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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2007, n. 153

Regolamento di riordino della disciplina delle modalità di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e di consigliere di legazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-9-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2021)
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Testo in vigore dal:  29-9-2007 al: 2-11-2021
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2001, n. 373, recante la disciplina delle modalità di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, recante delega di funzioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 384/07/UL/P del 26 giugno 2007, a cui il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito riscontro con nota n. 5426/DAGL/9.1.6/4/2007 del 12 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Principi e strumenti
1. Nel rispetto dei principi generali vigenti in materia e delle particolari caratteristiche del servizio delle relazioni con l'estero, la valutazione dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività svolta nell'esercizio delle specifiche funzioni del servizio diplomatico, nonché dell'attività amministrativa e della gestione.
2. Il procedimento è ispirato ai principi della diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte del valutatore di seconda istanza e della partecipazione al procedimento del valutato.
3. La scheda di valutazione è redatta al 31 dicembre di ogni anno, su un modulo prestampato, conforme all'allegato A al presente regolamento di cui costituisce parte integrante. Essa contiene gli elementi indicati dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, inclusi i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati. La valutazione si effettua sulla base del provvedimento di attribuzione della responsabilità di almeno un progetto o programma, preferibilmente connesso al/i settore/i di prevalente impiego del destinatario, elaborato dal superiore gerarchico all'inizio dell'anno solare ovvero all'inizio della collaborazione con il valutato e notificato al predetto ed alla Direzione generale che attende alla gestione delle risorse umane del Ministero degli affari esteri, di seguito denominata DGPe.
4. La relazione dell'interessato è parte integrante della scheda di valutazione, che contiene altresì uno spazio riservato al contraddittorio.
5. La DGPe verifica in ogni fase la regolarità del procedimento, l'avvenuta acquisizione degli elementi richiesti ed interviene per assicurare il perfezionamento degli atti entro i primi sei mesi dell'anno. A tal fine provvede, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il competente Servizio presso l'Amministrazione centrale, alla progressiva introduzione di sistemi informatizzati per la gestione delle comunicazioni e la conservazione degli atti.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», così come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è il seguente:
«Art. 106 (Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione). - Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione viene redatta al 31 dicembre di ogni anno una scheda di valutazione, secondo le modalità stabilite con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, dirette ad assicurare, nel rispetto dei principi generali vigenti in tale materia, la massima trasparenza ed oggettività delle valutazioni. La scheda contiene, tra l'altro, una dettagliata descrizione delle funzioni svolte dall'interessato, della situazione di carattere ambientale e delle difficoltà affrontate, l'indicazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché una valutazione circa l'attitudine ad assumere maggiori responsabilità ed a svolgere le funzioni del grado superiore.
La redazione della scheda di valutazione è effettuata per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale presso il quale il servizio è prestato; per il personale in servizio in un ufficio all'estero dal capo dell'ufficio stesso. Il redattore della scheda tiene conto di una relazione presentata dall'interessato sulle attività da lui svolte durante l'anno in esame, che rimane allegata alla scheda stessa. Il giudizio è integrato per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio è prestato; per il personale in servizio all'estero dal funzionario preposto alla Direzione generale geografica competente per il paese in cui il servizio è svolto, oppure, qualora il servizio sia effettuato in una rappresentanza diplomatica permanente presso una organizzazione internazionale, dal funzionario preposto alla Direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa. Il giudizio complessivo viene attribuito dal Consiglio di amministrazione.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2001, n. 373, abrogato dal presente regolamento, recava «Regolamento recante la disciplina delle modalità di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'Amministrazione digitale», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, si veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda in note alle premesse.