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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 2007, n. 112

Regolamento di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166, recante «Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/8/2007
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Testo in vigore dal: 14-8-2007
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la legge 17 agosto 2005, n. 166, recante l'istituzione di un
sistema  di  prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle
carte di pagamento, di seguito denominata «legge»;
  Visto  l'articolo  7,  comma 1,  della  legge  che prevede di darvi
attuazione  con  apposito  decreto del Ministro, entro due mesi dalla
sua entrata in vigore;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2007;
  Vista   la   nota  del  19 giugno  2007  con  la  quale,  ai  sensi
dell'articolo 17,  comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, lo
schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio
dei Ministri;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
                           di concerto con
i  Ministri  dell'interno, della giustizia, dello sviluppo economico,
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

                     previo esame congiunto con
la Banca d'Italia;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
    a) Acquirer  ID: codice identificativo dell'Istituto bancario che
ha convenzionato l'esercente;
    b) Apparecchio  POS:  (point of sale) apparecchiatura automatica,
installata   presso   gli   esercizi  commerciali,  che  consente  il
pagamento,  tramite  l'utilizzo di una carta, di beni acquistati o di
servizi ricevuti;
    c) Atm: (automated teller machine) Sportello automatico abilitato
al  prelievo  di  banconote (cash dispenser) e/o all'effettuazione di
altre operazioni (self service, ecc.);
    d) CAB (codice di avviamento bancario): numero composto da cinque
cifre che identifica la filiale della banca;
    e) Codice  ABI: numero composto da cinque cifre che identifica la
banca;
    f) Codice  PAN  (primary  account  number): codice identificativo
univoco della carta di pagamento (sia di debito che di credito);
    g) Codice  SIA: codice identificativo della convenzione stipulata
con  l'esercente,  assegnato dalla SIA S.p.a. (societa' fornitrice di
soluzioni tecnologiche per il settore bancario e finanziario);
    h) GIPAF:  gruppo  interdisciplinare di lavoro per la prevenzione
amministrativa delle frodi sulle carte di pagamento;
    i) PIN:  (personal  identification  number)  codice  numerico  di
identificazione  personale che abilita il titolare all'utilizzo della
carta di pagamento;
    l) Terminal     ID:    codice    identificativo    univoco    che
contraddistingue l'apparecchio POS;
    m) UCAMP: Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico dalle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore   e   l'effica   cia   degli  atti  legislativi  qui
          trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art. 7, comma 1 della legge 17 agosto 2005, n. 166,
          recante:  «Istituzione  di  un sistema di prevenzione delle
          frodi  sulle  carte di pagamento» pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 22 agosto 2005, n. 194, e' il seguente:
              «Art.   7  (Termini,  modalita'  e  condizioni  per  la
          gestione  del  sistema  di  prevenzione). - 1. Con apposito
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, da
          adottare,  entro  due  mesi dalla data di entrata in vigore
          della   presente   legge,   di   concerto  con  i  Ministri
          dell'interno,  della giustizia, delle attivita' produttive,
          per l'innovazione e le tecnologie, e previo esame congiunto
          con  la  Banca  d'Italia,  sono  precisate  le competenze e
          l'organizzazione  dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi
          di  pagamento,  sono  stabiliti i criteri di individuazione
          delle  societa'  segnalanti  e  sono specificate le singole
          voci  da comunicare a titolo di dati di cui all'art. 2 e di
          informazioni di cui all'art. 3.».
              -  Il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,
          recante:   «Codice   in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
          2003, n. 174, supplemento ordinario.
              -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  17  della legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale   del
          12 settembre  1988,  n.  214,  supplemento  ordinario e' il
          seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».