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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007, n. 214

Regolamento recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/12/2007
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-12-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 87, quinto comma, e 110 della Costituzione;
  Visti  l'articolo 17,  comma 4-bis,  della legge 23 agosto 1988, n.
400,  l'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e gli
articoli  4,  comma  4,  7,  16,  18  e  19,  del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n.
315;
  Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale della riunione
in data 22 maggio 2007;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 giugno 2007;
  Viste  ed  accolte le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato,
Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 4 giugno
2007;
  Acquisito  il  parere della competente Commissione della Camera dei
deputati  e preso atto che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica  non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti
dall'articolo 13,  comma 2,  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, e
successive modificazioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
          Consiglieri del Ministro e Vice Capi degli Uffici
                      di diretta collaborazione
  1.  All'articolo 12  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
25 luglio 2001, n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis.  Nei  limiti  di  cui  al  comma 3,  secondo periodo, e nel
rispetto   del   criterio   di   invarianza   della   spesa   di  cui
all'articolo 14,  comma 2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  il  Ministro  puo'  nominare,  tra  soggetti  aventi  specifica
esperienza  professionale  o  scientifica, un consigliere economico e
finanziario,   un   consigliere  per  le  libere  professioni  ed  un
consigliere per le tematiche sociali e della devianza.»;
    b) al  comma 5,  lettera b),  le  parole:  «per  i  Vice Capi con
funzioni   vicarie  degli  uffici  di  cui  all'articolo 3,  comma 1,
lettere c)  e d)»  sono  sostituite  dalle seguenti: «per i Vice Capi
degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)»;
    c) al  comma 5, lettera c), le parole: «ai Vice Capi con funzioni
vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai Vice Capi degli uffici di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al sono
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 110 della Costituzione:
              «Art.   110.   -  Ferme  le  competenze  del  Consiglio
          superiore  della  magistratura, spettano al Ministero della
          giustizia  l'organizzazione  e il funzionamento dei servizi
          relativi alla giustizia.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (abrogato).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organiz-zazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 13 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59  (Delega  al  Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la   semplificazione   amministrativa,   pubblicata   nella
          Gazzetta   Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario):
              «Art. 13. - (Omissis).
              2.  Gli  schemi  di  regolamento  di cui al comma 4-bis
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal  comma 1  del  presente  articolo,  sono trasmessi alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  entro trenta giorni
          dalla  data  della  loro  trasmissione.  Decorso il termine
          senza  che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
          comunque i regolamenti.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 4 dell'art. 4, del
          decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15  marzo  1997,  n.  59,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30  agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario):
              «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).  - 1.-3.
          (Omissis).
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  non  generale  di  ciascun  Ministero  e alla
          definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
          ministeriale di natura non regolamentare.».
              - Si riporta il testo degli articoli 7, 16, 18 e 19 del
          citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
              «Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
          Uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per
          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,    e    successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          l'assegnazione  di  personale  a  tali Uffici e il relativo
          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
          particolari  dei  sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di capo degli Uffici di
          cui    al    comma 1    ad    esperti,    anche    estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
              «Art.  16  (Attribuzioni). - 1. Il Ministro di grazia e
          giustizia  e  il  Ministero  di grazia e giustizia assumono
          rispettivamente   la   denominazione   di   Ministro  della
          giustizia e Ministero della giustizia.
              2.  Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i
          compiti  ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi
          e  dai  regolamenti  in  materia  di  giustizia e attivita'
          giudiziaria  ed  esecuzione  delle  pene,  rapporti  con il
          Consiglio   superiore   della   magistratura,  attribuzioni
          concernenti  i  magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini
          professionali,      archivi      notarili,     cooperazione
          internazionale in materia civile e penale.
              3. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
          compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
                a) servizi   relativi   alla  attivita'  giudiziaria:
          gestione  amministrativa  della  attivita'  giudiziaria  in
          ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
          da  parte  del  Ministro  delle  sue  competenze in materia
          processuale;     casellario     giudiziale;    cooperazione
          internazionale   in  materia  civile  e  penale;  studio  e
          proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
                b) organizzazione    e   servizi   della   giustizia:
          organizzazione  e  funzionamento  dei servizi relativi alla
          giustizia;    gestione    amministrativa    del   personale
          amministrativo  e  dei  mezzi e strumenti anche informatici
          necessari;  attivita' relative alle competenze del Ministro
          in  ordine  ai  magistrati; studio e proposta di interventi
          normativi nel settore di competenza;
                c) servizi     dell'Amministrazione    penitenziaria:
          gestione  amministrativa  del  personale  e  dei beni della
          Amministrazione   penitenziaria;  svolgimento  dei  compiti
          relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
          e  delle  misure  di  sicurezza  detentive; svolgimento dei
          compiti   previsti  dalle  leggi  per  il  trattamento  dei
          detenuti e degli internati;
                d) servizi    relativi   alla   giustizia   minorile:
          svolgimento  dei compiti assegnati dalla legge al Ministero
          della   giustizia   in   materia   di   minori  e  gestione
          amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.
              4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve
          le  dispo-sizioni  della  legge  12 agosto 1962, n. 1311, e
          successive  modifiche  ed integrazioni, nonche' dell'art. 8
          della legge 24 marzo 1958, n. 195.».
              «Art.  18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici di
          diretta  collaborazione con il Ministro ed ai Dipartimenti,
          sono  preposti  i  dirigenti di cui all'art. 23 del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,  n.  29,  come  sostituito
          dall'art.  15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
          i    magistrati    delle    giurisdizioni    ordinarie    e
          amministrative,  i  professori  e ricercatori universitari,
          gli  avvocati  dello  Stato, gli avvocati; quando ricorrono
          specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono
          essere preposti anche soggetti estranei all'Amministrazione
          ai  sensi  dell'art.  19,  comma 6, del decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29, come sostituito dall'art. 23 del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
              2.   Agli   uffici   dirigenziali   generali  istituiti
          all'interno  dei Dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
          cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  come  sostituito  dall'art. 15 del decreto legislativo
          1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria;
          quando   ricorrono  specifiche  esigenze  di  servizio,  ai
          medesimi  uffici  possono  essere  preposti anche gli altri
          soggetti elencati al comma 1.».
              «Art.  19  (Magistrati).  -  1.  Il  numero massimo dei
          magistrati   collocati   fuori  dal  ruolo  organico  della
          magistratura  e destinati al Ministero non deve superare le
          sessantacinque unita'.».
              - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario).
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
          2001,  n.  315,  reca: «Regolamento di organizzazione degli
          uffici   di   diretta  collaborazione  del  Ministro  della
          giustizia»,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 3 agosto
          2001, n. 179.).
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   25 luglio  2001,  n.  315
          (Regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  di diretta
          collaborazione  del  Ministro  della  giustizia, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  3 agosto  2001,  n.  179), come
          modificato dal decreto qui pubblicato:
              «Art.   12   (Personale   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione   e   trattamento   economico).   -   1.  Il
          contingente   di   personale   degli   uffici   di  diretta
          collaborazione  di  cui  all'art.  3,  comma 1,  lettere a)
          (Segreteria  del Ministro), c) (Gabinetto del Ministro), d)
          (Ufficio  legislativo), f) (Servizio di controllo interno),
          g)    (Ufficio    per   il   coordinamento   dell'attivita'
          internazionale)  e  h) (Ufficio stampa ed informazione), e'
          stabilito   complessivamente   in   duecentodieci   unita',
          comprensive  delle unita' addette al funzionamento corrente
          degli  uffici  medesimi,  delle  quali  sessanta attribuite
          all'Ufficio  legislativo, per lo svolgimento delle funzioni
          di  cui  all'art.  7. Alle segreterie dei Sottosegretari di
          Stato  e'  assegnato ulteriore personale, in misura massima
          di otto unita' per ciascuna segreteria.
              2.  L'Ispettorato  generale,  per  lo svolgimento delle
          funzioni   di  cui  all'art.  8,  anche  su  richiesta  del
          Consiglio superiore della magistratura, ed in conformita' a
          quanto  disposto  dalla  legge  12 agosto  1962,  n.  1311,
          dispone  di un ulteriore contingente di centoquarantacinque
          unita'.
              3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e
          2,  possono  essere assegnati ai predetti uffici dipendenti
          del  Ministero  ovvero  altri dipendenti pubblici, anche in
          posizione  di  aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre
          analoghe  posizioni  previste  dai  rispettivi ordinamenti.
          Entro  il  medesimo  contingente,  purche'  nel  limite del
          cinque  per  cento dello stesso e nel rispetto del criterio
          dell'invarianza  della  spesa  di cui all'art. 14, comma 2,
          del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, possono
          altresi'   essere   assegnati,   anche   con  incarichi  di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa,  collaboratori
          assunti  con  contratto  a  tempo  determinato,  esperti  e
          consulenti     per     particolari    professionalita'    e
          specializzazioni,   di  provata  competenza  desumibile  da
          specifici  e analitici curricoli culturali e professionali,
          con  particolare riferimento alla formazione universitaria,
          alla  provenienza da qualificati settori del lavoro privato
          strettamente   inerenti  alle  funzioni  e  competenze  del
          Ministero.
              3-bis. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e
          nel  rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui
          all'art.  14,  comma 2,  del  decreto  legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165,  il  Ministro  puo'  nominare, tra soggetti
          aventi specifica esperienza professionale o scientifica, un
          consigliere  economico e finanziario, un consigliere per le
          libere  professioni  ed  un  consigliere  per  le tematiche
          sociali e della devianza.
              4.  Nell'ambito  del  contingente complessivo stabilito
          dai  commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del
          decreto  legislativo concernenti la presenza dei magistrati
          al   Ministero,  e'  individuato,  per  lo  svolgimento  di
          funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un
          numero  di  specifici incarichi di livello dirigenziale non
          superiore  a  quaranta,  ai  sensi e per gli effetti di cui
          all'art.  19,  comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              5.    Ai   responsabili   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione     spetta    un    trattamento    economico
          onnicomprensivo,   determinato  con  le  modalita'  di  cui
          all'art.  14,  comma 2,  del  decreto  legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, ed articolato:
                a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio
          legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una
          voce  retributiva di importo non superiore a quello massimo
          del   trattamento   economico  fondamentale  dei  dirigenti
          preposti  ad  ufficio  dirigenziale  generale incaricati ai
          sensi   dell'art.  19,  comma 3,  del  decreto  legislativo
          30 marzo  2001,  n.  165, ed in un emolumento accessorio da
          fissare in un importo non superiore alla misura massima del
          trattamento  accessorio  spettante ai capi dei Dipartimenti
          del Ministero;
                b) per  il  responsabile  del  servizio  di controllo
          interno  di cui all'art. 9, per i Vice Capi degli uffici di
          cui  all'art.  3,  comma 1,  lettere c) e d), e per il Vice
          Capo  con  funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'art. 3,
          comma 1,  lettera e), in una voce retributiva d'importo non
          superiore   a  quello  massimo  del  trattamento  economico
          fondamentale  dei  dirigenti preposti ad ufficio di livello
          dirigenziale  generale  del  Ministero, incaricati ai sensi
          dell'art.  19,  comma 4,  del  decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in
          un   importo   non   superiore   alla  misura  massima  del
          trattamento  accessorio  spettante  ai  dirigenti di uffici
          dirigenziali generali del Ministero;
                c) per  il Capo della segreteria del Ministro, per il
          segretario  particolare  del  Ministro,  per  i  Capi delle
          segreterie  dei  sottosegretari  di  Stato, per i segretari
          particolari  dei  sottosegretari  di  Stato  e  per il Capo
          dell'Ufficio      del      coordinamento     dell'attivita'
          internazionale,  in  una  voce  retributiva  di importo non
          superiore  alla  misura  massima  dei trattamento economico
          fondamentale  dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali
          di  livello  non generale ed in un emolumento accessorio di
          importo  non  superiore alla misura massima del trattamento
          accessorio   spettante  ai  dirigenti  titolari  di  uffici
          dirigenziali  non  generali del Ministero. Per i dipendenti
          pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per
          la  differenza,  il  trattamento economico in godimento. Ai
          Capi  dei predetti uffici, ai Vice Capi degli uffici di cui
          all'art.  3,  comma 1, lettere c) e d), ed al Vice Capo con
          funzioni  vicarie  dell'ufficio di cui all'art. 3, comma 1,
          lettera e),  dipendenti  da  pubbliche amministrazioni, che
          optino   per   il   mantenimento  del  proprio  trattamento
          economico,   e'   corrisposto   un   emolumento  accessorio
          determinato  con  le modalita' di cui all'art. 14, comma 2,
          del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo
          non superiore alla misura massima del trattamento economico
          accessorio   spettante,   rispettivamente,   ai   Capi  dei
          Dipartimenti  del  Ministero,  ai  dirigenti  degli  uffici
          dirigenziali  di  livello  generale  ed  ai dirigenti degli
          uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.
              6.  Al  Capo  dell'Ufficio  stampa  ed  informazione e'
          corrisposto un trattamento economico non superiore a quello
          previsto   dal   contratto   collettivo   nazionale  per  i
          giornalisti con la qualifica di redattore capo.
              7.  Ai  dirigenti della seconda fascia del ruolo unico,
          assegnati   agli   uffici  di  diretta  collaborazione,  e'
          corrisposta   una   retribuzione  di  posizione  in  misura
          equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
          dirigenti  della  stessa  fascia  del Ministero nonche', in
          attesa     di    specifica    disposizione    contrattuale,
          un'indennita'  sostitutiva della retribuzione di risultato,
          determinata  con  decreto del Ministro su proposta del Capo
          di  Gabinetto,  di  importo  non superiore al cinquanta per
          cento  della  retribuzione  di  posizione,  a  fronte delle
          specifiche     responsabilita'     connesse    all'incarico
          attribuito,  della  specifica  qualificazione professionale
          posseduta,  della disponibilita' ad orari disagevoli, della
          qualita' della prestazione individuale.
              8. Il trattamento economico del personale con contratto
          a   tempo   determinato   e   di  quello  con  rapporto  di
          collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal
          Ministro  all'atto  del  conferimento  dell'incarico.  Tale
          trattamento,  comunque,  non puo' essere superiore a quello
          corrisposto  al  personale  dipendente dell'amministrazione
          che  svolge  funzioni  equivalenti. Il relativo onere grava
          sugli   stanziamenti   dell'unita'   previsionale  di  base
          "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
          Ministro"   dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero.
              9.  Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici
          di  diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita',
          degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di disponibilita' ad
          orari   disagevoli   eccedenti   quelli  stabiliti  in  via
          ordinaria   dalle   disposizioni   vigenti,  nonche'  delle
          conseguenti    ulteriori    prestazioni    richieste    dai
          responsabili  degli uffici, spetta un'indennita' accessoria
          di   diretta  collaborazione,  sostitutiva  degli  istituti
          retributivi     finalizzati     all'incentivazione    della
          produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale
          beneficiario  della  predetta indennita' e' determinato dal
          Capo  di  Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di
          cui   all'art.   2,   comma 2.   In   attesa  di  specifica
          disposizione  contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  n.  29  del  1993,  la  misura
          dell'indennita'  e'  determinata  con  decreto del Ministro
          della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
              10.   Il   personale   dipendente  da  altre  pubbliche
          amministrazioni,    enti    ed    organismi    pubblici   e
          istituzionali,    assegnato    agli   uffici   di   diretta
          collaborazione,  e'  posto  in  posizione  di  aspettativa,
          comando  o  fuori  ruolo.  Si  applica l'art. 17, comma 14,
          della  legge  15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di
          personale  non  superiore  al  venticinque  per  cento  del
          contingente complessivo.».