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DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2007, n. 164

Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-11-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 1-11-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  18  aprile 2005, n. 62, recante "Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria 2004", e in particolare
l'articolo  9-bis, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 10 della
legge 6 febbraio 2007, n. 13";
  Vista  la  legge 20 giugno 2007, n. 77, recante "Delega legislativa
per  il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  dell'11  marzo  2002,  2004/25/CE  del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  21  aprile  2004  e  2004/39/CE del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per
l'adozione  delle  disposizioni  integrative e correttive del decreto
legislativo  19  agosto  2005,  n. 191, di attuazione della direttiva
2002/98/CE";
  Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni   in  materia  di
intermediazione   finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58";
  Vista   la  direttiva  2004/39/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  21  aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari,  che  modifica  le  direttive  85/611/CEE  e 93/6/CEE del
Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio;
  Vista   la  direttiva  2006/31/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE;
  Visto  il  regolamento  1287/2006  della Commissione, del 10 agosto
2006,  recante modalita' di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del
Parlamento  europeo  e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi
in  materia  di  registrazioni  per  le  imprese  di investimento, la
comunicazione   delle   operazioni,   la   trasparenza  del  mercato,
l'ammissione  degli  strumenti  finanziari  alla  negoziazione  e  le
definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva;
  Vista  la  direttiva  2006/73/CE  della  Commissione, del 10 agosto
2006,  recante modalita' di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di
organizzazione  e  le  condizioni  di  esercizio dell'attivita' delle
imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di
tale direttiva;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 luglio 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 agosto 2007;
  Sulla   proposta   dei   Ministri   per   le  politiche  europee  e
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                   Modifiche alla parte I del TUF

  1.  All'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  alla  lettera  e) del comma 1, dopo le parole: "autorizzata a
svolgere servizi" sono inserite le seguenti: "o attivita'";
    b)  alla  lettera  f) del comma 1, dopo le parole: "autorizzata a
svolgere servizi" sono inserite le seguenti: "o attivita'";
    c)  alla  lettera  g) del comma 1, dopo le parole: "autorizzata a
svolgere servizi" sono inserite le seguenti: "o attivita'";
    d) la lettera r) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
    "r)  "soggetti  abilitati":  le  SIM,  le imprese di investimento
comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le imprese di investimento
extracomunitarie,  le  SGR,  le  societa' di gestione armonizzate, le
SICAV   nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
previsto  dall'articolo  107  del  testo  unico  bancario e le banche
italiane,  le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche
extracomunitarie,  autorizzate  all'esercizio  dei  servizi  o  delle
attivita' di investimento;";
    e) la lettera s) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
    "s)  "servizi  ammessi al mutuo riconoscimento": le attivita' e i
servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B  della tabella allegata al
presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine;";
    f) la lettera w-ter) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
    "w-ter)   "mercato   regolamentato":  sistema  multilaterale  che
consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non
discrezionali,  di  interessi  multipli  di  acquisto e di vendita di
terzi  relativi  a  strumenti  finanziari,  ammessi alla negoziazione
conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti,  e  che  e'  gestito  da  una  societa'  di  gestione,  e'
autorizzato e funziona regolarmente.";
    g) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  "1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che
possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
    a)  le azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad azioni di
societa',  di  partnership  o  di  altri  soggetti  e  certificati di
deposito azionario;
    b)  obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati
di deposito relativi a tali titoli;
    c)  qualsiasi  altro titolo normalmente negoziato che permette di
acquisire  o  di  vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti
lettere;
    d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti
determinato   con  riferimento  ai  valori  mobiliari  indicati  alle
precedenti  lettere,  a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a
merci, a indici o a misure.
  1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie
di  strumenti  normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad
esempio,  i  buoni  del  Tesoro, i certificati di deposito e le carte
commerciali.";
    h) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
    a) valori mobiliari;
    b) strumenti del mercato monetario;
    c)   quote   di  un  organismo  di  investimento  collettivo  del
risparmio;
    d)   contratti   di   opzione,  contratti  finanziari  a  termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi
di  interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari,
valute,  tassi  di  interesse  o  rendimenti,  o  ad  altri strumenti
derivati,  indici  finanziari o misure finanziarie che possono essere
regolati   con  consegna  fisica  del  sottostante  o  attraverso  il
pagamento di differenziali in contanti;
    e)   contratti   di   opzione,  contratti  finanziari  a  termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi
di  interesse  e  altri  contratti  derivati  connessi a merci il cui
regolamento  avviene  attraverso  il  pagamento  di  differenziali in
contanti  o  puo'  avvenire  in  tal  modo a discrezione di una delle
parti,  con  esclusione  dei  casi  in  cui  tale facolta' consegue a
inadempimento  o  ad  altro  evento  che determina la risoluzione del
contratto;
    f)   contratti   di   opzione,  contratti  finanziari  a  termine
standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi
a  merci  il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna del
sottostante  e  che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in
un sistema multilaterale di negoziazione;
    g)   contratti   di   opzione,  contratti  finanziari  a  termine
standardizzati  ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e
altri  contratti  derivati  connessi  a merci il cui regolamento puo'
avvenire  attraverso  la  consegna fisica del sottostante, diversi da
quelli  indicati  alla  lettera f) che non hanno scopi commerciali, e
aventi  le  caratteristiche  di  altri strumenti finanziari derivati,
considerando,  tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze  di  compensazione  riconosciute o se sono soggetti a regolari
richiami di margini;
    h)  strumenti  derivati  per  il  trasferimento  del  rischio  di
credito;
    i) contratti finanziari differenziali;
    j)   contratti   di   opzione,  contratti  finanziari  a  termine
standardizzati  ("future"),  "swap",  contratti  a  termine sui tassi
d'interesse   e   altri   contratti  derivati  connessi  a  variabili
climatiche,  tariffe  di  trasporto,  quote  di  emissione,  tassi di
inflazione   o   altre   statistiche  economiche  ufficiali,  il  cui
regolamento  avviene  attraverso  il  pagamento  di  differenziali in
contanti  o  puo'  avvenire  in  tal  modo a discrezione di una delle
parti,  con  esclusione  dei  casi  in  cui  tale facolta' consegue a
inadempimento  o  ad  altro  evento  che determina la risoluzione del
contratto, nonche' altri contratti derivati connessi a beni, diritti,
obblighi,  indici  e  misure, diversi da quelli indicati alle lettere
precedenti,  aventi  le caratteristiche di altri strumenti finanziari
derivati,  considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato  o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono
compensati   ed   eseguiti   attraverso   stanze   di   compensazione
riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.";
    i) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  "2-bis.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:
    a)  gli  altri  contratti derivati di cui al comma 2, lettera g),
aventi  le  caratteristiche  di  altri strumenti finanziari derivati,
compensati   ed   eseguiti   attraverso   stanze   di   compensazione
riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;
    b)  gli  altri  contratti derivati di cui al comma 2, lettera j),
aventi  le  caratteristiche  di  altri strumenti finanziari derivati,
negoziati  su  un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale
di   negoziazione,   compensati  ed  eseguiti  attraverso  stanze  di
compensazione   riconosciute   o  soggetti  a  regolari  richiami  di
margine.";
    l) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti
finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j),
nonche'  gli  strumenti  finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera
d).";
    m) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"  si intendono i
seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
    a) negoziazione per conto proprio;
    b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
    c)  sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero
con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
    c-bis)  collocamento  senza  assunzione a fermo ne' assunzione di
garanzia nei confronti dell'emittente;
    d) gestione di portafogli;
    e) ricezione e trasmissione di ordini;
    f) consulenza in materia di investimenti;
    g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.";
    n) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
  "5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attivita'
di  acquisto  e  vendita  di  strumenti  finanziari, in contropartita
diretta  e  in relazione a ordini dei clienti, nonche' l'attivita' di
market maker.
  5-ter.  Per  "internalizzatore  sistematico" si intende il soggetto
che  in  modo  organizzato, frequente e sistematico negozia per conto
proprio  eseguendo  gli  ordini del cliente al di fuori di un mercato
regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
  5-quater.  Per "market maker" si intende il soggetto che si propone
sui   mercati   regolamentati   e   sui   sistemi   multilaterali  di
negoziazione,   su  base  continua,  come  disposto  a  negoziare  in
contropartita  diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai
prezzi da esso definiti.
  5-quinquies.  Per  "gestione di portafogli" si intende la gestione,
su   base   discrezionale   e   individualizzata,  di  portafogli  di
investimento   che  includono  uno  o  piu'  strumenti  finanziari  e
nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.
  5-sexies.  Il  servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la
ricezione   e   la   trasmissione   di  ordini,  nonche'  l'attivita'
consistente  nel mettere in contatto due o piu' investitori, rendendo
cosi'   possibile   la   conclusione   di   un'operazione   fra  loro
(mediazione).
  5-septies.  Per  "consulenza in materia di investimenti" si intende
la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro
sua  richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo
a  una  o  piu'  operazioni  relative  ad  un  determinato  strumento
finanziario.   La   raccomandazione   e'   personalizzata  quando  e'
presentata   come   adatta   per   il   cliente  o  e'  basata  sulla
considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione
non e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di
distribuzione.
  5-octies.  Per  "gestione di sistemi multilaterali di negoziazione"
si  intende  la  gestione  di  sistemi  multilaterali  che consentono
l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di
interessi  multipli  di  acquisto  e  di  vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti.";
    o)  alla  lettera  a)  del  comma  6,  sono aggiunte, in fine, le
seguenti: "e relativi servizi connessi";
    p) al comma 6, la lettera f), e' sostituita dalla seguente:
    "f)  la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria
o  altre  forme  di  raccomandazione  generale riguardanti operazioni
relative a strumenti finanziari;";
    q) al comma 6, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente:
    "g-bis)  le attivita' e i servizi individuati con regolamento del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la  Consob,  e connessi alla prestazione di servizi di investimento o
accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.".
  2.  All'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  "2-bis.  Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia
possono  concludere  con  le  autorita' competenti degli Stati membri
dell'Unione  europea accordi di collaborazione, che possono prevedere
la delega reciproca di compiti di vigilanza.
  2-ter.  La  Consob  e'  il punto di contatto per la ricezione delle
richieste  di  informazioni  provenienti  da  autorita' competenti di
Stati membri dell'Unione europea in materia di servizi e attivita' di
investimento svolti da soggetti abilitati e di mercati regolamentati.
La  Consob  interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza
di  questa  ultima.  La  Banca  d'Italia  trasmette  le  informazioni
contestualmente   all'autorita'   competente   dello   Stato   membro
dell'Unione europea che le ha richieste e alla Consob.";
    b) al comma 3, le parole: "Al medesimo fine," sono soppresse.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  regolamenti  e  direttive  CE  vengono forniti gli
          estremi   di   pubblicazioni   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE).

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il  testo dell'art. 9-bis della legge 18 aprile 2005,
          n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge
          comunitaria   2004,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          27 aprile   2005,  n.  96,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
              «Art.  9-bis (Attuazione della direttiva 2004/39/CE del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del 21 aprile 2004,
          relativa   ai   mercati  degli  strumenti  finanziari,  che
          modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e
          la  direttiva  2000/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio   e   che   abroga  la  direttiva  93/22/CEE  del
          Consiglio,   nonche'   della   direttiva   2006/31/CE   del
          Parlamento  europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che
          modifica    la    direttiva   2004/39/CE).   -   1.   Nella
          predisposizione  del  decreto  legislativo per l'attuazione
          della  direttiva  2004/39/CE  del  Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  21 aprile  2004, relativa ai mercati degli
          strumenti  finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE
          e  93/6/CEE  del  Consiglio  e  la direttiva 2000/12/CE del
          Parlamento   europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la
          direttiva  93/22/CEE del Consiglio, nonche' della direttiva
          2006/31/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del
          5 aprile  2006,  che  modifica  la direttiva 2004/39/CE, il
          Governo  e'  tenuto  a seguire, oltre ai principi e criteri
          direttivi  di  cui  all'art. 2, anche i seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) apportare  al  testo  unico  delle disposizioni in
          materia  di  intermediazione finanziaria, di cui al decreto
          legislativo   24 febbraio   1998,   n.   58,  e  successive
          modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al
          corretto  e  integrale  recepimento della direttiva e delle
          relative  misure  di  esecuzione nell'ordinamento nazionale
          attribuendo   le   competenze  rispettivamente  alla  Banca
          d'Italia  e alla Commissione nazionale per le societa' e la
          borsa  (CONSOB) secondo i principi di cui agli articoli 5 e
          6  del  citato  testo  unico, e successive modificazioni, e
          confermando   la   disciplina   prevista   per   i  mercati
          all'ingrosso di titoli di Stato;
                b) recepire  le  nozioni  di  servizi  e attivita' di
          investimento,  nonche'  di  servizi  accessori  e strumenti
          finanziari   contenute   nell'allegato  I  alla  direttiva;
          attribuire  alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il
          potere   di   recepire   le   disposizioni  adottate  dalla
          Commissione   ai  sensi  dell'art.  4,  paragrafo 2,  della
          direttiva;
                c) prevedere   che   l'esercizio  nei  confronti  del
          pubblico,  a  titolo  professionale,  dei  servizi  e delle
          attivita'  di  investimento  sia riservato alle banche e ai
          soggetti  abilitati  costituiti  in  forma  di societa' per
          azioni  nonche', limitatamente al servizio di consulenza in
          materia  di  investimenti, alle persone fisiche in possesso
          dei    requisiti    di    professionalita',   onorabilita',
          indipendenza   e  patrimoniali  stabiliti  con  regolamento
          adottato   dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite   la  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB.  Resta  ferma
          l'abilitazione  degli  agenti  di  cambio  ad esercitare le
          attivita' previste dall'ordinamento nazionale;
                d) prevedere che la gestione di sistemi multilaterali
          di  negoziazione  sia  consentita  anche  alle  societa' di
          gestione  di  mercati  regolamentati  previa verifica della
          sussistenza delle condizioni indicate dalla direttiva;
                e) individuare  nella CONSOB, in coordinamento con la
          Banca  d'Italia, l'autorita' unica competente per i fini di
          collaborazione  con  le  autorita'  competenti  degli Stati
          membri stabiliti nella direttiva e nelle relative misure di
          esecuzione  adottate  dalla  Commissione europea secondo la
          procedura  di  cui all'art. 64, paragrafo 2, della medesima
          direttiva;
                f) stabilire  i  criteri  generali  di  condotta  che
          devono   essere  osservati  dai  soggetti  abilitati  nella
          prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e
          dei   servizi  accessori,  ispirati  ai  principi  di  cura
          dell'interesse  del  cliente, tenendo conto dell'integrita'
          del  mercato  e delle specificita' di ciascuna categoria di
          investitori,  quali  i  clienti  al  dettaglio,  i  clienti
          professionali e le controparti qualificate;
                g) prevedere  che siano riconosciute come controparti
          qualificate,  ai  fini  dell'applicazione  delle  regole di
          condotta,    le   categorie   di   soggetti   espressamente
          individuate   come   tali   dalla   direttiva,  nonche'  le
          corrispondenti   categorie  di  soggetti  di  Paesi  terzi;
          attribuire  alla  CONSOB,  sentita  la  Banca  d'Italia, il
          potere  di disciplinare con regolamento, tenuto conto delle
          misure  di  esecuzione  adottate  dalla Commissione europea
          secondo la procedura di cui all'art. 64, paragrafo 2, della
          direttiva,  i  requisiti di altre categorie di soggetti che
          possono essere riconosciuti come controparti qualificate;
                h) attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia,
          il  potere  di disciplinare con regolamento, in conformita'
          alla   direttiva  e  alle  relative  misure  di  esecuzione
          adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di
          cui  all'art. 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le
          seguenti  materie  relative al comportamento che i soggetti
          abilitati devono tenere:
                  1)  le  misure  e  gli  strumenti per identificare,
          prevenire,  gestire  e  rendere  trasparenti i conflitti di
          interesse,  inclusi  i  principi  che devono essere seguiti
          dalle   imprese   nell'adottare   misure   organizzative  e
          politiche di gestione dei conflitti;
                  2)  gli  obblighi  di informazione, con particolare
          riferimento  al  grado  di  rischiosita'  di  ciascun  tipo
          specifico  di  prodotti  finanziari  e  delle  gestioni  di
          portafogli  di investimento offerti; a tale fine, la CONSOB
          puo'  avvalersi  della  collaborazione  delle  associazioni
          maggiormente  rappresentative  dei soggetti abilitati e del
          Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto
          dall'art.  136  del  codice  del consumo, di cui al decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
                  3)    la    valutazione    dell'adeguatezza   delle
          operazioni;
                  4)  l'affidamento  a  terzi,  da parte dei soggetti
          abilitati, di funzioni operative;
                  5)    le    misure   da   adottare   per   ottenere
          nell'esecuzione degli ordini il miglior risultato possibile
          per  i clienti, ivi incluse le modalita' di registrazione e
          conservazione degli ordini stessi;
                i) disciplinare  l'attivita'  di gestione dei sistemi
          multilaterali  di  negoziazione  conferendo  alla CONSOB il
          potere  di  stabilire  con proprio regolamento i criteri di
          funzionamento dei sistemi stessi;
                l) al  fine di garantire l'effettiva integrazione dei
          mercati  azionari  e  il  rafforzamento  dell'efficacia del
          processo  di formazione dei prezzi, eliminando gli ostacoli
          che  possono  impedire il consolidamento delle informazioni
          messe  a  disposizione  del pubblico nei diversi sistemi di
          negoziazione,  attribuire  alla  CONSOB,  sentita  la Banca
          d'Italia,    per   i   mercati   all'ingrosso   di   titoli
          obbligazionari  privati  e  pubblici, diversi dai titoli di
          Stato,   nonche'  per  gli  scambi  di  strumenti  previsti
          dall'art. 1, comma 2, lettera d), del testo unico di cui al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di strumenti
          finanziari   derivati  su  titoli  pubblici,  su  tassi  di
          interesse e su valute, e al Ministero dell'economia e delle
          finanze,  sentite  la  Banca  d'Italia  e  la CONSOB, per i
          mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, il potere di:
                  1)    disciplinare   il   regime   di   trasparenza
          pre-negoziazione  e  post-negoziazione  per  le  operazioni
          riguardanti  azioni  ammesse  alla negoziazione nei mercati
          regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi
          multilaterali  di  negoziazione  e  dagli  internalizzatori
          sistematici;
                  2)  estendere, in tutto o in parte, quando cio' sia
          necessario  per  la  tutela degli investitori, il regime di
          trasparenza  delle  operazioni  aventi ad oggetto strumenti
          finanziari  diversi  dalle azioni ammesse alle negoziazioni
          nei mercati regolamentati;
                m) conferire  alla  CONSOB  il potere di disciplinare
          con  regolamento,  in  conformita'  alla  direttiva  e alle
          misure  di  esecuzione  adottate dalla Commissione europea,
          secondo la procedura di cui all'art. 64, paragrafo 2, della
          medesima direttiva, le seguenti materie:
                  1)  il  contenuto  e  le modalita' di comunicazione
          alla  CONSOB, da parte degli intermediari, delle operazioni
          concluse  riguardanti  strumenti  finanziari  ammessi  alle
          negoziazioni  nei  mercati  regolamentati  prevedendo anche
          l'utilizzo  di  sistemi  di notifica approvati dalla CONSOB
          stessa;
                  2)  l'estensione  degli  obblighi  di comunicazione
          alla  CONSOB  delle  operazioni  concluse  da  parte  degli
          intermediari  anche  agli  strumenti finanziari non ammessi
          alle negoziazioni sui mercati regolamentati quando cio' sia
          necessario   al   fine   di   assicurare  la  tutela  degli
          investitori;
                  3)  i requisiti di organizzazione delle societa' di
          gestione dei mercati regolamentati;
                n) prevedere   che  la  CONSOB  possa  individuare  i
          criteri  generali  ai quali devono adeguarsi i regolamenti,
          adottati  ai  sensi  dell'art. 62 del testo unico di cui al
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e successive
          modificazioni,  di  gestione  e  organizzazione dei mercati
          regolamentati  in  materia  di  ammissione,  sospensione  e
          revoca  degli  strumenti  finanziari dalle negoziazioni, di
          accesso  degli  operatori e di regolamento delle operazioni
          concluse  su  tali  mercati,  in conformita' ai principi di
          trasparenza,  imparzialita'  e  correttezza stabiliti dalla
          direttiva  e  dalle  misure  di  esecuzione  adottate dalla
          Commissione  europea,  secondo la procedura di cui all'art.
          64, paragrafo 2, della medesima direttiva;
                o) conferire  alla  CONSOB,  d'intesa  con  la  Banca
          d'Italia,  il  potere  di  disciplinare con regolamento, in
          conformita'  alla  direttiva  e  alle  relative  misure  di
          esecuzione  adottate  dalla Commissione europea, secondo la
          procedura  di  cui all'art. 64, paragrafo 2, della medesima
          direttiva,  i  criteri  non discriminatori e trasparenti in
          base  ai quali subordinare la designazione e l'accesso alle
          controparti   centrali   o  ai  sistemi  di  compensazione,
          garanzia  e regolamento ai sensi degli articoli 34, 35 e 46
          della direttiva;
                p) conferire  alla  CONSOB  il  potere di disporre la
          sospensione  o la revoca di uno strumento finanziario dalla
          negoziazione;
                q) prevedere   che  la  CONSOB  vigili  affinche'  la
          prestazione  in  Italia di servizi di investimento da parte
          di   succursali  di  intermediari  comunitari  avvenga  nel
          rispetto  delle misure di esecuzione degli articoli 19, 21,
          22,  25,  27  e  28  della  direttiva,  ferme  restando  le
          competenze delle altre autorita' stabilite dalla legge;
                r) prevedere  la possibilita' per gli intermediari di
          avvalersi  di promotori finanziari, secondo i principi gia'
          previsti  dal  testo  unico  di  cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
                s) attribuire  alla  Banca  d'Italia  e alla CONSOB i
          poteri  di  vigilanza  e  di indagine previsti dall'art. 50
          della  direttiva, secondo i criteri e le modalita' previsti
          dall'art.  187-octies  del  testo  unico  di cui al decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
                t) prevedere,  fatte  salve  le  sanzioni penali gia'
          previste  dal  testo  unico  di  cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, per le
          violazioni   delle   regole  dettate  in  attuazione  della
          direttiva:   l'applicazione   di   sanzioni  amministrative
          pecuniarie  non  inferiori  nel  minimo  a euro 2.500 e non
          superiori  nel  massimo  a euro 250.000; la responsabilita'
          amministrativa delle persone giuridiche; l'esclusione della
          facolta'  di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16
          della   legge   24 novembre  1981,  n.  689,  e  successive
          modificazioni;    l'adeguamento   alla   complessita'   dei
          procedimenti   sanzionatori   dei  termini  entro  i  quali
          procedere   alle   contestazioni;   la   pubblicita'  delle
          sanzioni,   salvo   che   la  pubblicazione  possa  mettere
          gravemente  a  rischio  i  mercati finanziari o arrecare un
          danno sproporzionato alle parti coinvolte;
                u) estendere  l'applicazione  del codice del consumo,
          di  cui  al  decreto  legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
          alla  tutela  degli  interessi  collettivi  dei consumatori
          nelle materie previste dalla direttiva;
                v) prevedere    procedure    per    la    risoluzione
          stragiudiziale di controversie relative alla prestazione di
          servizi  e  di  attivita'  di  investimento  e  di  servizi
          accessori  da  parte  delle  imprese  di  investimento, che
          consentano  anche  misure  di efficace collaborazione nella
          composizione delle controversie transfrontaliere;
                z) disciplinare  i  rapporti  con le autorita' estere
          anche  con  riferimento  ai  poteri  cautelari esercitabili
          nelle materie previste dalla direttiva.
              2.  All'attuazione  del  presente  articolo si provvede
          nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie
          previste   dalla  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
              - La  legge  6 febbraio  2007,  n. 13 (Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle Comunita' europee legge comunitaria 2006)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n.
          40, supplemento ordinario.
              - La  legge  20 giugno  2007, n. 77 «Delega legislativa
          per   il   recepimento   delle   direttive  2002/15/CE  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, dell'11 marzo 2002,
          2004/25/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del
          21 aprile  2004  e  2004/39/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per l'adozione delle
          disposizioni   integrative   e   correttive   del   decreto
          legislativo  19 agosto  2005,  n.  191, di attuazione della
          direttiva   2002/98/CE»,   e'   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 giugno 2007, n. 142.
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
          finanziaria,  ai  sensi  degli  articoli 8 e 21 della legge
          6 febbraio  1996,  n.  52»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.
              - La direttiva 21 aprile 2004, n. 2004/39/CE «Direttiva
          del  Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati
          degli  strumenti  finanziari,  che  modifica  le  direttive
          85/611/CEE   e   93/6/CEE  del  Consiglio  e  la  direttiva
          2000/12/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio e che
          abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio», e' pubblicata
          nella  G.U.U.E.  30 aprile  2004,  n.  L 145; e' entrata in
          vigore il 30 aprile 2004.
              - La  direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/31/CE «Direttiva
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio che modifica la
          direttiva  2004/39/CE  relativa  ai mercati degli strumenti
          finanziari   per   quanto  riguarda  talune  scadenze»,  e'
          pubblicata  nella  G.U.U.E.  27 aprile  2006,  n. L 114; e'
          entrata in vigore il 28 aprile 2006.
              - Il  regolamento  (CE)  10  agosto  2006, n. 1287/2006
          «Regolamento   della   Commissione   recante  modalita'  di
          esecuzione   della   direttiva  2004/39/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in
          materia di registrazioni per le imprese di investimento, la
          comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato,
          l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e
          le   definizioni   di   taluni  termini  ai  fini  di  tale
          direttiva»,  e' pubblicato nella G.U.U.E. 2 settembre 2006,
          n. L 241.
              - La direttiva 10 agosto 2006, n. 2006/73/CE «Direttiva
          della  Commissione  recante  modalita'  di esecuzione della
          direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          per  quanto  riguarda  i  requisiti  di organizzazione e le
          condizioni  di  esercizio  dell'attivita'  delle imprese di
          investimento  e le definizioni di taluni termini ai fini di
          tale  direttiva»,  e' pubblicata nella G.U.U.E. 2 settembre
          2006, n. L 241.

          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il testo degli articoli 1 e 4 del citato
          decreto   legislativo   24 febbraio   1998,   n.  58,  come
          modificato dal presente decreto:
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per:
                a) «legge  fallimentare»:  il  regio decreto 16 marzo
          1942, n. 267, e successive modificazioni;
                b) «Testo unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
          legislativo   1° settembre   1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni;
                c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa;
                d) «ISVAP»:   l'Istituto   per   la  vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo;
                e) «societa'  di  intermediazione  mobiliare»  (SIM):
          l'impresa,   diversa  dalle  banche  e  dagli  intermediari
          finanziari  iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
          T.U.  bancario,  autorizzata a svolgere servizi o attivita'
          di investimento, avente sede legale e direzione generale in
          Italia;
                f) «impresa  di investimento comunitaria»: l'impresa,
          diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi o
          attivita'  di  investimento, avente sede legale e direzione
          generale   in   un   medesimo  Stato  comunitario,  diverso
          dall'Italia;
                g) «impresa    di   investimento   extracomunitaria»:
          l'impresa,  diversa  dalla  banca,  autorizzata  a svolgere
          servizi  o attivita' di investimento, avente sede legale in
          uno Stato extracomunitario;
                h) «imprese  di investimento»: le SIM e le imprese di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie;
                i) «societa'  di  investimento  a capitale variabile»
          (SICAV):  la  societa'  per azioni a capitale variabile con
          sede  legale  e  direzione  generale  in  Italia avente per
          oggetto  esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
          raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
                j) «fondo  comune  di  investimento»:  il  patrimonio
          autonomo,   suddiviso   in  quote,  di  pertinenza  di  una
          pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio
          del  fondo,  sia  aperto  che  chiuso, puo' essere raccolto
          mediante una o piu' emissioni di quote;
                k) «fondo  aperto»: il fondo comune di investimento i
          cui  partecipanti  hanno  diritto di chiedere, in qualsiasi
          tempo,   il  rimborso  delle  quote  secondo  le  modalita'
          previste dalle regole di funzionamento del fondo;
                l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in
          cui  il  diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
          ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
                m) «organismi    di   investimento   collettivo   del
          risparmio»  (OICR):  i  fondi  comuni  di investimento e le
          SICAV;
                n) «gestione  collettiva  del risparmio»: il servizio
          che si realizza attraverso:
                  1)  la  promozione, istituzione e organizzazione di
          fondi   comuni   d'investimento   e  l'amministrazione  dei
          rapporti con i partecipanti;
                  2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
          altrui   istituzione,  mediante  l'investimento  avente  ad
          oggetto  strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
          o immobili;
                o) «societa'  di  gestione  del  risparmio» (SGR): la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia  autorizzata  a  prestare  il  servizio  di gestione
          collettiva del risparmio;
                o-bis) «societa'   di   gestione   armonizzata»:   la
          societa'  con sede legale e direzione generale in uno Stato
          membro  diverso  dall'Italia,  autorizzata  ai  sensi della
          direttiva   in   materia   di   organismi  di  investimento
          collettivo,  a  prestare il servizio di gestione collettiva
          del risparmio;
                p) «societa'   promotrice»:   la   SGR   che   svolge
          l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
                q) «gestore»:  la SGR che svolge l'attivita' indicata
          nella lettera n), numero 2);
                r) «soggetti   abilitati»:  le  SIM,  le  imprese  di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese   di  investimento  extracomunitarie,  le  Sgr,  le
          societa'  di  gestione  armonizzate,  le  Sicav nonche' gli
          intermediari   finanziari   iscritti  nell'elenco  previsto
          dall'art.  107  del  T.U. bancario e le banche italiane, le
          banche  comunitarie  con  succursale  in Italia e le banche
          extracomunitarie,  autorizzate  all'esercizio dei servizi o
          delle attivita' di investimento;
                s) «servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento»:  le
          attivita'  e  i  servizi elencati nelle sezioni A e B della
          tabella  allegata  al  presente  decreto, autorizzati nello
          Stato comunitario di origine;
                t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni
          comunicazione  rivolta  a persone, in qualsiasi forma e con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle  condizioni  dell'offerta  e  dei prodotti finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere  di  acquistare  o  di sottoscrivere tali prodotti
          finanziari,   incluso   il  collocamento  tramite  soggetti
          abilitati;
                u) «prodotti  finanziari»: gli strumenti finanziari e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono  prodotti  finanziari  i  depositi  bancari o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari;
                v) «offerta  pubblica di acquisto o di scambio»: ogni
          offerta,  invito  a  offrire  o  messaggio promozionale, in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio  di  prodotti  finanziari  e rivolti a un numero di
          soggetti   superiore  a  quello  indicato  nel  regolamento
          previsto  dall'art.  100  nonche'  di ammontare complessivo
          superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;
                w) «emittenti  quotati»: i soggetti italiani o esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani;
                w-bis) «prodotti  finanziari  emessi  da  imprese  di
          assicurazione»:  le  polizze e le operazioni di cui ai rami
          vita  III  e  V  di  cui  all'art.  2, comma 1, del decreto
          legislativo  7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
          forme   pensionistiche  individuali  di  cui  all'art.  13,
          comma 1,  lettera b),  del  decreto  legislativo 5 dicembre
          2005, n. 252;
                w-ter) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale
          che  consente  o  facilita  l'incontro, al suo interno e in
          base  a  regole non discrezionali, di interessi multipli di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari,  ammessi  alla  negoziazione conformemente alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente.
              «1-bis.  Per  «valori mobiliari» si intendono categorie
          di  valori  che  possono  essere  negoziati nel mercato dei
          capitali, quali ad esempio:
                a) le  azioni  di societa' e altri titoli equivalenti
          ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
          certificati di deposito azionario;
                b) obbligazioni  e altri titoli di debito, compresi i
          certificati di deposito relativi a tali titoli;
                c) qualsiasi  altro  titolo normalmente negoziato che
          permette  di  acquisire  o  di  vendere  i valori mobiliari
          indicati alle precedenti lettere;
                d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
          in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
          indicati  alle  precedenti  lettere,  a  valute, a tassi di
          interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
              1-ter.   Per   «strumenti  del  mercato  monetario»  si
          intendono  categorie di strumenti normalmente negoziati nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali.
              2. Per «strumenti finanziari» si intendono:
                a) valori mobiliari;
                b) strumenti del mercato monetario;
                c) quote  di  un organismo di investimento collettivo
          del risparmio;
                d) contratti   di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  («future»),  «swap»,  accordi  per
          scambi  futuri  di  tassi  di  interesse  e altri contratti
          derivati  connessi  a  valori  mobiliari,  valute, tassi di
          interesse  o  rendimenti,  o  ad  altri strumenti derivati,
          indici  finanziari  o misure finanziarie che possono essere
          regolati  con  consegna fisica del sottostante o attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti;
                e) contratti   di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  («future»),  «swap»,  accordi  per
          scambi  futuri  di  tassi  di  interesse  e altri contratti
          derivati  connessi  a  merci  il  cui  regolamento  avviene
          attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
          avvenire  in tal modo a discrezione di una delle parti, con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento   o   ad   altro   evento  che  determina  la
          risoluzione del contratto;
                f)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti
          derivati  connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
          attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
          su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
          di negoziazione;
                g) contratti   di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  («future»),  «swap»,  contratti  a
          termine  («forward»)  e altri contratti derivati connessi a
          merci  il  cui  regolamento  puo'  avvenire  attraverso  la
          consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati
          alla  lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi
          le  caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
          considerando,  tra  l'altro, se sono compensati ed eseguiti
          attraverso  stanze  di compensazione riconosciute o se sono
          soggetti a regolari richiami di margini;
                h) strumenti   derivati   per  il  trasferimento  del
          rischio di credito;
                i) contratti finanziari differenziali;
                j) contratti   di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  («future»),  «swap»,  contratti  a
          termine  sui  tassi  d'interesse e altri contratti derivati
          connessi  a  variabili  climatiche,  tariffe  di trasporto,
          quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
          economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
          il  pagamento  di differenziali in contanti o puo' avvenire
          in   tal  modo  a  discrezione  di  una  delle  parti,  con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento   o   ad   altro   evento  che  determina  la
          risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
          connessi  a  beni,  diritti,  obblighi,  indici  e  misure,
          diversi  da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
          le  caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
          considerando,  tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
          regolamentato    o   in   un   sistema   multilaterale   di
          negoziazione,  se  sono  compensati  ed eseguiti attraverso
          stanze  di  compensazione riconosciute o se sono soggetti a
          regolari richiami di margini.
              2-bis.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, con
          il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua:
                a) gli  altri  contratti  derivati di cui al comma 2,
          lettera g),  aventi  le  caratteristiche di altri strumenti
          finanziari  derivati,  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze  di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
          richiami di margine;
                b) gli  altri  contratti  derivati di cui al comma 2,
          lettera j),  aventi  le  caratteristiche di altri strumenti
          finanziari  derivati, negoziati su un mercato regolamentato
          o  in  un sistema multilaterale di negoziazione, compensati
          ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
          o soggetti a regolari richiami di margine».
              3. Per «strumenti finanziari derivati» si intendono gli
          strumenti  finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e),
          f),  g),  h),  i)  e j),  nonche'  gli strumenti finanziari
          previsti dal comma 1-bis, lettera d).»;
              4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
              5.   Per  «servizi  e  attivita'  di  investimento»  si
          intendono  i  seguenti,  quando hanno per oggetto strumenti
          finanziari:
                a) negoziazione per conto proprio;
                b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
                c) sottoscrizione  e/o  collocamento con assunzione a
          fermo  ovvero  con  assunzione  di  garanzia  nei confronti
          dell'emittente;
                c-bis) collocamento  senza  assunzione  a  fermo  ne'
          assunzione di garanzia nei confronti ell'emittente;
                d) gestione di portafogli;
                e) ricezione e trasmissione di ordini;
                f) consulenza in materia di investimenti;
                g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
              5-bis.  Per «negoziazione per conto proprio» si intende
          l'attivita'  di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
          in  contropartita  diretta  e  in  relazione  a  ordini dei
          clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
              5-ter. Per «internalizzatore sistematico» si intende il
          soggetto  che  in modo organizzato, frequente e sistematico
          negozia  per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
          al  di  fuori  di  un mercato regolamentato o di un sistema
          multilaterale di negoziazione.
              5-quater. Per «market maker» si intende il soggetto che
          si   propone   sui  mercati  regolamentati  e  sui  sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  su  base  continua,  come
          disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
          vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
              5-quinquies. Per «gestione di portafogli» si intende la
          gestione,  su  base  discrezionale  e  individualizzata, di
          portafogli   di  investimento  che  includono  uno  o  piu'
          strumenti  finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
          dai clienti.
              5-sexies.  Il  servizio  di cui al comma 5, lettera e),
          comprende  la ricezione e la trasmissione di ordini nonche'
          l'attivita'  consistente nel mettere in contatto due o piu'
          investitori,  rendendo  cosi'  possibile  la conclusione di
          un'operazione fra loro (mediazione).
              5-septies.  Per «consulenza in materia di investimenti»
          si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
          a  un  cliente,  dietro  sua richiesta o per iniziativa del
          prestatore  del  servizio, riguardo a una o piu' operazioni
          relative   ad  un  determinato  strumento  finanziario.  La
          raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
          adatta  per  il  cliente  o  e' basata sulla considerazione
          delle  caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non
          e'  personalizzata  se  viene  diffusa al pubblico mediante
          canali di distribuzione.
              5-octies.  Per  «gestione  di  sistemi multilaterali di
          negoziazione»   si   intende   la   gestione   di   sistemi
          multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
          in  base  a regole non discrezionali, di interessi multipli
          di  acquisto  e  di  vendita  di terzi relativi a strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
              6. Per «servizi accessori» si intendono:
                a) la   custodia   e   amministrazione  di  strumenti
          finanziari e relativi servizi connessi;
                b) la locazione di cassette di sicurezza;
                c) la  concessione  di finanziamenti agli investitori
          per  consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
          strumenti  finanziari,  nella  quale interviene il soggetto
          che concede il finanziamento;
                d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
          finanziaria,   di  strategia  industriale  e  di  questioni
          connesse,  nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
          concentrazioni e l'acquisto di imprese;
                e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
          di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
          costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
                f) la  ricerca  in materia di investimenti, l'analisi
          finanziaria  o  altre  forme  di  raccomandazione  generale
          riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
                g) l'intermediazione  in cambi, quando collegata alla
          prestazione di servizi d'investimento.
                g-bis) le  attivita'  e  i  servizi  individuati  con
          regolamento  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze,
          sentite  la  Banca  d'Italia  e  la Consob, e connessi alla
          prestazione  di  servizi di investimento o accessori aventi
          ad oggetto strumenti derivati.
              6-bis.  Per «partecipazioni» si intendono le azioni, le
          quote  e  gli  altri strumenti finanziari che attribuiscono
          diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile.
              6-ter.  Se  non  diversamente  disposto,  le  norme del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio  di amministrazione, all'organo amministrativo ed
          agli  amministratori  si  applicano  anche  al consiglio di
          gestione e ai suoi componenti.
              6-quater.  Se  non  diversamente disposto, le norme del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio  sindacale,  ai sindaci e all'organo che svolge la
          funzione  di  controllo  si applicano anche al consiglio di
          sorveglianza  e al comitato per il controllo sulla gestione
          e ai loro componenti.».
              «Art.   4   (Collaborazione  tra  autorita'  e  segreto
          d'ufficio).   -   1.  La  Banca  d'Italia,  la  CONSOB,  la
          Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione, l'ISVAP e
          l'Ufficio  italiano  dei  cambi collaborano tra loro, anche
          mediante  scambio  di informazioni, al fine di agevolare le
          rispettive    funzioni.   Dette   autorita'   non   possono
          reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
              2.  La  Banca  d'Italia  e la CONSOB collaborano, anche
          mediante   scambio   di   informazioni,  con  le  autorita'
          competenti   dell'Unione   europea   e  dei  singoli  Stati
          comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
              2-bis.  Ai  fini  indicati  al  comma 2, la Consob e la
          Banca   d'Italia   possono   concludere  con  le  autorita'
          competenti  degli  Stati membri dell'Unione europea accordi
          di   collaborazione,   che   possono  prevedere  la  delega
          reciproca di compiti di vigilanza.
              2-ter.  La  Consob  e'  il  punto  di  contatto  per la
          ricezione  delle  richieste  di informazioni provenienti da
          autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
          materia  di  servizi  e attivita' di investimento svolti da
          soggetti  abilitati  e  di mercati regolamentati. La Consob
          interessa  la  Banca d'Italia per gli aspetti di competenza
          di   questa   ultima.   La   Banca  d'Italia  trasmette  le
          informazioni contestualmente all'autorita' competente dello
          Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla
          Consob.
              3.  La  Banca  d'Italia  e la CONSOB possono cooperare,
          anche  mediante  scambio  di informazioni, con le autorita'
          competenti degli Stati extracomunitari.
              4.  Le  informazioni  ricevute  dalla  Banca d'Italia e
          dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
          trasmesse  a  terzi  ne'  ad  altre autorita' italiane, ivi
          incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
          consenso dell'autorita' che le ha fornite.
              5.  La  Banca  d'Italia  e  la CONSOB possono scambiare
          informazioni:
                a) con   autorita'   amministrative   e   giudiziarie
          nell'ambito   di   procedimenti   di   liquidazione   o  di
          fallimento,  in  Italia  o  all'estero, relativi a soggetti
          abilitati;
                b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
          sistemi di indennizzo;
                c) con gli organismi preposti alla compensazione o al
          regolamento delle negoziazioni dei mercati;
                d) con  le  societa' di gestione dei mercati, al fine
          di  garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse
          gestiti.
              5-bis.  Lo  scambio  di  informazioni  con autorita' di
          Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
          in materia di segreto di ufficio.
              6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
          e d),  possono  essere rivelate a terzi con il consenso del
          soggetto  che  le  ha  fornite.  Si  puo'  prescindere  dal
          consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
          obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
              7.  La  Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i
          poteri  a  esse  assegnati  dall'ordinamento  anche ai fini
          della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
          medesime.  Le  autorita'  competenti  di Stati comunitari o
          extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
          CONSOB  di  effettuare  per  loro  conto,  secondo le norme
          previste  nel  presente decreto, un'indagine sul territorio
          dello  Stato.  Le  predette  autorita' possono chiedere che
          venga  consentito  ad  alcuni  membri del loro personale di
          accompagnare  il  personale  della  Banca  d'Italia e della
          CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.
              8.  Restano  ferme le norme che disciplinano il segreto
          d'ufficio  sulle  notizie,  i  dati  e  le  informazioni in
          possesso della Banca d'Italia.
              9.  La  Banca d'Italia puo' concordare con le autorita'
          di   vigilanza   di   altri   Stati   comunitari  forme  di
          collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di
          ciascuna autorita', per l'esercizio della vigilanza su base
          consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' paesi.
              10.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e i dati in
          possesso  della  CONSOB  in  ragione della sua attivita' di
          vigilanza  sono  coperti  dal  segreto  d'ufficio anche nei
          confronti  delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
          Ministro  dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i
          casi  previsti  dalla  legge  per  le  indagini  relative a
          violazioni sanzionate penalmente.
              11.  I  dipendenti  della  CONSOB, nell'esercizio delle
          funzioni  di  vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali e hanno
          l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
          le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
          di reato.
              12.  I  dipendenti  della  CONSOB,  i  consulenti e gli
          esperti  dei  quali  la stessa si avvale sono vincolati dal
          segreto d'ufficio.
              13.  Le  pubbliche  amministrazioni e gli enti pubblici
          forniscono  dati,  notizie  e  documenti  e  ogni ulteriore
          collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
          leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.».