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DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 2007, n. 178

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, nonchè attuazione della direttiva 2006/142/CE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/2007
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vigente al 01/05/2024
Testo in vigore dal: 13-11-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni,  recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della
direttiva  89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e
la pubblicita' dei prodotti alimentari;
  Vista   la  direttiva  2003/89/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE
per  quanto  riguarda  l'indicazione  degli ingredienti contenuti nei
prodotti alimentari;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  comunitari  derivanti  dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare gli articoli 1,
comma 5,  e  2, comma 1, lettera f), che prevedono la possibilita' di
emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
di attuazione delle direttive di cui all'art. 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 febbraio  2006,  n. 114, recante
attuazione  delle  direttive  2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE, in
materia  di  indicazione  degli  ingredienti  contenuti  nei prodotti
alimentari;
  Vista  la  direttiva 2006/142/CE della Commissione, del 22 dicembre
2006,  con  la  quale viene integrato l'elenco degli allergeni di cui
alla direttiva 2003/89/CE;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  disposizioni integrative del
decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, sia per meglio precisare
le   condizioni   di  esenzione  dall'obbligo  di  indicazione  degli
ingredienti  in  etichetta,  sia  per  dare attuazione alla direttiva
2006/142/CE,  in  applicazione  dell'articolo 4 della legge n. 62 del
2005;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 25 gennaio 2007;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 settembre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello  sviluppo  economico,  di  concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute,
delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali, e per gli affari
regionali e le autonomie locali;
E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                          Casi di esenzione

  1. L'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, e'
sostituito dal seguente:
    «1.  All'articolo 7  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
      2-bis.  Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel
caso   di   ingredienti   indicati   all'allegato   2,  sezione  III.
L'indicazione   degli  ingredienti  non  e'  richiesta  nel  caso  di
formaggi,  del  burro,  del  latte e delle creme di latte fermentati,
solo se utilizzati come prodotti finiti.».
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  pua' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 febbraio 1992, n.
          39, S.O..
              -  La  direttiva  89/395/CEE  e la direttiva 89/396/CEE
          sono pubblicate nella G.U.C.E. 30 giugno 1989, n. L 186.
              -  La direttiva 2003/89/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          25 novembre 2003, n. L 308.
              -  La  direttiva 2000/13/CE e' pubblicata nell G.U.C.E.
          6 maggio 2000, n. L 109.
              -  Gli  articoli 1,  comma 5, e 2, comma 1, della legge
          18 aprile  2005  n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          27 aprile 2005, n. 96, S.O., cosi' recitano:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive comunitarie). - 1.-4. (Omissis).
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis».
              «Art.  2  (Principi  e criteri direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
          capo  II  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
          da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
          informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
          generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono  all'attuazione  dei  decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline  vigenti per i singoli settori interessati dalla
          normativa   da   attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti
          modificazioni   alle  discipline  stesse,  fatte  salve  le
          materie  oggetto  di  delegificazione ovvero i procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessano    per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni   contenute   nei  decreti  legislativi,  sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 103.291
          euro  e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano  o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
          protetti.  In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
          pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  103  euro  e  non superiore a 103.291 euro e'
          prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni   sopra  indicate  sono  detei-minate  nella  loro
          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' dei vantaggio
          patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
          alla  persona  o  all'ente nel cui mteresse egli agisce. In
          ogni   caso  sono  previste  sanzioni  identiche  a  quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
          violazioni  omogenee  e  di pari offensivita' rispetto alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
              d) eventuali  spese  non contempiate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei  decreti  legislativi  recanti  le norme occorrenti per
          dare  attuazione  alle direttive nei soli limiti occorrenti
          per   l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle
          direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione   delle   direttive,   in  quanto  non  sia
          possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia' assegnati alle
          competenti amininistrazioni, si provvede a carico del fondo
          di  rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n.  183,  per  un  ammontare complessivo non superiore a 50
          milioni di euro;
              e) all'attuazione    di    direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia' attuate con legge o con decreto
          legislativo  si  procede,  se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modificazioni  alla  legge  o  al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
              f)  i  decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
          nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
          direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali
          modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento
          dell'esercizio della delega;
              g)  quando si verifichino sovrapposizioni di competenze
          fra  amministrazioni  diverse o comunque siano coinvolte le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione   e  adeguatezza  e  le  competenze  delle
          regioni  e  degli  altri  enti  temtonah,  le procedure per
          salvaguardare  l'unitarieta'  dei  processi decisionali, la
          trasparenza,  la  celerita',  l'efficacia  e l'economicita'
          nell'azione  amministrativa  e la chiara individuazione dei
          soggetti responsabili;
              h)  i  decreti legislativi assicurano che sia garantita
          una effettiva parita' di trattamento dei cittadini italiani
          rispetto  a  quelli  degli  altri  Stati membri dell'Unione
          europea,  facendo  in modo di assicurare il massimo livello
          di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei
          vari  Stati  membri  ed  evitando l'insorgere di situazioni
          discriminatorie  a danno dei cittadini italiani nel momento
          in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare
          riferimento  ai  requisiti  richiesti  per  l'esercizio  di
          attivita'  commerciali e professionali, una disciplina piu'
          restrittiva  di  quella  applicata ai cittadini degli altri
          Stati membri.».
              -  Il  decreto  legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2006, n. 69.
              -  La direttiva 2004/77/CE e' pubblicata nelle G.U.C.E.
          30 aprile 2004, n. L 162.
              -  La  direttiva 2005/63/CE e' pubblicata nella G.UC.E.
          4 ottobre 2005, n. L 258.
              - La direttiva 2006/142/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          23 dicembre 2006, n. L 368.
              -  Il  decreto  legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2006, n. 69.
              -  L'art.  4  della  legge 18 aprile 2005, n. 62, cosi'
          recita:
              «Art.  4  (Oneri relativi a prestazioni e controlli). -
          1.  Gli  oneri  per  prestazioni e controlli da eseguire da
          parte  di  uffici  pubblici nell'attuazione delle normative
          comunitarie  sono  posti a carico dei soggetti interessati,
          ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
          comunitaria,  secondo  tariffe  determinate  sulla base del
          costo  effettivo  del  servizio.  Le  suddette tariffe sono
          predeterminate e pubbliche.
              2.  Le  entrate  derivanti  dalle  tariffe  di  cui  al
          comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di
          cui  agli  allegati  A e B della presente legge, nonche' di
          quelle  da  recepire  con  lo strumento regolamentare, sono
          attribuite   alle   amministrazioni   che   effettuano   le
          prestazioni  ed  i  controlli,  mediante  riassegnazione ai
          sensi  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente
          della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469