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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2007, n. 218

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/12/2007
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-12-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
come  modificato,  da  ultimo,  dall'articolo 12 del decreto-legge 12
giugno  2001,  n.  217,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2001, n. 317;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed in
particolare l'articolo 7;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 26 marzo 2001, n. 81, recante "Norme in materia di
disciplina dell'attivita' di Governo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.
233,  con  il quale e' stato emanato il regolamento di organizzazione
degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del Ministro degli affari
esteri;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto  l'articolo  31  del  decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
267,  con il quale e' stato emanato il regolamento che individua, nel
Ministero  degli  affari  esteri,  gli uffici di livello dirigenziale
generale  e  le  relative  funzioni, quale modificato e integrato dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157;
  Considerata  l'opportunita'  di  rivedere il decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 30 novembre 2006 e 14 giugno 2007;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 17 settembre
2007;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 2007;
  Sulla  proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  per  le  riforme  e le
innovazioni nella pubblica amministrazione;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  Nel  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.
233,   di   seguito   denominato:   "decreto",   ovunque  ricorra  il
riferimento:  "articoli 3, 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29",  lo  stesso  deve  leggersi: "articoli 4, 14 e 19 del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165" e all'articolo 1 del
decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d)
decreto  legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni;";
    b)  al  comma  1,  dopo  la  lettera  d) e' inserita la seguente:
"d-bis)  vice  Ministro:  i Sottosegretari di Stato ai quali e' stato
attribuito il titolo di vice Ministro.";
    c) al comma 1, la lettera f) e' soppressa.
  2.   All'articolo   2   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  al  comma  2,  lettera  e),  dopo  le parole: "il Servizio di
controllo interno" sono soppresse le seguenti: "e il relativo ufficio
di supporto di cui all'articolo 4, comma 5";
    b)  al  comma  2,  dopo  la  lettera  e) e' inserita la seguente:
"e-bis) le segreterie dei vice Ministro;";
    c)  al  comma  3, le parole: "le segreterie dei Sottosegretari di
Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari."
sono  sostituite  dalle  seguenti: "le segreterie dei vice Ministro e
dei  Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice
Ministro e dei Sottosegretari.";
    d)  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il seguente: "3-bis. Per lo
svolgimento  degli  incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il
vice  Ministro  ed  il  Sottosegretario  si avvalgono dell'Ufficio di
Gabinetto   e  dell'Ufficio  legislativo,  nonche'  dei  Servizi  del
Ministero.".
  3.   All'articolo   3   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tra
i  funzionari  diplomatici  di  grado  non  inferiore  a  Consigliere
d'Ambasciata  possono  essere  nominati dal Ministro, su proposta del
Capo  di  Gabinetto,  due  Vice  Capo  di  Gabinetto,  di cui uno con
funzioni vicarie, l'altro con funzioni equivalenti, ai fini economici
e  per  tutti  gli  effetti  previsti  dalla  legge, a quelle di Capo
Ufficio.";
    b)  al  comma 3 le parole: "elabora i provvedimenti legislativi e
regolamentari   d'iniziativa   del  Ministero  degli  affari  esteri,
garantendo  la  qualita'  del  linguaggio normativo," sono sostituite
dalle   seguenti:   "provvede   all'attivita'  di  definizione  delle
iniziative  legislative  e  regolamentari nelle materie di competenza
del  Ministero,  con  la collaborazione, anche ai fini dello studio e
della progettazione, delle competenti Direzioni generali, elabora";
    c)   al   comma   3   dopo   le  parole:  "predisposti  da  altre
amministrazioni;";  sono inserite le seguenti: "cura le concertazioni
e  le  intese  necessarie  con  le  altre  amministrazioni, nonche' i
rapporti  con  il  Dipartimento  degli affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;";
    d)  al  comma  3, dopo le parole: "fornisce consulenza giuridica"
sono   inserite  le  seguenti:  "al  Ministro,  al  vice  Ministro  e
Sottosegretari";
    e)  al comma 3 sono soppresse le parole: "; svolge tutte le altre
funzioni previste dalla legge" ed e' aggiunto il seguente periodo: "A
supporto  dell'Ufficio legislativo possono essere chiamati magistrati
ordinari, militari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato,
nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5.";
    f)  al  comma  4,  dopo  le  parole:  "assiste  il Ministro" sono
inserite le seguenti: ", i vice Ministro";
    g)  al  comma 5, dopo le parole: "Le segreterie" sono inserite le
seguenti: "dei vice Ministro e";
    h) al comma 5, dopo le parole: "soggetti pubblici e privati" sono
inserite le seguenti: "e dei vice Ministro".
  4.   All'articolo   4   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il Servizio di
controllo  interno  svolge  le  funzioni  di  cui  all'articolo 6 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in posizione di autonomia
operativa e valutativa e risponde direttamente al Ministro.";
    b) il comma 2 e' abrogato;
    c)  il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Il Ministro affida la
direzione  del Servizio di controllo interno ad un organo monocratico
o composto da tre componenti, che non devono essere preposti ad alcun
centro di responsabilita' amministrativa. In caso di previsione di un
organo  con  tre  componenti,  almeno  uno e' scelto tra i funzionari
della   carriera  diplomatica  di  grado  non  inferiore  a  Ministro
plenipotenziario  ed  il  Ministro  nomina  il  presidente  anche tra
esperti estranei all'amministrazione.";
    d) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini
dello  svolgimento  dei  propri  compiti,  ha accesso agli atti ed ai
documenti  inerenti alle attivita' gestionali dell'amministrazione ed
opera  in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322.";
    e) il comma 5 e' abrogato;
    f)  il  comma  6  e'  sostituito  dal  seguente:  "Al Servizio e'
assegnato  un apposito contingente di personale che non puo' superare
il numero di dodici unita'.".
  5.   All'articolo   5   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  al  comma  2  dopo  le parole: "dal Capo della Segreteria del
Ministro" sono inserite le seguenti: ", dai Capi delle Segreterie dei
Vice Ministro e";
    b) al comma 2 e' soppresso il secondo periodo.
  6.   All'articolo   6   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  al  comma  2  le  parole:  "i  dirigenti amministrativi" sono
sostituite  dalle  seguenti: "i dirigenti delle amministrazioni dello
Stato";
    b)  dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. I capi delle
Segreterie dei Vice Ministro sono nominati tra i diplomatici di grado
non  inferiore  a  Consigliere di legazione, su designazione dei vice
Ministro interessati.";
    c) il comma 7 e' abrogato.
  7. Dopo l'articolo 7 del decreto e' inserito il seguente:
  "Art.   7-bis(Personale   del  vice  Ministro).  -  1.  A  ciascuna
segreteria  dei  vice  Ministro  e'  assegnato  fino a un contingente
massimo  di otto unita', scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero
fra  i  dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di
aspettativa,  fuori  ruolo,  comando  o  in  altre analoghe posizioni
previste   dai  rispettivi  ordinamenti,  salva  la  possibilita'  di
scegliere   una   delle  otto  unita'  fra  estranei  alle  pubbliche
amministrazioni. Tale contingente si intende compreso nel contingente
complessivo  del  personale degli uffici di diretta collaborazione di
cui all'articolo 5.
  2.  Il  Ministro,  in  ragione della particolare complessita' della
delega  attribuita,  puo'  autorizzare il vice Ministro, in deroga al
limite di cui al comma 1 e comunque entro il limite complessivo della
spesa  per  il  personale  degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro ed il contingente di cui all'articolo 5, comma 1, a nominare
un  esperto  nelle  materie  delegate,  un segretario particolare, un
responsabile della segreteria tecnica ovvero un addetto stampa.".
  8.  All'articolo  9,  comma  1,  del  decreto,  dopo le parole: "di
rappresentanza  del  Ministro" sono inserite le seguenti: ", dei Vice
Ministro".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 novembre 2007

                             NAPOLITANO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  D'Alema,   Ministro   degli  affari
                                  esteri
                                  Padoa       Schioppa,      Ministro
                                  dell'economia e delle finanze
                                  Nicolais, Ministro per le riforme e
                                  le   innovazioni   nella   pubblica
                                  amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella

  Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2007
  Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 32
Avvertenza:
    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  commi  2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione   delle   leggi   e  sull'emanazione  dei  decreti  del
Presidente  della  Repubblica  e  sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica  italiana  approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al  solo  fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
    -  L'art.  87,  comma quinto,  della  Costituzione, conferisce al
Presidente  della  Repubblica  il  potere  di  promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
    -  Il  testo  dell'art. 17, comma 4-bis, e dell'art. 10, comma 3,
della   legge   23 agosto   1988,   n.   400,   recante:  "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio   dei   Ministri",   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
    "4-bis.   L'organizzazione  e  la  disciplina  degli  uffici  dei
Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai sensi del
comma 2,   su  proposta  del  Ministro  competente  d'intesa  con  il
Presidente  del  Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro,
nel  rispetto  dei  principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  con  i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
      a)  riordino  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  con i
Ministri  ed  i  Sottosegretari  di Stato, stabilendo che tali uffici
hanno  esclusive  competenze  di  supporto  dell'organo  di direzione
politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
      b)   individuazione   degli   uffici  di  livello  dirigenziale
generale,   centrali   e  perferici,  mediante  diversificazione  tra
strutture  con  funzioni  finali  e  con  funzioni strumentali e loro
organizzazione   per   funzioni   omogenee   e   secondo  criteri  di
flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
      c) previsione    di    strumenti    di    verifica    periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
      d) indicazione  e  revisione  periodica della consistenza delle
piante organiche;
      e) previsione   di   decreti   ministeriali   di   natura   non
regolamentare   per   la   definizione   dei   compiti  delle  unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".
    "3.   I   Sottosegretari  di  Stato  coadiuvano  il  Ministro  ed
esercitano  i  compiti  ad  essi  delegati  con  decreto ministeriale
pubblicato    nella    Gazzetta    Ufficiale.   Fermi   restando   la
responsabilita'  politica  e  i  poteri  di  indirizzo  politico  dei
Ministri  ai  sensi  dell'art.  95  della Costituzione, a non piu' di
dieci  Sottosegretari  puo'  essere  attribuito  il  titolo  di  vice
Ministro,  se  ad  essi  sono  conferite  deleghe  relative ad aree o
progetti  di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero
di  piu'  direzioni  generali.  In tale caso la delega, conferita dal
Ministro  competente,  e'  approvata  dal  Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.".
    -  La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione  amministrativa",  e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.
    - Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni
al  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge
23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", e'
pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  12 giugno  2001,  n.  134  e
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2001, n. 317,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
    -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 286 (Riordino e
potenziamento   dei   meccanismi   e   strumenti  di  monitoraggio  e
valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche, a norma dell'art. 11 della
legge  15 marzo  1997,  n.  59),  e'  stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
    - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300  (Riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11
della   legge  15 marzo  1997,  n.  59),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  30 agosto  1999,  n.  203,  supplemento  ordinario,  e' il
seguente:
    "Art.  7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). - 1.
La   costituzione   e   la   disciplina   degli   uffici  di  diretta
collaborazione  del  Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso
attribuite  dagli  articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio
1993,   n.   29   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
l'assegnazione  di  personale a tali uffici e il relativo trattamento
economico,    il    riordino   delle   segreterie   particolari   dei
sottosegretari  di  Stato,  sono  regolati dall'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
    2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, si attengono, tra l'altro, ai
seguenti principi e criteri direttivi:
      a) attribuzione  dei  compiti di diretta collaborazione secondo
criteri  che  consentano  l'efficace  e  funzionale  svolgimento  dei
compiti   di  definizione  degli  obiettivi,  di  elaborazione  delle
politiche  pubbliche  e  di  valutazione  della relativa attuazione e
delle connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio
di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
      b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la
ripartizione  delle  risorse  ai  dirigenti  preposti  ai  centri  di
responsabilita',   ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  legislativo
7 agosto  1997,  n.  279,  anche  in  funzione  della  verifica della
gestione  effettuata  dagli  appositi  uffici, nonche' del compito di
promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
      c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di
diretta  collaborazione  con il ministro, secondo le disposizioni del
decreto  legislativo  di  riordino  e  potenziamento dei meccanismi e
strumenti  di  monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei  risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche,
in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti
ad  essi  assegnati  dalla  legge,  anche  attraverso la provvista di
adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
      d) organizzazione  del settore giuridico-legislativo in modo da
assicurare:  il  raccordo  permanente  con  l'attivita' normativa del
Parlamento,  l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo
la   valutazione   dei  costi  della  regolazione,  la  qualita'  del
linguaggio  normativo,  l'applicabilita'  delle  norme introdotte, lo
snellimento  e  la  semplificazione  della  normativa,  la  cura  dei
rapporti  con  gli  altri  organi  costituzionali,  con  le autorita'
indipendenti e con il Consiglio di Stato;
      e) attribuzione  dell'incarico  di  Capo degli uffici di cui al
comma  1  ad  esperti,  anche estranei all'amministrazione, dotati di
elevata professionalita".
    -  Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni   pubbliche",  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
    -  La  legge  26 marzo 2001, n. 81, recante: "Norme in materia di
disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e'  stata,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2001, n. 75.
    - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante: "Disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  18 maggio  2006, n. 114, e' convertito, con modificazioni,
con legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 luglio 2006, n. 164.
    -  Il testo dell'art. 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
recante  "Disposizioni  urgenti  per il rilancio economico e sociale,
per  il  contenimento  e  la  razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche'  interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  4 agosto  2006, n. 248,
pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  11 agosto  2006,  n.  186,
supplemento ordinario, e' il seguente:
    "Art.  31 (Riorganizzazione del servizio di controllo interno). -
1. All'art.  6,  comma  3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, le parole: "anche ad un organo collegiale" sono sostituite dalle
seguenti:  "ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In
caso  di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un
presidente.".
    2.  Il  contingente  di  personale  addetto  agli uffici preposti
all'attivita'   di  valutazione  e  controllo  strategico,  ai  sensi
dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non puo' superare il numero massimo di unita' pari al 10 per cento di
quello    complessivamente   assegnato   agli   uffici   di   diretta
collaborazione degli organi di indirizzo politico.".
    -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  recante:  "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri"
e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18 febbraio  1967, n. 44,
supplemento ordinario.
    -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
267  recante:  "Regolamento  recante norme per l'individuazione degli
uffici  di  livello  dirigenziale  generale,  nonche'  delle relative
funzioni,  dell'amministrazione  centrale  del Ministero degli affari
esteri",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183,
supplemento  ordinario,  e' stato modificato ed integrato dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24 giugno 2002, n. 157 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2002, n. 176.
    -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.
233,  recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione  del Ministro degli affari esteri" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
Note all'art. 1:
    -  Si  riporta  il  testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del
citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 maggio 2001, n.
233, come modificato dal presente decreto:
    "Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento si intendono
per:
      a) uffici  di  diretta  collaborazione:  gli  uffici di diretta
collaborazione   con   il  Ministro  degli  affari  esteri  e  con  i
sottosegretari  di  Stato presso il Ministero degli affari esteri, di
cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, ed all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
      b) Ministro: il Ministro degli affari esteri;
      c) Ministero: il Ministero degli affari esteri;
      d) decreto  legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
      d-bis) vice  Ministro:  i  Sottosegretari  di Stato ai quali e'
stato attribuito il titolo di vice Ministro;
      e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il
Ministero degli affari esteri;
      f) (soppressa)".
    "Art.  2  (Uffici  di diretta collaborazione). - 1. Gli uffici di
diretta   collaborazione   esercitano   le   competenze  di  supporto
dell'organo  di  direzione  politica  e  di  raccordo  tra  questo  e
l'amministrazione,  ai  sensi  degli  articoli  3  e 14, comma 2, del
decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi collaborano alla definizione
degli   obiettivi  ed  all'elaborazione  delle  politiche  pubbliche,
nonche'   alla   relativa   valutazione,   con  particolare  riguardo
all'analisi  di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla
congruenza fra obiettivi e risultati.
    2. Sono uffici di diretta collaborazione:
      a) il Gabinetto;
      b) la Segreteria del Ministro;
      c) l'Ufficio legislativo;
      d) l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento;
      e) il Servizio di controllo interno;
      e-bis) le segreterie dei Vice Ministro;
      f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato;
    3.  La  Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del
Ministro;  l'Ufficio  legislativo  e  l'Ufficio per i rapporti con il
Parlamento  costituiscono il settore giuridico-legislativo ed operano
in  costante  raccordo  e  coordinamento;  il  Servizio  di controllo
interno  opera  in  posizione  di  autonomia operativa secondo quanto
previsto   dall'art.  4;  le  segreterie  dei  vice  Ministro  e  dei
Sottosegretari  di  Stato  operano  alle  dirette dipendenze dei vice
Ministro e dei Sottosegretari. • •
    3-bis.  Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati
dal  Ministro,  il  vice  Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono
dell'Ufficio  di  Gabinetto  e  dell'Ufficio legislativo, nonche' dei
Servizi del Ministero.
    4.  Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attivita' degli uffici
di  diretta  collaborazione  con  il  Ministro, fermo restando quanto
disposto dal comma 3.
    5.  L'organizzazione  degli  uffici  di diretta collaborazione e'
definita dal Capo di Gabinetto, su proposta dei capi degli uffici".
    "Art.  3  (Funzioni degli uffici di diretta collaborazione). - 1.
La  Segreteria  del  Ministro,  diretta  e  coordinata dal Capo della
Segreteria,   provvede   al   coordinamento  degli  impegni  ed  alla
predisposizione  dei  materiali  per  gli interventi del Ministro. Fa
parte  della Segreteria il Segretario particolare che cura l'agenda e
la  corrispondenza  del  Ministro, nonche' i rapporti personali dello
stesso in relazione al suo incarico.
    2.  L'Ufficio  di  Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le
competenze  proprie  e  per  quelle  delegate  dal  Ministro.  Tra  i
funzionari   diplomatici   di   grado  non  inferiore  a  Consigliere
d'Ambasciata  possono  essere  nominati dal Ministro, su proposta del
Capo  di  Gabinetto,  due  Vice  Capo  di  Gabinetto,  di cui uno con
funzioni vicarie, l'altro con funzioni equivalenti, ai fini economici
e  per  tutti  gli  effetti  previsti  dalla  legge, a quelle di Capo
Ufficio.
    3.  L'Ufficio  legislativo  attende ai seguenti compiti: provvede
all'attivita'   di   definizione   delle   iniziative  legislative  e
regolamentari  nelle  materie  di  competenza  del  Ministero, con la
collaborazione,  anche  ai  fini  dello studio e della progettazione,
delle   competenti   Direzioni   generali,   elabora   l'analisi   di
fattibilita'   delle   norme   introdotte   e  lo  snellimento  e  la
semplificazione  della  normativa;  cura  le incombenze relative alla
procedura   per   la  loro  approvazione  ed  emanazione;  esamina  i
provvedimenti  sottoposti  al  Consiglio  dei  Ministri  e prepara la
documentazione   relativa;  esamina  i  provvedimenti  di  iniziativa
parlamentare  e  quelli  legislativi  e  regolamentari predisposti da
altre  amministrazioni;  cura le concertazioni e le intese necessarie
con  le altre amministrazioni, nonche' i rapporti con il Dipartimento
degli  affari  giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri;  fornisce  consulenza  giuridica  al Ministro, ai vice
Ministro  e  Sottosegretari  in materia di diritto interno a supporto
dell'Ufficio legislativo possono essere chiamati magistrati ordinari,
militari,   amministrativi   e   contabili,   avvocati  dello  Stato,
nell'ambito del contingente di cui all'art. 5.
    4. L'Ufficio per i rapporti con il Parlamento attende ai seguenti
compiti:  assiste il Ministro, i vice Ministro ed i Sottosegretari di
Stato  nella loro attivita' parlamentare; segue gli atti parlamentari
di  controllo  ed  indirizzo  che  riguardano  il  Ministero; cura le
risposte  agli atti di sindacato ispettivo; segue l'iter parlamentare
dei   provvedimenti  legislativi  e  regolamentari  di  iniziativa  o
comunque  di  interesse del Ministero degli affari esteri; assicura i
contatti con i parlamentari.
    5. Le segreterie dei vice Ministro e dei Sottosegretari curano il
coordinamento   degli   impegni,  la  corrispondenza  ed  i  rapporti
personali  con  altri soggetti pubblici e privati e dei vice Ministro
dei  Sottosegretari  in  relazione  al  loro  incarico;  garantiscono
inoltre il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli
altri uffici di diretta collaborazione.
    6. Le funzioni di portavoce del Ministro degli affari esteri sono
svolte  dal  capo  del  Servizio  stampa  e  informazione,  ai  sensi
dell'art.  16  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967,  n. 18, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 24
marzo 2000, n. 85".
    "Art.  4  (Servizio  di  controllo  interno). - 1. Il servizio di
controllo  interno  svolge  le funzioni di cui all'art. 6 del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,  in luglio  1999,  n. 286, in
posizione di autonomia operativa e valutativa e risponde direttamente
al Ministro.
    2. (abrogato).
    3.  Il  Ministro  affida  la  direzione del Servizio di controllo
interno  ad  un  organo monocratico o composto da tre componenti, che
non  devono  essere  preposti  ad  alcun  centro  di  responsabilita'
amministrativa.
    In caso di previsione di un organo con tre componenti, almeno uno
e'  scelto  tra  i funzionari della carriera diplomatica di grado non
inferiore  a  Ministro  plenipotenziario  ed  il  Ministro  nomina il
presidente anche tra esperti estranei all'amministrazione.
    4. Il  Servizio redige, con cadenza almeno annuale, una relazione
riservata  al  Ministro  sui  risultati  delle analisi effettuate con
proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione.
    Ai  fini  dello  svolgimento  dei propri compiti, ha accesso agli
atti   ed   ai   documenti   inerenti   alle   attivita'   gestionali
dell'amministrazione  ed  opera  in  collegamento  con  gli uffici di
statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
    5. (abrogato).
    6.  Al servizio e' assegnato un apposito contingente di personale
che non puo' superare il numero di dodici unita".
    "Art.  5 (Personale degli uffici di diretta collaborazione). - 1.
Il  contingente  di personale degli uffici di diretta collaborazione,
ad  eccezione  di  quelli  di cui all'art. 2, lettera f) e' stabilito
complessivamente  in  un  massimo  di  centoventi unita', comprensivo
degli  addetti al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro
tale  contingente  complessivo  possono  essere assegnati ai predetti
uffici  dipendenti  del  Ministero  ovvero altri dipendenti pubblici,
anche  in  posizione  di  fuori  ruolo,  comando  o in altre analoghe
posizioni  previste  dai  rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite
del   venti   per   cento   del   predetto  contingente  complessivo,
collaboratori  assunti  con  contratto a tempo determinato, esperti e
consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, anche
con  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  nel
rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
    2. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite
dal  Capo  di  Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo
dell'Ufficio  per  i  rapporti  con  il  Parlamento,  dal  Capo della
Segreteria  del Ministro, dai Capi delle Segreterie dei vice Ministro
e  dai  Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' la
posizione   relativa  al  Segretario  particolare  del  Ministro,  si
intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
    "Art.  6 (Responsabili degli uffici di diretta collaborazione). -
1.  Il  Capo  di Gabinetto e' nominato fra i diplomatici con grado di
Ambasciatore o Ministro plenipotenziario.
    2.   Il   Capo   dell'Ufficio   legislativo  e'  nominato  fra  i
diplomatici,  con  grado  non inferiore a Consigliere d'Ambasciata, i
magistrati  ordinari,  amministrativi e contabili, gli avvocati dello
Stato,  i  consiglieri  parlamentari,  i  docenti  universitari  e  i
dirigenti  delle amministrazioni dello Stato, in possesso di adeguata
capacita'  ed  esperienza  nel  campo  della  consulenza  giuridica e
legislativa e della progettazione e produzione normativa.
    3.  Il  Capo  dell'Ufficio  per  i  rapporti con il Parlamento e'
nominato  fra  i  diplomatici  con  grado non inferiore a Consigliere
d'Ambasciata.
    4.  Il  Capo  della  Segreteria  ed il Segretario particolare del
Ministro  sono  scelti  fra  persone  anche  estranee  alla  pubblica
amministrazione,   sulla  base  di  un  rapporto  fiduciario  con  il
Ministro.
    4-bis.  I  capi  delle segreterie dei Vice Ministro sono nominati
tra  i diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione,
su designazione dei vice Ministro interessati.
    5. I capi delle Segreterie dei Sottosegretari sono nominati tra i
diplomatici  di  grado  non  inferiore a Consigliere di legazione, su
designazione dei Sottosegretari interessati.
    6.  I  capi degli uffici di cui al presente articolo, nonche' gli
esperti a cui sono attribuite le attivita' di controllo interno, sono
nominati  dal  Ministro,  per  la durata massima del relativo mandato
governativo, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata.
    7. (abrogato).
    "Art.  9  (Modalita'  della  gestione).  -  1.  La gestione degli
stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le
indennita'  spettanti  al  personale  assegnato  agli  uffici  di cui
all'art.  2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del
Ministro,  dei  vice  Ministro  e  dei  Sottosegretari  di Stato, per
l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le
esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane
e  strumentali,  e'  attribuita,  ai  sensi  dell'art.  14,  comma 1,
lettera b),   del   decreto   legislativo   n.   29  del  1993,  alla
responsabilita'  del  Capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi
adempimenti  ad  uno  dei  diplomatici  o  dei dirigenti assegnati al
proprio  ufficio,  nonche'  avvalersi,  ove  ricorrano  le condizioni
previste  dall'art.  4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
degli  uffici  del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle
spese da imputare ai fondi predetti.
    2.  Ai  servizi  di  supporto  a carattere generale necessari per
l'attivita'  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  provvede  la
Direzione   generale  del  personale  del  Ministero,  assegnando  le
necessarie unita' di personale".