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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 61

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-4-2008.
Decreto-Legge convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 103 (in G.U. 07/06/2008, n.132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/06/2008)
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Testo in vigore dal: 10-4-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
    Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni al fine di consentire la continuazione delle attivita' e
degli  interventi  di  protezione  civile  e di determinare la misura
dell'abbattimento fiscale per i contribuenti colpiti dal terremoto in
Marche ed Umbria;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° aprile 2008;
    Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a


                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
    1. L'autorizzazione  di  spesa  di  cui al decreto-legge 3 maggio
1991,  n.  142,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991,  n.  195,  come  determinata  dalla  tabella  C  della legge 24
dicembre  2007,  n.  244,  e'  integrata  di 48,8 milioni di euro per
l'anno  2008.  Al  relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione  dello  stanziamento  del  fondo speciale di parte corrente
iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali» della missione «fondi da
ripartire»  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
gli   accantonamenti   di   euro 9.903.000  per  il  Ministero  della
giustizia,   euro   29.850.000   per   il  Ministero  della  pubblica
istruzione, euro 3.057.000 per il Ministero per i beni e le attivita'
culturali,   euro   1.331.000   per   il   Ministero  dei  trasporti,
euro 4.659.000 per il Ministero dell'universita' e della ricerca.
    2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.