Agenzia e' sottoposta a poteri di  indirizzo  e  di
          vigilanza  del  Ministro  dei  trasporti  che   annualmente
          relaziona al  Parlamento  sull'attivita'  svolta  ai  sensi
          dell'art. 7 del presente  decreto.  Per  l'esercizio  della
          funzione di vigilanza, il Ministro si avvale delle  risorse
          umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'   disponibili   a
          legislazione vigente. 
             5. Sono organi dell'Agenzia: il direttore,  il  comitato
          direttivo  ed  il  collegio  dei  revisori  dei  conti.  Il
          direttore  e'  scelto  fra  personalita'   con   comprovata
          esperienza tecnico-scientifica  nel  settore.  Il  comitato
          direttivo e' composto dal direttore, che lo presiede, e  da
          quattro  dirigenti  dei  principali  settori  di  attivita'
          dell'Agenzia. Il direttore  e'  nominato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei
          trasporti e dura in carica tre anni. I membri del  comitato
          direttivo durano in carica tre anni, vengono  nominati  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  dei  trasporti.  Il  collegio  dei
          revisori dei conti e' costituito  dal  presidente,  da  due
          componenti effettivi e da  due  supplenti,  che  durano  in
          carica tre anni e che sono rinnovabili una  sola  volta.  I
          componenti del  collegio  sono  nominati  con  decreto  del
          Ministro  dei  trasporti,  su   designazione,   quanto   al
          presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze. 
             6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella  pubblica  amministrazione,  da  emanarsi
          entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, e successive modifiche, si provvede alla: 
              a) definizione dell'assetto organizzativo,  centrale  e
          periferico,  dell'Agenzia,  indicazione  del  comparto   di
          contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'art. 40
          del decreto legislativo n. 165  del  2001,  adozione  dello
          statuto,  recante  fra  l'altro  il  ruolo   organico   del
          personale dell'Agenzia,  nel  limite  massimo  di  trecento
          unita' e delle risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  26,
          nonche' alla disciplina delle competenze  degli  organi  di
          direzione dell'Agenzia; 
              b) definizione delle modalita'  del  trasferimento  del
          personale   da   inquadrare   nell'organico    dell'Agenzia
          proveniente dal Ministero dei trasporti, per  il  quale  si
          continuano  ad  applicare  le  disposizioni  del   comparto
          Ministeri per il periodo di comando di cui al comma 8; 
              c) disciplina del reclutamento  da  parte  dell'Agenzia
          delle  risorse  umane,   individuate   mediante   procedure
          selettive pubbliche  ai  sensi  dell'art.  35  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro  sei  mesi
          dall'entrata in vigore del relativo regolamento, prevedendo
          una riserva di posti non superiore al cinquanta  per  cento
          destinata al personale di cui al comma 8,  lettera  b)  del
          presente articolo; 
              d) ricognizione delle attribuzioni  che  restano  nella
          competenza del Ministero dei trasporti  ed  al  conseguente
          riassetto delle strutture del Ministero stesso; 
              e)  adozione  del  regolamento  di  amministrazione   e
          contabilita'  ispirato  ai  principi   della   contabilita'
          pubblica. 
             7. Entro tre mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui
          al comma 6 l'Agenzia assume le attribuzioni  nella  materia
          di  sicurezza  del  trasporto  ferroviario   previste   dal
          presente  decreto  e  gia'  esercitate  dal  Ministero  dei
          trasporti e dal Gruppo FS S.p.a. 
             8. In sede di prima applicazione del presente decreto, e
          sino all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 6 del
          presente  articolo,  il   funzionamento   dell'Agenzia   e'
          assicurato  con  l'utilizzazione,  nel  limite  massimo  di
          duecentocinque unita' di personale: 
              a) numero non superiore a dodici proveniente dai  ruoli
          del Ministero dei trasporti, in regime di comando; 
              b) per la restante parte, con oneri a carico  dell'ente
          di  provenienza  fino  all'attuazione  dell'art.  26,   con
          personale  tecnico,   avente   riconosciute   capacita'   e
          competenza, anche proveniente da F.S. S.p.a., R.F.I. S.p.a. 
          e da societa' controllate da F.S. S.p.a., individuato,  con
          procedura selettiva, sulla base di apposite convezioni  che
          non devono comportare oneri per la finanza pubblica, con il
          Ministero  dei  trasporti   ed   il   gruppo   FS   S.p.a.,
          dall'Agenzia. 
             9. L'Agenzia utilizza,  quale  sede,  gli  immobili,  da
          individuarsi d'intesa con  le  societa'  interessate,  gia'
          utilizzati da F.S. S.p.a., o da altre societa' del  gruppo,
          per l'espletamento delle attivita'  da  cui  tali  societa'
          vengono a cessare  ai  sensi  del  presente  decreto.  Alle
          eventuali compensazioni si  potra'  provvedere  nella  sede
          dell'adeguamento di cui all'art. 27, comma 2. 
             10. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          dei regolamenti di cui  al  comma  6,  l'Agenzia  provvede,
          sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria,  con
          provvedimento da sottoporre all'approvazione  del  Ministro
          dei trasporti di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
          delle finanze e per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella
          pubblica  amministrazione,  a  stabilire  la   ripartizione
          dell'organico di  cui  al  comma  6,  tenendo  conto  delle
          effettive esigenze di funzionamento. 
             11. Al personale di cui al  comma  8,  lettera  b),  che
          accede al ruolo  organico  dell'Agenzia  sono  riconosciuti
          collocazione professionale equivalente a  quella  ricoperta
          nel precedente rapporto di lavoro e, se piu' favorevole, il
          mantenimento  del  trattamento  economico  di   provenienza
          mediante  assegno  ad  personam  non  riassorbibile  e  non
          rivalutabile. 
             12.  Al  personale  dell'Agenzia  si  applicano,   salva
          diversa   disposizione   recata   del   presente    decreto
          legislativo, le disposizioni  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  e  successive   modificazioni.   Il
          personale di  qualifica  dirigenziale  e'  selezionato  nel
          rispetto della normativa vigente in materia; tale personale
          puo' essere assunto anche con contratto a tempo determinato
          e, ove  dipendente  da  una  pubblica  amministrazione,  e'
          collocato in aspettativa senza assegni. 
             13.  Tutti   gli   atti   connessi   con   l'istituzione
          dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 
             14. All'atto del trasferimento  definitivo  nell'Agenzia
          del personale proveniente dal Ministero  dei  trasporti  e'
          ridotta in misura corrispondente la dotazione organica  del
          predetto Ministero.». 
             «Art. 18  (Organismo  investigativo).  -  1.  Presso  il
          Ministero dei trasporti, quale risultante dall'applicazione
          dell'art. 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 
          181, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio
          2006, n. 233, e dell'art. 1, commi 404  e  seguenti,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'  istituito  l'Organismo
          investigativo permanente, costituito da una nuova direzione
          generale per le investigazioni ferroviarie,  articolata  in
          uffici  dirigenziali  di  seconda  fascia,  istituita   con
          regolamento adottato ai sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.  Il  responsabile
          dell'Organismo investigativo e' il direttore generale della
          suddetta direzione. L'incarico di direttore generale per le
          investigazioni ferroviarie e' conferito, per tre  anni,  ai
          sensi dell'art. 19, comma 4,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. 
             2. L'Organismo investigativo assolve i propri compiti in
          piena autonomia funzionale. Al fine di garantire  la  piena
          autonomia funzionale la direzione generale  e'  posta  alle
          dirette dipendenze del Ministro e non rientra ne'  tra  gli
          uffici di  diretta  collaborazione  ne'  e'  sottoposta  ai
          dipartimenti. Gli  investigatori  incaricati  godono  delle
          garanzie  di  indipendenza  necessarie   disciplinate   con
          decreto del Ministro dei  trasporti,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze nel  rispetto  delle
          disposizioni comunitarie. 
             3. Il  Ministro  dei  trasporti  provvede,  con  proprio
          decreto, ad attribuire le relative competenze  agli  uffici
          della direzione  generale  utilizzando  posti  di  funzione
          dirigenziale non generale gia'  esistenti  nell'ambito  del
          Ministero  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato. 
             4. Ferme restando le specifiche  competenze  del  Nucleo
          investigativo antincendi del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, l'Organismo investigativo puo'  avvalersi,  entro  i
          limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio,  anche  dei
          corpi  tecnici  dello  Stato  e  di  altre   organizzazioni
          specializzate   sulla   base   di   apposite   convenzioni.
          L'Organismo investigativo istituisce un elenco  di  esperti
          in materia di tecnica e normativa ferroviaria  indipendenti
          dai Gestori dell'infrastruttura, dalle imprese  ferroviarie
          e dall'Agenzia, anche esterni all'Amministrazione, che,  in
          caso  di  incidenti,  incidenti  gravi  ed   inconvenienti,
          possano  essere  individuati  per  svolgere  il  ruolo   di
          investigatori  incaricati.  Gli  esperti  esterni   possono
          provenire dall'universita', dal Genio  ferrovieri  o  avere
          maturato esperienze  specifiche  quali  ex  dipendenti  del
          Ministero dei trasporti, di  imprese  ferroviarie,  gestori
          delle infrastrutture, aziende costruttrici, enti notificati
          o verificatori indipendenti di sicurezza.».