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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 5 ottobre 1991, n. 375

Regolamento concernente l'attuazione delle direttive n. 87/491/CEE del 22 settembre 1987 e n. 88/660/CEE del 19 dicembre 1988, che modificano la direttiva n. 80/215/CEE del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-11-1991
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Testo in vigore dal:  28-11-1991

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la direttiva del Consiglio n. 80/215/CEE del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, concernente attuazione delle direttive CEE n. 77/99, n. 80/214, n. 80/215, n. 80/1100, n. 83/201, n. 85/321, n. 85/327, n. 85/328, relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in base al quale le direttive CEE che apportano modifiche di modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive CEE già recepite nell'ordinamento nazionale sono attuate con decreti ministeriali;
Considerato che le modifiche apportate dalle suddette direttive n. 87/491/CEE e n. 88/660/CEE alla direttiva n. 80/215/CEE riguardano esclusivamente modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico;
Considerato di dover includere un nuovo trattamento termico dei prodotti a base di carni suine oltre a quelli già previsti, così come definito dalla direttiva n. 80/215/CEE ai fini di consentire il commercio intracomunitario di detti prodotti, con garanzie atte ad evitare la propagazione di agenti patogeni delle malattie degli animali;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, eseguita in data 27 agosto 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:
" 2. Il certificato sanitario previsto all'allegato B che accompagna i prodotti sottoposti ad uno dei trattamenti di cui alla lettera d) del comma 1, deve essere integrato, sotto la voce 'natura del prodottò di cui al punto 1 del certificato stesso, con la menzione, 'Trattato conformemente all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 80/215/CEÈ, se sottoposti ad uno dei trattamenti di cui ai punti 5 o 5-bis del capitolo II dell'allegato C, oppure, 'Trattato conformemente all'art. 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 80/215/CEÈ, se sottoposti ad uno dei trattamenti di cui ai punti 6 o 7 del capitolo II dell'allegato C".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La direttiva n. 80/215/CEE è stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 47 del 21 febbraio 1980.
- La direttiva n. 87/491/CEE è stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 279 del 2 ottobre 1987.
- La direttiva n. 88/660/CEE è stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 382 del 31 dicembre 1988.
- Il D.P.R. n. 194/1988 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 135 del 10 giugno 1988.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 20, comma 1, della legge n. 183/1987 recante coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari: "1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale".
- Il comma 3 dell'art 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 6 del D.P.R. n. 194/1988, come modificato dal presente articolo e dall'art. 2, è il seguente:
"Art. 6. - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), possono essere utilizzate per la preparazione dei prodotti a base di carne le carni fresche che non rispondono alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, a condizione che:
a) siano bollate conformenente alle prescrizioni contenute nel capitolo 1 dell'allegato C;
b) siano ottenute, sezionate, trasportate o immagazzinate separatamente o in un momento diverso rispetto alle altre carni destinate agli scambi intracomunitari di carni fresche;
c) siano utilizzate in modo da evitarne l'impiego nella preparazione dei prodotti a base di carne, destinati agli scambi intracomunitari, preparati con le carni fresche di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 4;
d) abbiano subito uno dei trattamenti di cui al capitolo II dell'allegato C.
2. Il certificato sanitario previsto all'allegato B che accompagna i prodotti sottoposti ad uno dei trattamenti di cui alla lettera d) del comma 1, deve essere integrato, sotto la voce "natura del prodotto" di cui al punto 1 del certificato stesso, con la menzione 'Trattato conformemente all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 80/215/CEÈ, se sottoposti ad uno dei trattamenti di cui ai punti 5 o 5- bis del capitolo II dell'allegato C, oppure 'Trattato conformemente all'art. 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 80/215/CEÈ, se sottoposti ad uno dei trattamenti di cui ai punti 6 o 7 del capitolo II dell'allegato C.
2- bis. I prodotti di cui al presente articolo devono essere preparati sotto il controllo del servizio veterinario della USL competente per territorio e devono essere protetti contro eventuali contaminazioni o ricontaminazioni".