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DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 205

Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2007
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 24-11-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2005/33/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  6 luglio  2005,  che modifica la direttiva 99/32/CE,
relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
  Vista  la  legge  6 febbraio  2007, n. 13, recante disposizioni per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria 2006, e in particolare
l'allegato B;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni,   recante   «Norme   in   materia  ambientale»,  e  in
particolare il titolo III della parte quinta;
  Visto   l'allegato   VI  alla  Convenzione  internazionale  per  la
prevenzione  dell'inquinamento  causato  da  navi (Convenzione MARPOL
73/78),  adottato  nel  1997  ed  entrato in vigore in data 19 maggio
2005;
  Visto   il  decreto  legislativo  21 marzo  2005,  n.  66,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/17/CE relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 18 ottobre 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle  Commissioni  V e VIII della Camera dei
deputati;
  Considerato   che   le  competenti  Commissioni  del  Senato  della
Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione 30 ottobre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle  finanze, dei trasporti, dello sviluppo economico, della salute
e dell'universita' e della ricerca;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
             Modifiche al titolo III della parte quinta
            del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
  1.  All'articolo 291,  comma 1,  del  decreto  legislativo 3 aprile
2006,  n.  152, le parole: «del gasolio marino» sono sostituite dalle
seguenti: «dei combustibili per uso marittimo».
  2. L'articolo 292 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  292  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente titolo si
applicano,  ove  non  altrimenti  disposto,  le definizioni di cui al
titolo I ed al titolo II della parte quinta.
  2.  In  aggiunta  alle  definizioni  del  comma 1,  si applicano le
seguenti definizioni:
    a) olio combustibile pesante:
      1)  qualsiasi  combustibile  liquido  derivato dal petrolio che
rientra  nei  codici  da  NC  2710  1951  a  NC 2710 1969, escluso il
combustibile per uso marittimo;
      2)   qualsiasi  combustibile  liquido  derivato  dal  petrolio,
escluso  il  gasolio  di  cui  alle  lettere b) e f), che, per i suoi
limiti  di  distillazione,  rientra nella categoria degli oli pesanti
destinati  ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in
volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM
D86  o  per  il quale la percentuale del distillato a 250 °C non puo'
essere determinata con tale metodo;
    b) gasolio:
      1)   qualsiasi  combustibile  liquido  derivato  dal  petrolio,
escluso  il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC
2710 1925, 2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949;
      2)   qualsiasi  combustibile  liquido  derivato  dal  petrolio,
escluso  il  combustibile  per  uso marittimo, di cui meno del 65% in
volume,  comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno l'85%
in  volume,  comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo
ASTM D86;
    c) metodo  ASTM:  i  metodi stabiliti dalla «American Society for
Testing  and  Materials» nell'edizione 1976 delle definizioni e delle
specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;
    d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido
derivato  dal  petrolio  utilizzato su una nave o destinato ad essere
utilizzato  su  una nave, inclusi i combustibili definiti nella norma
ISO 8217;
    e) olio  diesel  marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo
la  cui  viscosita'  o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di
densita'  stabiliti  per  le  qualita'  «DMB» e «DMC» dalla tabella I
della  norma  ISO  8217,  ad eccezione di quello utilizzato su fiumi,
canali,  laghi  e  lagune,  al  quale  si  applicano  le disposizioni
previste  per il combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66;
    f) gasolio  marino:  qualsiasi  combustibile per uso marittimo la
cui  viscosita'  o  densita'  rientra  nei  limiti di viscosita' o di
densita'  stabiliti  per  le  qualita'  «DMX» e «DMA» dalla tabella I
della  norma  ISO  8217,  ad eccezione di quello utilizzato su fiumi,
canali,  laghi  e  lagune,  al  quale  si  applicano  le disposizioni
previste  per il combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66;
    g) immissione  sul  mercato:  qualsiasi  operazione  di  messa  a
disposizione  di  terzi, a titolo oneroso o gratuito, di combustibili
per  uso marittimo destinati alla combustione su una nave, eccettuati
quelli   destinati  all'esportazione  e  trasportati,  a  tale  fine,
all'interno delle cisterne di una nave;
    h) acque  territoriali: zone di mare previste dall'articolo 2 del
codice della navigazione;
    i) zona  economica  esclusiva:  zona di cui all'articolo 55 della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego
Bay  il  10 dicembre  1982,  ratificata con legge 2 dicembre 1994, n.
689;
    l) zona  di protezione ecologica: zona individuata ai sensi della
legge 8 febbraio 2006, n. 61;
    m) aree  di  controllo  delle  emissioni  di SOX: zone a cui tale
qualificazione   e'   stata   assegnata  dall'International  Maritime
Organization  (I.M.O.)  previa apposita procedura di designazione, ai
sensi  dell'allegato VI della Convenzione internazionale del 1973 per
la   prevenzione   dell'inquinamento   causato  da  navi,  denominata
Convenzione MARPOL;
    n) nave passeggeri: nave che trasporta piu' di dodici passeggeri,
ad  eccezione del comandante, dei membri dell'equipaggio e di tutti i
soggetti  adibiti  ad  attivita'  relative  alla gestione della nave,
nonche' dei bambini di eta' inferiore ad un anno;
    o) servizio  di  linea: i viaggi seriali per collegare due o piu'
porti  o  i  viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso
porto  senza  scali  intermedi,  purche'  effettuati sulla base di un
orario  reso  noto  al  pubblico;  l'orario puo' essere desunto anche
dalla regolarita' o dalla frequenza del servizio;
    p) nave  adibita  alla  navigazione  interna:  nave  destinata ad
essere utilizzata in una via navigabile interna di cui al decreto del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre
1987, n. 572;
    q) nave  all'ormeggio:  nave assicurata ad un ormeggio o ancorata
presso un porto italiano;
    r) stazionamento: l'utilizzo dei motori su una nave all'ormeggio,
ad eccezione dei periodi di carico e scarico;
    s) nave  da  guerra: nave che appartiene alle forze armate di uno
Stato  e  porta i segni distintivi delle navi militari di tale Stato,
il  cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed il
cui  comandante  sia  un ufficiale di marina debitamente incaricato e
sia  inscritto  nell'apposito ruolo degli ufficiali o in un documento
equivalente;
    t) tecnologia   di   riduzione   delle   emissioni:   sistema  di
depurazione   dell'effluente   gassoso   o   qualsiasi  altro  metodo
tecnologico, verificabile ed applicabile.».
  3. L'articolo 293 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.   293   (Combustibili   consentiti).   -  1.  Negli  impianti
disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta, inclusi
gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di
soglia,  possono  essere  utilizzati  esclusivamente  i  combustibili
previsti  per  tali  categorie di impianti dall'Allegato X alla parte
quinta, alle condizioni ivi previste. Agli impianti di cui alla parte
I,  paragrafo 4, lettere e) ed f), dell'Allegato IV alla parte quinta
si  applicano le prescrizioni del successivo Allegato X relative agli
impianti   disciplinati  dal  titolo  II.  Ai  combustibili  per  uso
marittimo si applicano le disposizioni dell'articolo 295.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  di  concerto con i Ministri dello sviluppo
economico  e  della  salute,  previa autorizzazione della Commissione
europea,  possono  essere  stabiliti  valori  limite  massimi  per il
contenuto  di  zolfo negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e nei
combustibili  per  uso  marittimo  piu'  elevati  di  quelli  fissati
nell'Allegato  X  alla  parte quinta qualora, a causa di un mutamento
improvviso  nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti
petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali
valori limite.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'universita' e
della  ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalita' per esentare,
anche  mediante  apposite  procedure  autorizzative,  i  combustibili
previsti dal presente titolo III dall'applicazione delle prescrizioni
dell'Allegato  X  alla parte quinta ove gli stessi siano utilizzati a
fini di ricerca e sperimentazione.».
  4. L'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  295 (Combustibili per uso marittimo). - 1. E' vietato, nelle
acque  territoriali  e nelle zone di protezione ecologica, l'utilizzo
di gasoli marini con un tenore di zolfo superiore allo 0,20% in massa
e,  dal  1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, superiore allo 0,10% in
massa.
  2.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2010 e' vietata l'immissione sul
mercato  di  gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,1% in
massa.
  3.  E'  vietata  l'immissione  sul mercato di oli diesel marini con
tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa.
  4.   Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma 1,  nelle  acque
territoriali,  nelle  zone  economiche  esclusive  e  nelle  zone  di
protezione  ecologica,  ricadenti  all'interno  di  aree di controllo
delle  emissioni  di SO «X»^, ovunque ubicate, e' vietato, a bordo di
una  nave  battente bandiera italiana, l'utilizzo di combustibili per
uso  marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. La
violazione del divieto e' fatta valere anche nei confronti delle navi
non  battenti  bandiera  italiana  che hanno attraversato una di tali
aree  inclusa  nel territorio italiano o con esso confinante e che si
trovano in un porto italiano.
  5. Il divieto di cui al comma 4 si applica all'area del Mar Baltico
e,  a  decorrere  dall'11 agosto  2007,  all'area  del Mare del Nord,
nonche',  entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
relativa designazione, alle ulteriori aree designate.
  6.  Per  le  navi  passeggeri  battenti bandiera italiana, le quali
effettuano  un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto
di   un   Paese   dell'Unione   europea,   e'  vietato,  nelle  acque
territoriali,  nelle  zone  economiche  esclusive  e  nelle  zone  di
protezione   ecologica,   appartenenti   all'Italia,   l'utilizzo  di
combustibili  per  uso  marittimo  con  un  tenore di zolfo superiore
all'1,5%  in  massa.  La violazione del divieto e' fatta valere anche
nei  confronti  delle  navi  non  battenti bandiera italiana e che si
trovano in un porto italiano.
  7. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietato, su navi adibite alla
navigazione  interna,  l'utilizzo  di combustibili per uso marittimo,
diversi  dal  gasolio marino e dall'olio diesel marino, con tenore di
zolfo superiore allo 0,1% massa.
  8.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2010  e'  vietato  l'utilizzo di
combustibili  per  uso  marittimo  con tenore di zolfo superiore allo
0,1%  in  massa  su navi all'ormeggio. Il divieto si applica anche ai
periodi  di  carico,  scarico  e  stazionamento.  La sostituzione dei
combustibili  utilizzati con combustibili conformi a tale limite deve
essere completata il prima possibile dopo l'ormeggio. La sostituzione
dei  combustibili  conformi a tale limite con altri combustibili deve
avvenire  il piu' tardi possibile prima della partenza. I tempi delle
operazioni   di  sostituzione  del  combustibile  sono  iscritti  nei
documenti di cui al comma 10.
  9. I commi 7 e 8 non si applicano:
    a) alle  navi adibite alla navigazione interna, quando utilizzate
in  mare,  per  le  quali  sia  stato  rilasciato  un  certificato di
conformita' alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare;
    b) alle  navi  di  cui  si  prevede,  secondo  orari resi noti al
pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due ore;
    c) alle  navi  all'ormeggio  a  motori  spenti  e collegate ad un
sistema di alimentazione di energia elettrica ubicato sulla costa.
  10. Tutte le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle
navi devono essere indicate nel giornale generale e di contabilita' e
nel  giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli 174,
175  e 176 del codice della navigazione o in un apposito documento di
bordo.
  11.  Chi  mette  combustibili  per  uso  marittimo  a  disposizione
dell'armatore  o  di  un  suo  delegato,  per  una nave di stazza non
inferiore  a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di consegna
indicante  il  quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale
conserva  una  copia  per  i tre anni successivi, nonche' un campione
sigillato  di  tale  combustibile, firmato da chi riceve la consegna.
Chi  riceve  il  combustibile  conserva  il bollettino a bordo per lo
stesso  periodo  e  conserva  il  campione  a  bordo fino al completo
esaurimento  del  combustibile  a  cui  si riferisce e, comunque, per
almeno dodici mesi successivi alla consegna.
  12.   E'   tenuto,  presso  ciascuna  autorita'  marittima  e,  ove
istituita,  presso  ciascuna autorita' portuale, un apposito registro
che  riporta l'elenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo
nell'area di competenza, con l'indicazione dei combustibili forniti e
del  relativo  contenuto  massimo di zolfo. Tali dati sono comunicati
dai   fornitori   alle   autorita'  marittime  e  portuali  entro  il
31 dicembre  2007.  Le variazioni dei dati comunicati sono comunicate
in  via  preventiva.  La presenza di nuovi fornitori e' comunicata in
via preventiva.
  13.   I   limiti   relativi   al   tenore  di  zolfo  previsti  dai
commi precedenti non si applicano:
    a) ai  combustibili  utilizzati  dalle  navi da guerra e da altre
navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti
in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti
o,  comunque,  se  il  relativo  rifornimento  puo'  pregiudicare  le
operazioni  o  le  capacita'  operative;  in  tale  secondo  caso  il
comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta;
    b) ai  combustibili  il  cui utilizzo a bordo di una nave risulta
specificamente  necessario  per garantire la sicurezza della stessa o
di altra nave e per salvare vite in mare;
    c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave e' imposto
dal  danneggiamento  della  stessa  o  delle  relative  attrezzature,
purche'  si  dimostri  che, dopo il verificarsi del danno, sono state
assunte  tutte  le misure ragionevoli per evitare o ridurre al minimo
l'incremento  delle  emissioni e che sono state adottate quanto prima
misure  dirette  ad eliminare il danno. Tale deroga non si applica se
il danno e' dovuto a dolo o colpa del comandante o dell'armatore;
    d) ai  combustibili  utilizzati  a  bordo  di navi che utilizzano
tecnologie  di  riduzione  delle  emissioni  autorizzate ai sensi del
comma 14 o del comma 19;
    e) ai    combustibili   destinati   alla   trasformazione   prima
dell'utilizzo.
  14.  Con  decreto  direttoriale della competente Direzione generale
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di  concerto  con  la competente Direzione generale del Ministero dei
trasporti  sono  autorizzati,  su  navi  battenti bandiera italiana o
nelle  acque  sotto  giurisdizione  italiana,  esperimenti relativi a
tecnologie  di  riduzione  delle  emissioni,  nel  corso dei quali e'
ammesso  l'utilizzo  di  combustibili non conformi ai limiti previsti
dai  commi da  2  a  8.  Tale  autorizzazione, la cui durata non puo'
eccedere  i  diciotto  mesi,  e'  rilasciata  entro  tre  mesi  dalla
presentazione della domanda, la quale deve essere accompagnata da una
relazione contenente i seguenti elementi:
    a) la   descrizione  della  tecnologia  e,  in  particolare,  del
principio  di  funzionamento, corredata da riferimenti di letteratura
scientifica  o  dai risultati di sperimentazioni preliminari, nonche'
la stima qualitativa e quantitativa delle emissioni, degli scarichi e
dei rifiuti previsti per effetto della sperimentazione;
    b) la  stima  che, a parita' di condizioni, le emissioni previste
di  ossido  di  zolfo  non  superino quelle prodotte dall'utilizzo di
combustibili  conformi  ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia
di riduzione delle emissioni;
    c) la  stima  che, a parita' di condizioni, le emissioni previste
di  inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali ossidi di azoto e
polveri,  non  superino i livelli previsti dalla vigente normativa e,
comunque,   non   superino  in  modo  significativo  quelle  prodotte
dall'utilizzo  di  combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza
della tecnologia di riduzione delle emissioni;
    d) uno studio dell'impatto dell'esperimento sull'ambiente marino,
con  particolare  riferimento agli ecosistemi delle baie, dei porti e
degli estuari, finalizzato a dimostrarne la compatibilita'; lo studio
include   un   piano   di   monitoraggio   degli   effetti   prodotti
dall'esperimento sull'ambiente marino;
    e) la  descrizione  delle  zone  interessate dall'esperimento, le
caratteristiche  dei combustibili, delle navi e di tutte le strutture
da   utilizzare   per   l'esperimento,   gli  strumenti  a  prova  di
manomissione  installati  sulle  navi per la misura in continuo delle
emissioni  degli  ossidi  di zolfo e di tutti i parametri necessari a
normalizzare  le  concentrazioni, nonche' i sistemi atti a gestire in
conformita'  alle  vigenti  disposizioni  i  rifiuti  e  gli scarichi
prodotti per effetto della sperimentazione.
  15.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma 14  e'  rilasciata previa
verifica  della  completezza  della relazione allegata alla domanda e
dell'idoneita'   delle   stime   e   dello   studio   ivi  contenuti.
L'autorizzazione  prevede il periodo in cui l'esperimento puo' essere
effettuato  e  stabilisce  i  dati  e le informazioni che il soggetto
autorizzato deve comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare  e  al  Ministero  dei  trasporti  e la
periodicita'   di   tale   comunicazione.   Stabilisce   inoltre   la
periodicita'  con  la quale il soggetto autorizzato deve comunicare a
tali  Ministeri  gli esiti del monitoraggio effettuato sulla base del
piano di cui al comma 14, lettera d).
  16.   L'autorizzazione   rilasciata   ai   sensi  del  comma 14  e'
immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati
dall'autorita' di cui all'articolo 296, comma 9:
    a) gli  strumenti di misura e i sistemi di gestione dei rifiuti e
degli  scarichi  di  cui  al  comma 14  non sono utilizzati nel corso
dell'esperimento;
    b) la  tecnologia,  alla  luce  dei  risultati  delle misure, non
ottiene i risultati previsti dalle stime contenute nella relazione;
    c) il  soggetto  autorizzato non trasmette nei termini i dati, le
informazioni  o  gli esiti previsti dal comma 15, conformi ai criteri
ivi stabiliti.
  17.  Nel  caso  in  cui  gli  esperimenti  di cui al comma 14 siano
effettuati   da  navi  battenti  bandiera  italiana  in  acque  sotto
giurisdizione  di  altri Stati dell'Unione europea o da navi battenti
bandiera   di   altri   Stati  dell'Unione  europea  in  acque  sotto
giurisdizione  italiana,  gli Stati interessati individuano opportune
modalita' di cooperazione nel procedimento autorizzativo.
  18. Almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascun esperimento di cui
al  comma 14 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare  ne  informa  la Commissione europea e l'eventuale Stato
estero  avente  giurisdizione  sulle  acque  in  cui l'esperimento e'
effettuato.  I  risultati  di  ciascun esperimento di cui al comma 14
sono  trasmessi  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del mare alla Commissione europea entro sei mesi dalla
conclusione  dello  stesso  e  sono messi a disposizione del pubblico
secondo  quanto  previsto  dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195.
  19.  In alternativa all'utilizzo di combustibili conformi ai limiti
previsti  dai  commi da  2  a  8,  e' ammesso, previa autorizzazione,
l'utilizzo  delle  tecnologie  di riduzione delle emissioni approvate
dal   Comitato  istituito  dal  regolamento  (CE)  n.  2099/2002  del
Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,   del   5 novembre  2002.
L'autorizzazione   e'   rilasciata  con  decreto  direttoriale  della
competente  Direzione  generale  del  Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  di concerto con la competente
Direzione  generale  del Ministero dei trasporti entro tre mesi dalla
ricezione   della   relativa  domanda,  corredata  dal  documento  di
approvazione, purche':
    a) le  navi  siano  dotate di strumenti per la misura in continuo
delle  emissioni  degli  ossidi  di  zolfo  e  di  tutti  i parametri
necessari a normalizzare le concentrazioni;
    b) le  emissioni  di  ossidi  di  zolfo  risultino  costantemente
inferiori  o  uguali  a quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili
conformi  ai  commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione
delle emissioni;
    c) nelle  baie,  nei  porti  e  negli estuari, siano rispettati i
pertinenti  criteri  di  utilizzo previsti con appositi decreti della
competente  Direzione  generale  del  Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  con i quali si recepiscono le
indicazioni a tal fine adottate dalla Commissione europea;
    d) l'impatto  dei  rifiuti  e  degli  scarichi  delle  navi sugli
ecosistemi  nelle baie, nei porti e negli estuari, secondo uno studio
effettuato  da  parte  di  chi  intende  utilizzare  la tecnologia di
riduzione  delle  emissioni,  non risulti superiore rispetto a quello
prodotto  dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in
assenza di tale tecnologia.
  20.   L'autorizzazione   rilasciata   ai   sensi  del  comma 19  e'
immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati
dall'autorita'   di  cui  all'articolo 296,  comma 9,  non  risultano
rispettati i requisiti previsti per effetto dell'autorizzazione.».
  5. L'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  296 (Controlli e sanzioni). - 1. Chi effettua la combustione
di materiali o sostanze in difformita' alle prescrizioni del presente
titolo,  ove  gli  stessi  non  costituiscano  rifiuti ai sensi della
vigente normativa, e' punito:
    a) in  caso  di combustione effettuata presso gli impianti di cui
al  titolo  I  della parte quinta del presente decreto, con l'arresto
fino  a  due  anni  o  con  l'ammenda  da duecentocinquantotto euro a
milletrentadue euro;
    b) in  caso  di combustione effettuata presso gli impianti di cui
al  titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili
di  potenza  termica  inferiore al valore di soglia, con una sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  duecento  euro  a  mille euro; a tale
sanzione,  da  irrogare  ai  sensi dell'articolo 288, comma 6, non si
applica  il  pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
legge  24 novembre  1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni; la
sanzione   non   si   applica   se,   dalla  documentazione  relativa
all'acquisto  di tali materiali o sostanze, risultano caratteristiche
merceologiche   conformi   a   quelle   dei  combustibili  consentiti
nell'impianto,  ferma  restando  l'applicazione dell'articolo 515 del
codice  penale  e  degli altri reati previsti dalla vigente normativa
per chi ha effettuato la messa in commercio.
  2.  I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo
sono  effettuati,  per  gli  impianti  di cui al titolo I della parte
quinta,  dall'autorita' di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p),
e  per  gli  impianti  di  cui  al  titolo  II  della  parte  quinta,
dall'autorita' di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i).
  3.   In   caso  di  mancato  rispetto  delle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I
della  parte  quinta  e'  punito  con  l'arresto fino a un anno o con
l'ammenda  fino  a milletrentadue euro. Per gli impianti disciplinati
dal  titolo  II  della  parte  quinta si applica la sanzione prevista
dall'articolo 288,   comma 2;  tale  sanzione,  in  caso  di  mancato
rispetto  delle  prescrizioni  di cui all'articolo 294, si applica al
responsabile  per  l'esercizio  e  la manutenzione se ricorre il caso
previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 284, comma 2.
  4.   In   caso   di   mancata   trasmissione   dei   dati   di  cui
all'articolo 298,   comma 3,  nei  termini  prescritti,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini
di  quanto  previsto  dall'articolo 650  del codice penale, ordina ai
soggetti inadempienti di provvedere.
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  sono puniti con una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 15.000 a 150.000 euro coloro
che  immettono  sul  mercato combustibili per uso marittimo aventi un
tenore  di  zolfo  superiore  ai  limiti previsti nell'articolo 295 e
l'armatore   o  il  comandante  che,  anche  in  concorso  tra  loro,
utilizzano  combustibili  per uso marittimo aventi un tenore di zolfo
superiore  a tali limiti. In caso di recidiva e in caso di infrazioni
che,  per  l'entita'  del  tenore  di  zolfo  o  della  quantita' del
combustibile   o  per  le  caratteristiche  della  zona  interessata,
risultano di maggiore gravita', all'irrogazione segue, per un periodo
da un mese a due anni:
    a) la   sospensione  dei  titoli  professionali  marittimi  o  la
sospensione   dagli   uffici   direttivi   delle  persone  giuridiche
nell'esercizio  dei  quali  l'infrazione e' commessa, ovvero, se tali
sanzioni accessorie non sono applicabili,
    b) l'inibizione  dell'accesso ai porti italiani per il comandante
che  ha  commesso  l'infrazione  o  per  le navi dell'armatore che ha
commesso l'infrazione.
  6. In caso di violazione dell'articolo 295, comma 10, il comandante
e'  punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1193
del codice della navigazione.
  7.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, chi, senza commettere
l'infrazione  di  cui  al  comma 5,  non  consegna il bollettino o il
campione  di cui all'articolo 295, comma 11, o consegna un bollettino
in  cui  l'indicazione  ivi  prevista  sia  assente e' punito con una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  5.000 a 15.000 euro. Con la
stessa  sanzione  e' punito chi, senza commettere l'infrazione di cui
al comma 5, non conserva a bordo il bollettino o il campione previsto
dall'articolo 295, comma 11.
  8. I fornitori di combustibili che non comunicano in termini i dati
previsti  dall'articolo 295,  comma 12,  sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.
  9.  All'accertamento  delle infrazioni previste dai commi da 5 a 8,
provvedono,  con  adeguata  frequenza  e programmazione e nell'ambito
delle  rispettive  competenze,  ai sensi degli articoli 13 e seguenti
della  legge  24 novembre 1981, n. 689, il Corpo delle capitanerie di
porto,   la   Guardia   costiera,   gli   altri   soggetti   di   cui
all'articolo 1235  del codice della navigazione e gli altri organi di
polizia  giudiziaria. All'irrogazione delle sanzioni previste da tali
commi provvedono  le autorita' marittime competenti per territorio e,
in  caso  di  infrazioni attinenti alla immissione sul mercato o alla
navigazione interna, le regioni o le diverse autorita' indicate dalla
legge  regionale.  Restano ferme, per i fatti commessi all'estero, le
competenze attribuite alle autorita' consolari.
  10.   Gli   accertamenti   previsti   dal   comma 9,  ove  relativi
all'utilizzo dei combustibili, possono essere effettuati anche con le
seguenti modalita':
    a) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso
marittimo  al momento della consegna alla nave; il campionamento deve
essere  effettuato secondo le pertinenti linee guida dell'I.M.O., ove
disponibili;
    b) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso
marittimo  contenuti  nei  serbatoi  della  nave  o, ove cio' non sia
tecnicamente possibile, nei campioni sigillati presenti a bordo,
    c) mediante  controlli sui documenti di bordo e sui bollettini di
consegna dei combustibili.
  11.  In  caso  di  accertamento degli illeciti previsti dal comma 5
l'autorita'  competente all'applicazione delle procedure di sequestro
dispone,  ove  tecnicamente  opportuno,  ed assicurando il preventivo
prelievo   di  campioni  e  la  conservazione  degli  altri  elementi
necessari  a  fini di prova, che il combustibile fuori norma sia reso
conforme  alle  prescrizioni  violate mediante apposito trattamento a
spese  del responsabile. A tale fine la medesima autorita' impartisce
le   opportune   prescrizioni  circa  i  tempi  e  le  modalita'  del
trattamento.».
  6.  All'articolo 298 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis.   Entro   il   30 giugno   di  ciascun  anno  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare invia alla
Commissione  europea, sulla base di una relazione trasmessa dall'APAT
entro  il  mese  precedente,  un  rapporto  circa  il tenore di zolfo
dell'olio  combustibile  pesante,  del gasolio e dei combustibili per
uso  marittimo  utilizzati nell'anno civile precedente. I soggetti di
cui  all'articolo 296, commi 2 e 9, i laboratori chimici delle dogane
o,  ove  istituiti,  gli uffici delle dogane nel cui ambito operano i
laboratori  chimici  delle  dogane, i gestori dei depositi fiscali, i
gestori  degli impianti di produzione di combustibili e i gestori dei
grandi  impianti di combustione trasmettono all'APAT ed al Ministero,
nei  casi,  nei  tempi  e  con  le  modalita' previsti nella parte I,
sezione   3,   dell'Allegato  X  alla  parte  quinta,  i  dati  e  le
informazioni necessari ad elaborare la relazione.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  legge,  sull'emanazione  del
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  regolamenti  e  direttive  CE  vengono forniti gli
          estremi   di   pubblicazioni   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE).
          Note alle premesse:
              - L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della
          funzione  legislativa  al  Governo, per un periodo di tempo
          limitato  e  per oggetti definiti, previa determinazione di
          principi e criteri direttivi.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  Direttiva 6 luglio 2005, n. 2005/33/CE «Direttiva
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio che modifica la
          direttiva  1999/32/CE  in  relazione al tenore di zolfo dei
          combustibili   per  uso  marittimo»,  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E.  22 luglio  2005,  n.  L 191. E' entrata in vigore
          l'11 agosto 2005.
              - L'allegato  B  della  legge  6  febbraio  2007, n. 13
          «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge   comunitaria   20062,   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale  17 febbraio  2007,  n. 40, supplemento ordinario
          cosi' dispone.
                                                          «Allegato B
                                            (articolo 1, commi 1 e 3)
              2005/32/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 luglio  2005,  relativa  all'istituzione di un quadro per
          l'elaborazione   di   specifiche   per   la   progettazione
          eco-compatibile   dei  prodotti  che  consumano  energia  e
          recante  modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e
          delle   direttive  96/57/CE  e  2000/55/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio.
              2005/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 luglio  2005,  che  modifica  la  direttiva 1999/32/CE in
          relazione  al  tenore  di  zolfo  dei  combustibili per uso
          marittimo.
              2005/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle
          navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
              2005/47/CE   del   Consiglio,   del   18 luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee  (CER)  e la Federazione europea dei lavoratori dei
          trasporti  (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni di
          lavoro  dei  lavoratori  mobili  che  effettuano servizi di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario.
              2005/56/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre  2005,  relativa  alle  fusioni transfrontaliere
          delle societa' di capitali.
              2005/61/CE  della  Commissione,  del 30 settembre 2005,
          che  applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema
          di  rintracciabilita' e la notifica di effetti indesiderati
          ed incidenti gravi.
              2005/62/CE  della  Commissione,  del 30 settembre 2005,
          recante   applicazione   della   direttiva  2002/98/CE  del
          Parlamento  europeo  e del Consiglio per quanto riguarda le
          norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di
          qualita' per i servizi trasfusionali.
              2005/64/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per
          quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e
          recuperabilita'  e che modifica la direttiva 70/156/CEE del
          Consiglio.
              2005/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre  2005, relativa al miglioramento della sicurezza
          dei porti.
              2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa
          a  una  procedura specificamente concepita per l'ammissione
          di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
              2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che
          modifica  la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza
          delle  relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro
          imprese pubbliche nonche' fra determinate imprese.
              2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante
          norme  minime per le procedure applicate negli Stati membri
          ai  fini  del riconoscimento e della revoca dello status di
          rifugiato.
              2005/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 gennaio   2006,  concernente  misure  per  la  sicurezza
          dell'approvvigionamento   di   elettricita'   e   per   gli
          investimenti nelle infrastrutture.
              2005/94/CE   del   Consiglio,   del  20 dicembre  2005,
          relativa  a  misure comunitarie di lotta contro l'influenza
          aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
              2006/7/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 febbraio  2006,  relativa  alla  gestione della qualita'
          delle  acque  di  balneazione  e  che  abroga  la direttiva
          76/160/CEE (4).
              2006/21/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 marzo  2006,  relativa  alla  gestione dei rifiuti delle
          industrie   estrattive   e   che   modifica   la  direttiva
          2004/35/CE.
              2006/23/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 aprile  2006,  concernente  la  licenza  comunitaria  dei
          controllori del traffico aereo.
              2006/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 marzo   2006,   riguardante  la  conservazione  di  dati
          generati  o trattati nell'ambito della fornitura di servizi
          di  comunicazione  elettronica accessibili al pubblico o di
          reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva
          2002/58/CE.
              2006/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 aprile  2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti   dagli   agenti   fisici   (radiazioni   ottiche
          artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi
          dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
              2006/32/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 aprile  2006,  concernente  l'efficienza degli usi finali
          dell'energia  e  i servizi energetici e recante abrogazione
          della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
              2006/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 maggio   2006,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa  alla  tassazione  a carico di autoveicoli pesanti
          adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
          infrastrutture.
              2006/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 maggio  2006,  relativa  alle macchine e che modifica la
          direttiva 95/16/CE (rifusione).
              2006/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 giugno  2006,  relativa  all'accesso all'attivita' degli
          enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).
              2006/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle
          imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).
              2006/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
          pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini
          e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).»
              - Il  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme
          in   materia   ambientale»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.
              - La  convenzione  Marpol  e'  stata  ratificata con la
          legge  29 settembre  1980,  n. 662, «Ratifica ed esecuzione
          della   Convenzione   internazionale   per  la  prevenzione
          dell'inquinamento   causato   da   navi  e  del  protocollo
          d'intervento  in  alto mare in caso di inquinamento causato
          da   sostanze   diverse  dagli  idrocarburi,  con  annessi,
          adottati  a  Londra  il  2 novembre 1973», pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  23 ottobre  1980,  n. 292, supplemento
          ordinario.
              - Il   decreto   legislativo   21 marzo   2005,  n.  66
          «Attuazione   della   direttiva  2003/17/CE  relativa  alla
          qualita'  della  benzina  e  del  combustibile  diesel», e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96,
          supplemento ordinario.
              - L'art.  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,  «Definizione  ed ampliamento delle attribuzioni della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto  1997,  n. 202, cosi'
          dispone:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.»
          Note all'art. 1:
              - L'art.  291 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152,  come  modificato  dal  decreto  qui pubblicato, e' il
          seguente:
              «Art.  291  (Campo  di  applicazione). - 1. Il presente
          titolo  disciplina,  ai  fini  della  prevenzione  e  della
          limitazione      dell'inquinamento      atmosferico,     le
          caratteristiche  merceologiche dei combustibili che possono
          essere  utilizzati  negli  impianti di cui ai titoli I e II
          della  parte  quinta  del  presente  decreto,  inclusi  gli
          impianti  termici  civili  di  potenza termica inferiore al
          valore  di  soglia,  e le caratteristiche merceologiche dei
          combustibili   per   uso   marittimo.  Il  presente  titolo
          stabilisce   inoltre   le   condizioni   di   utilizzo  dei
          combustibili,   comprese  le  prescrizioni  finalizzate  ad
          ottimizzare  il  rendimento  di  combustione, e i metodi di
          misura delle caratteristiche merceologiche.».
              - L'art.  298 del predetto decreto, come modificato dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  298 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
          disposizioni  del  presente  titolo  relative agli impianti
          disciplinati  dal  titolo I della parte quinta del presente
          decreto  si  applicano  agli impianti termici civili di cui
          all'art.  281,  comma 3,  a  partire  dalla  data in cui e'
          effettuato   l'adeguamento  disposto  dalle  autorizzazioni
          rilasciate ai sensi dell'art. 281, comma 2.
              2.  Alla  modifica  e  all'integrazione dell'allegato X
          alla  parte  quinta del presente decreto si provvede con le
          modalita'    previste   dall'art.   281,   commi 5   e   6.
          All'integrazione  di  tale allegato si procede per la prima
          volta  entro  un  anno  dall'entrata  in vigore della parte
          quinta del presente decreto.
              2-bis.  Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare
          invia alla Commissione europea, sulla base di una relazione
          trasmessa  dall'APAT  entro il mese precedente, un rapporto
          circa  il  tenore  di zolfo dell'olio combustibile pesante,
          del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati
          nell'anno  civile  precedente.  I  soggetti di cui all'art.
          296,  commi 2 e 9, i laboratori chimici delle dogane o, ove
          istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito operano i
          laboratori  chimici  delle  dogane,  i gestori dei depositi
          fiscali,   i   gestori  degli  impianti  di  produzione  di
          combustibili e i gestori dei grandi impianti di combustione
          trasmettono all'APAT ed al Ministero, nei casi, nei tempi e
          con  le  modalita'  previsti  nella  parte  I,  sezione  3,
          dell'allegato X alla parte quinta, i dati e le informazioni
          necessari ad elaborare la relazione.».