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DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 142

Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 luglio 1991, n. 195 (in G.U. 03/07/1991, n.154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal:  4-7-1991
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Art. 1


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle popolazioni colpite dal terremoto verificatosi nel dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, nonché in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal giugno 1990 al gennaio 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali, del turismo e dello spettacolo e dell'ambiente;
EMANA il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e le indispensabili attività assistenziali in favore delle popolazioni dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991.
2. Entro il 15 giugno 1991, il Ministro per il coordinamento della protezione civile valuta
((. . .))
l'entità complessiva dei danni al fine di determinare l'impegno di spesa da assumere con il successivo provvedimento legislativo di cui al comma 5. Entro il medesimo termine le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministro per il coordinamento della protezione civile, dandone comunicazione alla regione siciliana, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi di competenza. Nelle opere di cui al presente comma è compreso il patrimonio storico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco del Val di Noto.
3. I lavori attinenti agli interventi d'emergenza di cui al comma 1 sono considerati urgenti ed indifferibili ai sensi della vigente normativa statale e regionale.
4. Su
((proposta))
del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la regione siciliana, i Ministri competenti provvedono su pertinenti capitoli di bilancio al finanziamento dei progetti di opere pubbliche ricadenti nel territorio colpito dal sisma con carattere di priorità, anche a stralcio dei programmi generali di finanziamento; le relative opere saranno realizzate secondo le procedure ordinarie previste dalla legislazione in materia.
5. Gli interventi previsti dal presente decreto sono disposti per l'emergenza e in attesa di una legge organica in cui si definiscano obiettivi, criteri e stanziamenti finanziari per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. In attuazione della legge organica, la regione siciliana, sentiti gli enti locali
((e le autorità di bacino))
ed in collaborazione con i Ministri competenti, definisce la formazione di un piano e di un programma di ricostruzione, anche a completamento organico degli interventi d'emergenza. Il piano ha per fine la prevenzione antisismica, la ricostruzione della struttura edilizia, il potenziamento dei servizi di protezione civile, la ripresa delle attività produttive
((e la tutela dell'ambiente))
. Il piano delimita l'area, i danni, gli obiettivi, le risorse e i tempi d'attuazione; stabilisce altresì gli oneri a carico dello Stato, della regione e degli enti locali.