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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2004, n. 184

Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/8/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2008)
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Testo in vigore dal:  24-2-2008
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Art. 16

Disposizioni transitorie e finali
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
((3))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((3))
3. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
((3))
4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, è istituito l'"Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari". Per garantire assoluta autonomia e piena indipendenza di carattere organizzativo, giuridico e decisionale, l'Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Ministro. Il predetto Ufficio non rientra tra gli Uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320.
((
5. L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari svolge i compiti individuati nell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso.
))
6. All'ufficio di cui al precedente comma 4 è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente utilizzando uno dei posti funzione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento.(2)
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".