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DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2008, n. 158

Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-10-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2008, n. 199 (in G.U. 19/12/2008, n.296).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2013)
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Testo in vigore dal: 20-10-2008
al: 19-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  ulteriormente
garantire il  contenimento  del  disagio  abitativo  relativamente  a
particolari categorie sociali di conduttori assoggettati a  procedure
esecutive di rilascio nei comuni capoluogo delle aree  metropolitane,
nonche' nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 ottobre 2008; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di  ridurre  il  disagio  abitativo  e  di  favorire  il
passaggio da  casa  a  casa  per  le  particolari  categorie  sociali
individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 
9, in attesa della realizzazione  delle  misure  e  degli  interventi
previsti  dal  Piano  nazionale  di   edilizia   abitativa   di   cui
all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  l'esecuzione
dei provvedimenti di rilascio per  finita  locazione  degli  immobili
adibiti ad uso abitativo, gia' sospesa fino al  15  ottobre  2008  ai
sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.
31, e' ulteriormente differita al 30 giugno  2009,  limitatamente  ai
comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge  27  maggio
2005, n. 86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  luglio
2005, n. 148. 
  2. Fino alla scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  1  trovano
applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi  2,  4,  5  e  6,
della legge 8 febbraio 2007, n. 9, nonche' i benefici fiscali di  cui
all'articolo 2 della medesima legge n. 9 del 2007. 
  3. Alle  minori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del  presente
articolo, valutate in 2,29 milioni di euro per l'anno 2009 e in  4,54
milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica. 
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche  ai  fini
dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui   all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.