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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193

Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-11-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2004/41/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  21  aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti
norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie
per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di
origine  animale  destinati  al  consumo  umano  e  che  modifica  le
direttive  89/662/CEE  e  92/118/CEE  e  la  decisione  95/408/CE del
Consiglio;
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo
1, commi 1 e 3, l'articolo 3, comma 1, lettera b), e l'allegato A);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.
728,   recante  attuazione  della  direttiva  72/461/CEE  relativa  a
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
carni fresche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n.  889,  recante  attuazione  della direttiva 72/462/CEE relativa ai
problemi  sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali
della  specie  bovina  e  suina  e di carni fresche in provenienza da
Paesi  terzi  nonche' direttiva 77/96/CEE relativa alla ricerca delle
trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti
da animali domestici della specie suina;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
194,  attuazione  delle  direttive 77/99/CEE, 80/214/CEE, 80/215/CEE,
80/1100/CEE, 83/201/CEE, 85/321/CEE, 85/327 ed 85/328/CEE relative ai
problemi  sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a
base di carne;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 5 ottobre 1991, n. 375,
recante   regolamento   concernente   l'attuazione   delle  direttive
87/491/CEE  e  88/660/CEE,  che  modificano  la direttiva 80/215/CEE,
relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari
di prodotti a base di carne;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 530, recante
attuazione   della  direttiva  91/492/CEE  che  stabilisce  le  norme
sanitarie  applicabili  alla  produzione  e  commercializzazione  dei
molluschi bivalvi vivi;
  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, attuazione
della   direttiva   91/493/CEE  che  stabilisce  le  norma  sanitarie
applicabili  alla produzione e commercializzazione dei prodotti della
pesca,   tenuto  conto  delle  modifiche  apportate  dalla  direttiva
92/48/CEE  che  stabilisce  le  norme igieniche minime applicabili ai
prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 537, recante
attuazione  della  direttiva  92/5  che  modifica  e  sostituisce  la
direttiva  77/99/CEE  relativa  a  problemi  sanitari  in  materia di
produzione  e  commercializzazione  di  prodotti a base di carne e di
alcuni prodotti di origine animale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n.   558,   recante  regolamento  per  l'attuazione  della  direttiva
91/494/CEE  relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria
e  le  importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di
volatili da cortile;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n.   559,   recante  regolamento  per  l'attuazione  della  direttiva
91/495/CEE  relativa  ai problemi sanitari e di polizia in materia di
produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina
di allevamento;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  febbraio  1993,  n. 65, recante
attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici
e  sanitari  relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli
ovoprodotti;
  Visto  il  decreto  legislativo  18 aprile 1994, n. 286, attuazione
delle   direttive   91/497/CEE   e   91/498/CEE,   che  modificano  e
sostituiscono  la  direttiva 64/433, concernente problemi sanitari in
materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996,
n.  607, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva  92/45/CEE  relativa  ai  problemi  sanitari  e  di polizia
sanitaria    in   materia   di   uccisione   di   selvaggina   e   di
commercializzazione delle relative carni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
n.  54,  concernente  regolamento  recante attuazione delle direttive
92/46/CEE  e  92/47/CEE  in  materia  di produzione ed immissione sul
mercato di latte e di prodotti a base di latte;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n.  495,  concernente  regolamento  recante norme di attuazione della
direttiva  92/116/CEE, che modifica la direttiva 71/118/CEE, relativa
a  problemi  sanitari  in  materia  di  produzione  ed immissione sul
mercato di carni fresche di volatili da cortile;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n.
309,  concernente  regolamento  recante  norme  di  attuazione  della
direttiva  94/65/CE  relativa ai requisiti applicabili all'immissione
sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.
  Visto  il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i principi ed i
requisiti   generali   della   legislazione   alimentare,  istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
  Visto  il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e
successive modificazioni;
  Visto  il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  29  aprile  2004, che stabilisce norme specifiche in
materia  di  igiene  per gli alimenti di origine animale e successive
modificazioni;
  Visto  il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  29  aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione  di  controlli  ufficiali  sui  prodotti  di origine
animale destinati al consumo umano, e successive modificazioni;
  Visto  il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  relativo  ai  controlli  ufficiali intesi a verificare la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme  sulla  salute  e  sul  benessere  degli  animali  e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  30  aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.
283,  e  successive  modificazioni, in materia di disciplina igienica
della  produzione  e  della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della  salute,  di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia,  dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e
le   autonomie   locali  e  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono emanate al
fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive
comunitarie a loro volta abrogate dalla direttiva 2004/41.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  direttiva 2004/41/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          30 aprile 2004, n. L 157.
              - La  direttiva 89/662/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          30 dicembre 1989, n. L 395.
              - La  direttiva 92/118/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          15 marzo 1993, n. L 62.
              - La  decisione  95/408/CE e' pubblicata nella G.U.C.E:
          11 ottobre 1995, n. L 243.
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 1, commi 1 e 3,
          l'art.  3, comma 1, lettera b) e l'allegato A), della legge
          25   gennaio   2006,  n.  29,  recante:  «Disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2005».
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A) e B).
              2. (omissis).
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato B), nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato A), sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.».
              «Art.  3  (Principi  e criteri direttivi generali della
          delega  legislativa). -  1.  Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
          capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da
          attuare,  i  decreti  legislativi  di  cui  all'art. 1 sono
          informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
          generali.
                a) (omissis);
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline  vigenti per i singoli settori interessati dalla
          normativa   da   attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti
          modificazioni   alle  discipline  stesse,  fatte  salve  le
          materie  oggetto  di  delegificazione ovvero i procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa».
                                                          «Allegato A
              2004/10/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11  febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          relative  all'applicazione dei principi di buona pratica di
          laboratorio  e  al controllo della loro applicazione per le
          prove sulle sostanze chimiche.
              2004/23/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo  2004, sulla definizione di norme di qualita' e di
          sicurezza   per   la  donazione,  l'approvvigionamento,  il
          controllo,  la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio
          e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
              2004/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile  2004,  che abroga alcune direttive recanti norme
          sull'igiene  dei  prodotti  alimentari  e  le  disposizioni
          sanitarie  per  la  produzione  e la commercializzazione di
          determinati   prodotti  di  origine  animale  destinati  al
          consumo  umano  e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la
          direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE
          del Consiglio.
              2004/68/CE  del  Consiglio,  del  26  aprile  2004, che
          stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e
          il  transito  nella Comunita' di determinati ungulati vivi,
          che   modifica  la  direttiva  90/426/CEE  e  la  direttiva
          92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.
              2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre  2004,  concernente  l'arsenico,  il cadmio, il
          mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici
          nell'aria ambiente.
              2004/114/CE   del   Consiglio,  del  13 dicembre  2004,
          relativa  alle  condizioni  di  ammissione dei cittadini di
          paesi  terzi  per  motivi  di  studio,  scambio  di alunni,
          tirocinio non retribuito o volontariato.
              2004/117/CE  del  Consiglio,  del 22 dicembre 2004, che
          modifica  la direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE,
          la  direttiva  2002/54/CE,  la  direttiva  2002/55/CE  e la
          direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti
          sotto  sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi
          prodotte in paesi terzi.
              2005/1/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          9 marzo  2005,  che  modifica  la  direttiva 73/239/CEE, la
          direttiva 85/611/CEE, la direttiva 91/675/CEE, la direttiva
          92/49/CEE  e  la  direttiva  93/6/CEE  del  Consiglio  e la
          direttiva  94/19/CE,  la  direttiva  98/78/CE, la direttiva
          2000/12/CE,   la   direttiva   2001/34/CE,   la   direttiva
          2002/83/CE  e  la direttiva 2002/87/CE al fine di istituire
          una  nuova  struttura  organizzativa  per  i  comitati  del
          settore dei servizi finanziari.
              2005/29/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11  maggio  2005,  relativa  alle pratiche commerciali
          sleali  tra imprese e consumatori nel mercato interno e che
          modifica   la  direttiva  84/450/CEE  del  Consiglio  e  le
          direttive  97/7/CE,  98/27/CE  e  2002/65/CE del Parlamento
          europeo  e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004
          del  Parlamento  europeo  e del Consiglio («direttiva sulle
          pratiche commerciali sleali»).
              2005/50/CE  della  Commissione,  dell'11  agosto  2005,
          relativa  alla  riclassificazione  delle protesi articolari
          dell'anca,  del  ginocchio  e della spalla nel quadro della
          direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio
          1982,  n.  728,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
          ottobre 1982, n. 281.
              - Le  direttive 72/461/CEE e 72/462/CEE sono pubblicate
          nella G.U.C.E. 31 dicembre 1972 n. L 302.
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  10
          settembre  1982,  n.  889,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 dicembre 1982, n. 333, S.O.
              - Le  direttive  77/96/CEE  e 77/99/CEE sono pubblicata
          nella G.U.C.E. 31 gennaio 1977 n. L 26.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
          1988,  n. 194, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1988, n. 135, S.O.
              - Le  direttive 80/214/CEE e 80/215/CEE sono pubblicate
          nella G.U.C.E. 21 febbraio 1980, n. L 47.
              - La direttiva 80/1100/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          1° dicembre 1980 n. L 325.
              - La  direttiva 83/201/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          28 aprile 1983 n. L 112.
              - La  direttiva 85/321/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          28 giugno 1985, n. L 168.
              - La  direttiva 85/327/CEE e 85/328/CEE sono pubblicate
          nella G.U.C.E. 28 giugno 1985, n. L 168.
              - Il  decreto  ministeriale  5 ottobre 1991, n. 375, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 novembre 1991, n.
          278.
              - La  direttiva 87/491/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          2 ottobre 1987, n. L 279.
              - La  direttiva 88/660/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          31 dicembre 1988, n. L 382.
              - Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 530,
          abrogato  dal  presente decreto, ad eccezione dell'art. 20,
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n.
          7, S.O.
              - Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 531,
          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.
              - Le  direttive 91/492/CEE e 91/493/CEE sono pubblicate
          nella G.U.C.E. 24 settembre 1991, n. L 268.
              - La direttiva 92/48/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7
          luglio 1992, n. L 187.
              - Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 537,
          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 11 gennao 1993, n. 7, S.O.
              - La  direttiva 92/5/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 2
          marzo 1992, n. L 57.
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  30
          dicembre  1992,  n.  558, abrogato dal presente decreto, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28,
          S.O.
              - Le  direttive 91/494/CEE e 91/495/CEE sono pubblicate
          nella G.U.C.E. 24 settembre 1991 n. L 268.
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  30
          dicembre  1992,  n.  559, abrogato dal presente decreto, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 8,
          S.O.
              - Il  decreto  legislativo  4  febbraio  1993,  n.  65,
          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64, S.O.
              - La  direttiva 89/437/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          22 luglio 1989, n. L 212.
              - Il  decreto  legislativo  18  aprile  1994,  n.  286,
          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 maggio 1994, n. 111, S.O.
              - Le  direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE sono pubblicate
          nella GU.C.E. 24 settembre 1991, n. L 268.
              - La  direttiva 64/433/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          29 luglio 1964 n. L 121.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre
          1996,  n. 607, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1996, n. 280.
              - Le  direttive  92/45/CEE,  92/46/CEE e 92/47/CEE sono
          pubblicate nella G.U.C.E. 14 settembre 1992 n. L 268.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
          1997,  n.  54,  abrogato dal presente decreto, ad eccezione
          degli  articoli  19,  26  e  dell'allegato  C)  capitolo I,
          lettera  A),  punti  4  e  7,  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 12 marzo 1997, n. 59, S.O.
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  10
          dicembre  1997,  n.  495, abrogato dal presente decreto, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1998, n. 20.
              - La  direttiva 92/116/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          15 marzo 1993, n. L 62.
              - La  direttiva 71/118/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          8 marzo 1971 n. L 55.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 agosto
          1998,  n. 309, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1998, n. 199.
              - La direttiva 94/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31
          dicembre 1994, n. L 368.
              - Il   regolamento   178/2002/CE  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 1° febbraio 2002, n. L 31.
              - I  regolamenti 852/2004/CE,853/2004/CE e 854/2004/CE,
          sono pubblicati nella G.U.C.E. 30 aprile 2004 n. L 139.
              - Il   regolamento   882/2004/CE  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 165.
              - La  legge 30 aprile 1962, n. 283, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1962, n. 139.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 26 marzo
          1980,  n. 327, reca: «Regolamento di esecuzione della legge
          30  aprile  1962,  n.  283,  e successive modificazioni, in
          materia  di  disciplina  igienica  della produzione e della
          vendita delle sostanze alimentari e delle beva».
          Nota all'art. 1:
              - Per la direttiva 2004/41/CE, vedi note alle premesse.