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LEGGE 6 febbraio 2007, n. 13

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/3/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/2018)
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Testo in vigore dal:  4-3-2007

Art. 10

Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e altre disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE, in materia di mercati degli strumenti finanziari).
1. Dopo l'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale attribuendo le competenze rispettivamente alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo i principi di cui agli articoli 5 e 6 del citato testo unico, e successive modificazioni, e confermando la disciplina prevista per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato;
b) recepire le nozioni di servizi e attività di investimento, nonché di servizi accessori e strumenti finanziari contenute nell'allegato I alla direttiva; attribuire alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di recepire le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva;
c) prevedere che l'esercizio nei confronti del pubblico, a titolo professionale, dei servizi e delle attività di investimento sia riservato alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di società per azioni nonché, limitatamente al servizio di consulenza in materia di investimenti, alle persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
Resta ferma l'abilitazione degli agenti di cambio ad esercitare le attività previste dall'ordinamento nazionale;
d) prevedere che la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione sia consentita anche alle società di gestione di mercati regolamentati previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate dalla direttiva;
e) individuare nella CONSOB, in coordinamento con la Banca d'Italia, l'autorità unica competente per i fini di collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri stabiliti nella direttiva e nelle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva;
f) stabilire i criteri generali di condotta che devono essere osservati dai soggetti abilitati nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, ispirati ai principi di cura dell'interesse del cliente, tenendo conto dell'integrità del mercato e delle specificità di ciascuna categoria di investitori, quali i clienti al dettaglio, i clienti professionali e le controparti qualificate;
g) prevedere che siano riconosciute come controparti qualificate, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, le categorie di soggetti espressamente individuate come tali dalla direttiva, nonché le corrispondenti categorie di soggetti di Paesi terzi; attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, tenuto conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva, i requisiti di altre categorie di soggetti che possono essere riconosciuti come controparti qualificate;
h) attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le seguenti materie relative al comportamento che i soggetti abilitati devono tenere:
1) le misure e gli strumenti per identificare, prevenire, gestire e rendere trasparenti i conflitti di interesse, inclusi i principi che devono essere seguiti dalle imprese nell'adottare misure organizzative e politiche di gestione dei conflitti;
2) gli obblighi di informazione, con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento offerti; a tale fine, la CONSOB può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
3) la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni;
4) l'affidamento a terzi, da parte dei soggetti abilitati, di funzioni operative;
5) le misure da adottare per ottenere nell'esecuzione degli ordini il miglior risultato possibile per i clienti, ivi incluse le modalità di registrazione e conservazione degli ordini stessi;
i) disciplinare l'attività di gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione conferendo alla CONSOB il potere di stabilire con proprio regolamento i criteri di funzionamento dei sistemi stessi;
l) al fine di garantire l'effettiva integrazione dei mercati azionari e il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione dei prezzi, eliminando gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni messe a disposizione del pubblico nei diversi sistemi di negoziazione, attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, per i mercati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per gli scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e al Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, il potere di:
1) disciplinare il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per le operazioni riguardanti azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici;
2) estendere, in tutto o in parte, quando ciò sia necessario per la tutela degli investitori, il regime di trasparenza delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati;
m) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le seguenti materie:
1) il contenuto e le modalità di comunicazione alla CONSOB, da parte degli intermediari, delle operazioni concluse riguardanti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati prevedendo anche l'utilizzo di sistemi di notifica approvati dalla CONSOB stessa;
2) l'estensione degli obblighi di comunicazione alla CONSOB delle operazioni concluse da parte degli intermediari anche agli strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati quando ciò sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori;
3) i requisiti di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati;
n) prevedere che la CONSOB possa individuare i criteri generali ai quali devono adeguarsi i regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, di gestione e organizzazione dei mercati regolamentati in materia di ammissione, sospensione e revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, di accesso degli operatori e di regolamento delle operazioni concluse su tali mercati, in conformità ai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza stabiliti dalla direttiva e dalle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva;
o) conferire alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, i criteri non discriminatori e trasparenti in base ai quali subordinare la designazione e l'accesso alle controparti centrali o ai sistemi di compensazione, garanzia e regolamento ai sensi degli articoli 34, 35 e 46 della direttiva;
p) conferire alla CONSOB il potere di disporre la sospensione o la revoca di uno strumento finanziario dalla negoziazione;
q) prevedere che la CONSOB vigili affinchè la prestazione in Italia di servizi di investimento da parte di succursali di intermediari comunitari avvenga nel rispetto delle misure di esecuzione degli articoli 19, 21, 22, 25, 27 e 28 della direttiva, ferme restando le competenze delle altre autorità stabilite dalla legge;
r) prevedere la possibilità per gli intermediari di avvalersi di promotori finanziari, secondo i principi già previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
s) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 50 della direttiva, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-octies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) prevedere, fatte salve le sanzioni penali già previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, per le violazioni delle regole dettate in attuazione della direttiva: l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a euro 250.000; la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; l'esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; l'adeguamento alla complessità dei procedimenti sanzionatori dei termini entro i quali procedere alle contestazioni; la pubblicità delle sanzioni, salvo che la pubblicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte;
u) estendere l'applicazione del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori nelle materie previste dalla direttiva;
v) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale di controversie relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di investimento, che consentano anche misure di efficace collaborazione nella composizione delle controversie transfrontaliere;
z) disciplinare i rapporti con le autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili nelle materie previste dalla direttiva.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
2. Ai fini del recepimento della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è prorogato fino al 31 gennaio 2007.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
"1-bis. Nei mercati regolamentati di strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere f), g), h), i) e j), su merci e sui relativi indici, limitatamente al settore dell'energia, le negoziazioni in conto proprio possono essere effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo".
4. All'articolo 78 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. L'attività di organizzazione e gestione dei sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari è riservata ai soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento, alle società di gestione dei mercati regolamentati e, limitatamente agli strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute, anche ai soggetti che organizzano e gestiscono scambi di fondi interbancari".
5. La disposizione di cui al comma 4 entra in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O., è il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.».
- La direttiva 2004/39/CE è pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 145 del 30 aprile 2004.
- La direttiva 2006/31/CE è pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 114 del 27 aprile 2006.
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 78 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, Supplemento ordinario), come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati). - 1. Le SIM e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e per conto terzi possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'art. 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi possono operare nei mercati regolamentati italiani.
1-bis. Nei mercati regolamentati di strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lettere f), g), h), i) e j), su merci e sui relativi indici, limitatamente al settore dell'energia, le negoziazioni in conto proprio possono essere effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo.
2. La CONSOB può disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati; in tale eventualità, conformemente alla normativa comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali l'obbligo non sussiste.
3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato.».
«Art. 78 (Scambi organizzati di strumenti finanziari).
- 1. La CONSOB può richiedere agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori dati, notizie e documenti sugli scambi organizzati di strumenti finanziari.
2. Ai fini della tutela degli investitori, la CONSOB può:
a) stabilire le modalità, i termini e le condizioni dell'informazione del pubblico riguardante gli scambi;
b) sospendere e, nei casi più gravi, vietare gli scambi quando ciò sia necessario per evitare gravi pregiudizi alla tutela degli investitori.
3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono adottati dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché scambi di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera d) e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato.
3-bis. L'attività di organizzazione e gestione dei sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari è riservata ai soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento, alle società di gestione dei mercati regolamentati e, limitatamente agli strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute, anche ai soggetti che organizzano e gestiscono scambi di fondi interbancari.».
- Gli articoli 9 e 10 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301, S.O.), abrogati della presente legge, recavano:
«Art. 9. Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale».
«Art. 10. Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 262 del 2005 come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (abrogato);
b) all'art. 31:
1) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo.
L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima»;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «indette dalla CONSOB» sono soppresse;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;
b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;
c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
d) alle cause di incompatibilità;
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso art. 196, comma 1;
f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;
h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai promotori finanziari;
i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;
l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari»;
c) all'art. 62:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio di amministrazione della società medesima»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato»;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:
a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinchè le azioni della società controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'art. 93;
b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;
c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni»;
d) all'art. 64:
1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finchè non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)»;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La CONSOB:
a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'art. 74, comma 1;
b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.
1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato»;
e) all'art. 74, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione»;
f) all'art. 94 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'art. 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato»;
g) all'art. 114:
1) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 o che partecipano a un patto previsto dall'art. 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente»;
2) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'art. 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce»;
h) all'art. 115:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a)»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «nella lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia»;
3) al comma 2, le parole: «dalle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b) e c)»;
i) dopo l'art. 117 sono inseriti i seguenti:
«Art. 117-bis (Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate). - 1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'art. 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata.
2. Fermi restando i poteri previsti dall'art. 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 117-ter (Disposizioni in materia di finanza etica). - 1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili»;
l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'art. 118 è aggiunto il seguente:
«Art. 118-bis (Riesame delle informazioni fornite al pubblico). - 1. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati»;
m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'art. 124 è inserita la seguente sezione:
«Sezione I-bis.
Informazioni sull'adesione a codici di comportamento
Art. 124-bis (Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento). - 1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.
Art. 124-ter (Vigilanza sull'informazione relativa ai codici di comportamento). - 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione»;
n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'art. 154 è inserita la seguente sezione:
«Sezione V-bis.
Redazione dei documenti contabili societari
Art. 154-bis. (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari). - 1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.
2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.
5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.
6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societa»;
o) all'art. 190, comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2»;
p) all'art. 191, al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 5-bis»;
q) all'art. 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'art. 190, comma 3.
Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima».».