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DECRETO-LEGGE 20 marzo 2002, n. 36

Disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 20/3/2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 maggio 2002, n. 96 (in G.U. 18/05/2002, n.115).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2002)
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Testo in vigore dal:  19-5-2002
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Art. 2

Individuazione dei soggetti passivi
delle attività di recupero
1. Il recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, maggiorate degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cui all'articolo 1, comma 2, è effettuato nei confronti dei loro beneficiari ovvero, se i beneficiari non sono più esistenti alla data di formazione degli elenchi di cui al comma 2, pro quota nei confronti dei loro aventi causa.
((
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i soggetti di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, avviando un apposito piano straordinario di attività, anche con il supporto del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori. A tale fine, utilizzando i dati disponibili, forma appositi elenchi nominativi provvisori entro il 31 maggio 2002. Negli elenchi sono distinti i soggetti che hanno conseguito le somme di cui all'articolo 1, comma 1, e che ancora esistono alla data di formazione dei medesimi elenchi, da quelli che ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando il titolo della relativa successione. Sono escluse dalla restituzione le imprese che abbiano provveduto alla cessazione definitiva dell'attività, oltre che alla cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, anteriormente alla data del 20 marzo 2002.
Sono parimenti escluse le imprese acquirenti di aziende che abbiano cessato l'attività in conseguenza di tale vendita per atti stipulati entro il 20 marzo 2002, e le imprese che, entro la medesima data, abbiano acquisito rami di aziende che abbiano proseguito l'attività, fermo restando l'obbligo di pagamento a carico delle imprese cedenti limitatamente alla quota parte di competenza. Con decreto dirigenziale sono stabilite le modalità tecniche, anche informatiche, necessarie per le attività di riscontro e di redazione degli elenchi. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità per il pagamento di cui al comma 6.
))
3. Negli elenchi di cui al comma 2, in corrispondenza di ciascun nominativo, sono indicati gli importi da recuperare con specificazione degli importi unitari dovuti, suddivisi per anno di riferimento e del loro ammontare complessivo, nonché con l'indicazione, in caso di non corrispondenza fra il soggetto che ha originariamente beneficiato delle somme e quello nei cui riguardi il recupero viene effettuato, dei criteri di imputazione della somma, anche pro quota. A tale fine l'importo complessivo da suddividere per procedere al recupero individuale è costituito dalle somme di cui è stato normativamente previsto il riconoscimento con riferimento agli anni 1992, 1993 e 1994
(( con riferimento alla parte eccedente il contributo riconosciuto dalle medesime disposizioni a favore degli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea ))
, maggiorate degli interessi indicati negli atti comunitari di cui all'articolo 1, comma 2. Il predetto importo è altresì ripartito in funzione della tipologia di massa a pieno carico superiore a 3500 chilogrammi degli autoveicoli adibiti al trasporto, in rapporto ai quali è stato originariamente previsto il riconoscimento delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, tenuto conto del limite numerico dei veicoli introdotto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formati gli elenchi di cui al comma 2, provvede, con comunicazione individuale, a rendere partecipi i soggetti iscritti negli elenchi dei dati ricostruiti ai sensi del comma 3, dando termine di
(( sessanta giorni ))
per eventuali osservazioni e produzione di documenti.
((
5. Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi del comma 4 sono valutate dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle richieste di pagamento di cui al comma 6.
))
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, entro il 15 ottobre 2002, a richiedere espressamente il pagamento nei riguardi di ciascun soggetto interessato. Il pagamento deve essere effettuato entro
(( sessanta giorni ))
dal ricevimento della richiesta.
7. I soggetti interessati possono, prima della scadenza del termine per il pagamento, chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la rateizzazione in non più di
(( quarantotto mesi ))
delle somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale.