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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208

Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13 (in G.U. 28/02/2009, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal: 2-2-2016
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  porre  rimedio
alla  frammentarieta'  e  alla  lacunosita'  del   quadro   normativo
necessario per fronteggiare le emergenze nel  settore  delle  risorse
idriche, nonche' in tema di tutela ambientale; 
  Considerato  che   occorre   assicurare   la   continuita'   e   la
funzionalita'  dell'esercizio  delle  delicate  funzioni  di   alcuni
organismi istituzionali operanti nel sistema della tutela  ambientale
e della  protezione  civile,  anche  con  riferimento  al  tempestivo
svolgimento  delle  procedure  di  autorizzazione   all'apertura   di
impianti di smaltimento e conversione energetica di rifiuti,  nonche'
in funzione di un piu'  efficace  contrasto  dell'inquinamento  delle
acque; 
  Considerato che non  risulta  ulteriormente  prorogabile  l'attuale
sospensione  dell'attivita'  delle  Autorita'  di  bacino  e  che  va
convalidata l'attivita' posta in essere dalle stesse  e  disciplinato
il periodo di transizione sino  all'adozione  della  nuova  normativa
prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Considerata l'urgenza di  garantire  la  certezza  del  diritto  in
relazione al diffuso contenzioso  in  materia  di  danno  ambientale,
nonche' agli obiettivi di bonifica, di risanamento e di  risarcimento
dell'ulteriore danno ambientale provocato, con  riferimento  ai  siti
contaminati di interesse nazionale; 
  Ritenuto  che  occorre  predisporre  misure   indilazionabili   per
assicurare la funzionalita' di base di alcuni organismi operanti  nel
sistema  della  tutela  ambientale,  evitando   la   dispersione   di
professionalita'  adeguate  e  garantendo  la  disponibilita'   delle
risorse finanziarie per il funzionamento; 
  Ritenuto necessario un differimento dell'entrata  in  vigore  delle
disposizioni concernenti la nuova tariffa  integrata  ambientale,  in
relazione all'imminente scadenza del precedente  regime  transitorio,
nonche' di alcune disposizioni concernenti lo smaltimento di  rifiuti
non  pericolosi  in  discarica,  per  consentire  la  gestione  delle
emergenze in atto  in  funzione  della  predisposizione  di  adeguate
misure esecutive e  dello  sviluppo  delle  strutture  impiantistiche
necessarie; 
  Ritenuto  infine  che  occorra   urgentemente   modificare   alcune
disposizioni concernenti il  regime  delle  responsabilita'  e  degli
obblighi del produttore in relazione ai  rifiuti  di  apparecchiature
elettriche ed elettroniche; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 2008; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione e dell'economia e delle finanze; 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
              Autorita' di bacino di rilievo nazionale 
 
  1. Il comma 2-bis  dell'articolo  170  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: "2-bis.  Nelle  more
della costituzione dei distretti idrografici  di  cui  al  Titolo  II
della Parte terza del presente decreto e  della  eventuale  revisione
della relativa disciplina legislativa, le Autorita' di bacino di  cui
alla legge 18 maggio 1989, n. 183,  sono  prorogate,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  fino  alla  data  di
entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto.". 
  2. Fino alla data di entrata in vigore del ((decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare))  di  cui
all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti  posti
in essere dalle Autorita' di bacino di cui al presente  articolo  dal
30 aprile 2006. 
  3. Fino alla data di cui al comma 2,  le  Autorita'  di  bacino  di
rilievo nazionale restano escluse dall'applicazione dell'articolo  74
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi restando  gli
obiettivi fissati ai sensi del medesimo articolo 74 da considerare ai
fini dell'adozione del ((decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare)) di cui al comma 2. 
  3-bis. L'adozione dei piani di  gestione  di  cui  all'articolo  13
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 23 ottobre 2000, e' effettuata,  sulla  base  degli  atti  e  dei
pareri disponibili, entro e  non  oltre  il  22  dicembre  2009,  dai
comitati  istituzionali  delle  autorita'  di   bacino   di   rilievo
nazionale, integrati da componenti designati  dalle  regioni  il  cui
territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce  il
piano di  gestione  non  gia'  rappresentate  nei  medesimi  comitati
istituzionali. Ai fini del rispetto  del  termine  di  cui  al  primo
periodo, le autorita' di  bacino  di  rilievo  nazionale  provvedono,
entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei
piani di cui al presente comma all'interno del distretto  idrografico
di appartenenza, con particolare riferimento al programma  di  misure
di cui all'articolo 11  della  citata  direttiva  2000/60/CE.  Per  i
distretti idrografici nei quali non e' presente alcuna  Autorita'  di
bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni. (4) 
  3-ter. Affinche' l'adozione e l'attuazione dei  piani  di  gestione
abbia  luogo  garantendo  uniformita'  ed  equita'   sul   territorio
nazionale,  con  particolare  riferimento  alle  risorse  finanziarie
necessarie al conseguimento degli obiettivi  ambientali  e  ai  costi
sopportati dagli utenti, il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, con proprio decreto, emana, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  linee  guida  che  sono  trasmesse  ai   comitati
istituzionali di cui al comma 3-bis. 
  3-quater.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   legge   di
conversione del presente decreto e fino alla data di cui al comma  2,
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo  3  del  decreto
del Presidente della Repubblica  27  luglio  1999,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1999,  recante  ripartizione
dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di
difesa del suolo per il  quadriennio  1998-2001,  e  all'articolo  3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  2001,
n. 331, recante ripartizione dei fondi finalizzati  al  finanziamento
degli interventi in materia di difesa del suolo  per  il  quadriennio
2000-2003. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 8, comma 1)
che: 
 "All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
13, il termine di cui al primo periodo e' differito  al  28  febbraio
2010".