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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 2008, n. 164

Regolamento recante ulteriori modifiche alle disposizioni concernenti i documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  25-10-2008 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, che, nel prevedere i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, stabilisce che con regolamento siano determinati i modelli dei documenti, le autorità competenti e le modalità di compilazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, emanato in attuazione della citata legge n. 1695 del 1962, relativamente al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, in materia di reclutamento, stato e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, reso nell'adunanza del 10 gennaio 2008;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 2 aprile 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2008;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213
a) all'articolo 9-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2 dopo le parole: "istituto di stato maggiore interforze" è inserita una virgola ed è soppressa la parola: "e";
2) al comma 2 le parole: "Corpo delle capitanerie di porto è redatto" sono sostituite dalle seguenti: "Corpo delle capitanerie di porto e per i nocchieri di porto della Marina è redatto";
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Per il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente della Marina è redatto un terzo esemplare dei documenti caratteristici, su supporto informatico, custodito dalla Marina militare.";
b) la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: "Modelli e modalità di redazione dei documenti caratteristici";
c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea del comma 1 le parole: "degli ufficiali" sono sostituite dalle seguenti: "del personale militare";
2) al numero 2) delle lettere a) e b) del comma 1 le parole: "gli ufficiali fino al grado di colonnello o grado corrispondente" sono sostituite dalle seguenti: "tutto il rimanente personale";
3) al comma 2 le parole: "gli ufficiali" sono sostituite dalle seguenti: "il personale";
4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i carabinieri ausiliari che chiedono di essere ammessi ad ulteriori vincoli di ferma è redatta la scheda valutativa modello B. Per i militari in servizio di leva ammessi a ferme brevi, il giudizio sui servizi prestati è riportato nel foglio matricolare e nel fascicolo fisio-psico-addestrativo, che costituisce parte integrante della documentazione matricolare.";
d) all'articolo 11 dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5.1. I documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo dei marescialli, o ruolo corrispondente, sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa. Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, o un'autorità civile con qualifica di dirigente. Per il personale dell'Arma dei carabinieri non si procede alla seconda revisione nel caso in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di reparto a fini disciplinari.
5.2. I documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo dei sergenti, o ruolo corrispondente, sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno e non più di un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa. Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, o un'autorità civile con qualifica di dirigente. Per il personale dell'Arma dei carabinieri non si procede alla seconda revisione nel caso in cui il compilatore o il primo revisore è il comandate di reparto a fini disciplinari.
5.3. Per i documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente e degli appuntati e dei carabinieri e per i volontari in ferma e rafferma si applicano le disposizioni relative ai documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo dei sergenti, compatibilmente con la diversa posizione di stato.".