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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2007, n. 252

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, in materia di ecobonus per le imprese di autotrasporto.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/1/2008
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 22-1-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 24 settembre
2002,  n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per
disciplinare le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma
di  cui  al  comma 2-ter  del  medesimo articolo 3, in relazione agli
interventi   correlati   alle   finalita'  specificate  nello  stesso
comma 2-ter;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica   11 aprile   2006,   n.  205,  recante  le  modalita'  di
ripartizione  e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema
dell'autotrasporto  merci,  dello  sviluppo delle catene logistiche e
del potenziamento dell'intermodalita';
  Ravvisata  l'opportunita'  di modificare l'articolo 3, comma 1, del
citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 205 del 2006,
affinche'  le  imprese  beneficiarie  degli  incentivi per l'utilizzo
delle vie del mare possano accedere agli incentivi medesimi anche per
l'imbarco  di  veicoli  adibiti  al  trasporto di vetture, ovvero del
corrispondente volume di carico, espresso in metri lineari;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Acquisito  il  parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'Adunanza del 17 settembre
2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

Modifiche  all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
                       11 aprile 2006, n. 205

  1.  Il  comma 1  dell'articolo 3  del  decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, e' sostituito dal seguente:
  «1.  Per  il  conseguimento  delle finalita' di cui all'articolo 2,
comma  1, lettera a), alle imprese di autotrasporto, costituite anche
in  forma  di  raggruppamenti temporanei o permanenti, o societa' tra
operatori   del   trasporto   che   imbarchino   su   nave  destinata
prevalentemente  al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, o
veicoli  adibiti  al  trasporto  di vetture, ovvero il corrispondente
volume  di  carico espresso in metri lineari, accompagnati o meno dai
relativi   autisti,   al  fine  di  percorrere  le  tratte  marittime
individuate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei
trasporti  con  i  criteri  previsti  al  comma  6,  e'  concesso  un
contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti
dal   trasporto   su  strada,  relativamente  alle  tratte  marittime
individuate.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Il  testo  dell'art.  3,  commi 2-ter e 2-quater del
          decreto-legge  24 settembre  2002,  n. 209, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  22 novembre  2002,  n.  265,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 23 novembre 2002, n.
          275    recante   disposizioni   urgenti   in   materia   di
          razionalizzazione   della  base  imponibile,  di  contrasto
          all'elusione   fiscale,   di  crediti  di  imposta  per  le
          assunzioni,   di   detassazione   per  l'autotrasporto,  di
          adempimenti  per  i  concessionari  della  riscossione e di
          imposta di bollo, e' il seguente:
              «2-ter.    Al   fine   dell'innovazione   del   sistema
          dell'autotrasporto  di  merci,  dello sviluppo delle catene
          logistiche  e  del  potenziamento  dell'intermodalita', con
          particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonche'
          per  lo  sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi
          di    ristrutturazione    aziendale,    per   l'innovazione
          tecnologica  e  per interventi di miglioramento ambientale,
          e'  autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20
          milioni  di  euro,  quale limite di impegno quindicennale a
          carico  dello  Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro
          per  l'anno  2002 per le necessita' del piano straordinario
          di  attivita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
          20  marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  17  gennaio  2002, n. 96. Per la realizzazione delle
          iniziative  di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al
          sostegno dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di 14
          milioni  di  euro  per l'anno 2002, a valere sulle maggiori
          entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per
          il  completamento  delle  iniziative  comprese in contratti
          d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione
          superiore  al  settanta  per  cento,  al netto di eventuali
          protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, nonche' la spesa
          di  10  milioni  di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di
          euro  per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per
          la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale
          diportistica delle aree di cui all'art. 52, comma 59, della
          legge 28 dicembre 20001, n. 448.
              2-quater.   Con   regolamento,   da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
          su   proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   sono   disciplinate   le   modalita'  di
          ripartizione   e  di  erogazione  della  somma  di  cui  al
          comma 2-ter,  in  relazione  agli interventi correlati alle
          finalita' di cui al medesimo comma 2-ter.».
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario, cosi' recita:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante
          «Regolamento   recante   modalita'  di  ripartizione  e  di
          erogazione   dei   fondi   per  l'innovazione  del  sistema
          dell'autotrasporto   merci,  dello  sviluppo  delle  catene
          logistiche   e   del  potenziamento  delle  intermodalita»,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2006, n. 130,
          come modificato dal presente decreto:
              «Art.  3  (Contributi). - 1. Per il conseguimento delle
          finalita'  di  cui  all'art.  2,  comma 1, lettera a), alle
          imprese  di  autotrasporto,  costituite  anche  in forma di
          raggruppamenti,  temporanei  o  permanenti,  o societa' tra
          operatori  del  trasporto  che imbarchino su nave destinata
          prevalentemente  al  trasporto  merci  i  propri  veicoli e
          cassemobili,  o  veicoli  adibiti  al trasporto di vetture,
          ovvero il corrispondente volume di carico espresso in metri
          lineari,  accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine
          di  percorrere  le tratte marittime individuate con decreto
          dal  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti con i
          criteri  previsti  al  comma 6,  e'  concesso un contributo
          diretto  alla compensazione dei costi esterni non sostenuti
          dal   trasporto   su   strada,  relativamente  alle  tratte
          marittime individuate.
              2.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti
          verifica,  nel  triennio successivo a quello di concessione
          dei  contributi, il mantenimento, in termini di viaggi e di
          tonnellate  trasportate,  dei volumi di traffico trasferiti
          sulle tratte marittime interessate dal contributo di cui al
          comma 1.   In  caso  di  diminuzione  di  detti  volumi  di
          traffico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          provvede  al  recupero del contributo accordato ai soggetti
          che  non  hanno  mantenuto  l'impegno  di  cui  all'art. 5,
          comma 2.   Il   decreto  ministeriale  di  cui  al  comma 1
          stabilisce le modalita' operative per l'effettuazione delle
          verifiche e per l'eventuale recupero del contributo. A tali
          attivita'  si  provvede  con le risorse umane e strumentali
          gia' in dotazione all'amministrazione stessa.
              3.  Per  ognuna  delle  tratte  marittime,  il  decreto
          ministeriale  di cui al comma 1 fissa l'importo massimo dei
          contributo   previsto   dal   comma 1,   per  ogni  viaggio
          effettuato,  tenendo  conto  della differenza esistente, in
          ognuna delle medesime tratte, tra i costi esterni originati
          dal trasporto stradale e quelli del trasporto via mare.
              4. L'individuazione  dei  costi  esterni  prodotti,  su
          ciascuna  tratta  interessata  dal beneficio, dal trasporto
          via  mare  e  da  quello  stradale,  in  base  ai  quali e'
          determinata  l'entita'  della  compensazione  per  i  costi
          esterni  non  pagati  dal trasporto stradale, avviene sulla
          base  dell'apposito studio gia' approvato dalla Commissione
          europea, al punto 13 della decisione in data 20 aprile 2005
          sull'aiuto  di  Stato  n.  496 del 2003. In ogni caso, sono
          esclusi  dal  beneficio  coloro  che,  alla  fine dell'anno
          solare,  utilizzando  la  modalita'  marittima, non abbiano
          complessivamente  effettuato  un numero minimo di 80 viaggi
          su  ciascuna  tratta.  L'importo  del  contributo  non puo'
          superare  il  20  per  cento  delle tariffe praticate sulle
          tratte  esistenti e il 30 per cento delle tariffe applicate
          sulle nuove rotte.
              5. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 prevede il
          riconoscimento  di  un ulteriore contributo alle imprese od
          aggregazioni  imprenditoriali che raggiungano il livello di
          1.600  viaggi  annui per ciascuna tratta. L'importo globale
          dei  contributi  non  supera  comunque  i  massimali di cui
          all'art. 2, comma 3.
              6. Le   tratte   marittime   di  cui  al  comma 1  sono
          individuate  con  un  decreto  ministeriale, sulla base dei
          seguenti criteri:
                a) idoneita'  della  tratta  marittima  a favorire il
          trasferimento   di  consistenti  quote  di  traffico  dalla
          modalita' stradale a quella marittima;
                b) idoneita'  della  tratta  marittima  a  ridurre la
          congestione stradale sulla rete viaria nazionale;
                c) prevedibile     miglioramento    degli    standard
          ambientali  ottenibile  a  seguito  della percorrenza della
          tratta  marittima,  in  luogo  del  corrispondente percorso
          stradale.
              7.  I  benefici sono erogati a condizione che i livelli
          tariffari si mantengano costanti, in rapporto all'andamento
          del tasso di inflazione».

          Nota all'art. 1:
              -  Per  il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  11 aprile 2006, n 205, si vedano le note
          alle premesse.