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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2007, n. 31

Regolamento concernente modalità di gestione e funzionamento del fondo per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici, in attuazione dell'articolo 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/4/2007
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Testo in vigore dal: 11-4-2007
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  3 giugno  1999,  n.  157, recante «Nuove norme in
materia  di  rimborso  delle  spese  per  consultazioni  elettorali e
referendarie   e   abrogazione   delle  disposizioni  concernenti  la
contribuzione  volontaria  ai  movimenti  e  partiti  politici» e, in
particolare,  l'articolo 1,  il  quale  attribuisce  ai  movimenti  o
partiti  politici  un  rimborso  in  relazione  alle spese elettorali
sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica,
della  Camera  dei  Deputati,  del  Parlamento europeo e dei Consigli
regionali;
  Visto  il  comma 1  dell'articolo 6-bis  della  legge  n.  157/1999
aggiunto  dall'articolo 39-quaterdecies,  comma 2  del  decreto-legge
30 dicembre  2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio  2006,  n.  51,  con il quale e' stabilito che le risorse
erogate  ai  partiti  politici  ai  sensi  della  stessa legge n. 157
costituiscono,   ai   sensi  dell'articolo 2740  del  codice  civile,
garanzia  ai  fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte
da  parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse e
che  i  creditori  dei  partiti  e  movimenti  politici  non  possono
pretendere    direttamente    dagli   amministratori   dei   medesimi
l'adempimento  delle obbligazioni del partito o movimento politico se
non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave;
  Visto  il  comma 2  dell'articolo 6-bis  della  predetta  legge  n.
157/1999   che   prevede  l'istituzione  di  un  fondo  di  garanzia,
alimentato  dall'1  per  cento  delle  risorse  stanziate per i fondi
indicati  dall'articolo 1  della  citata  legge  n.  157/1999, per il
soddisfacimento  dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati
in  epoca  antecedente all'entrata in vigore della presente normativa
con  modalita'  di gestione e funzionamento stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze;
  Vista  la legge 23 dicembre 2005, n. 267, con la quale nel bilancio
di  previsione  per  l'anno  finanziario 2006 e' stato istituito, tra
l'altro,  il  capitolo  1638  denominato  «Fondi  relativi alle spese
elettorali  per  il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera
dei Deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali»;
  Visto  l'articolo 17,  commi 3  e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 28 settembre
2006;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17,  comma 3,  della  predetta  legge n. 400 del
1988, effettuata con nota n. 193/MIX/13646 del 30 novembre 2006;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                 Costituzione del Fondo di garanzia
  1.  Il  Fondo  di  garanzia  per  il soddisfacimento dei debiti dei
partiti  e  movimenti  politici  e'  costituito  presso  il Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
  2. Le  disponibilita'  del  Fondo  di  cui  al  comma 1,  calcolate
annualmente  sulla  base  di  quanto spettante ai movimenti e partiti
politici  secondo  le  previsioni  di  cui al comma 5 dell'articolo 1
della  legge  n.  157/1999, affluiscono su un apposito conto corrente
infruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  1 e dell'art. 6-bis, comma 1 e
          comma 2  della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante: «Nuove
          norme  in materia di rimborso delle spese per consultazioni
          elettorali  e referendarie e abrogazione delle disposizioni
          concernenti  la  contribuzione  volontaria  ai  movimenti e
          partiti  politici»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          4 giugno 1999, n. 129, e' il seguente:
              «Art.  1 (Rimborso per le spese elettorali sostenute da
          movimenti  o  partiti  politici).  -  1.  E'  attribuito ai
          movimenti  o partiti politici un rimborso in relazione alle
          spese  elettorali  sostenute per le campagne per il rinnovo
          del  Senato  della  Repubblica e della Camera dei deputati,
          del Parlamento europeo e dei consigli regionali.
              1-bis.   Specifiche   disposizioni  sono  previste  dal
          comma 5-bis  per  il  rimborso da attribuire ai movimenti o
          partiti  politici  in relazione alle spese sostenute per le
          campagne  elettorali  nella  circoscrizione  estero, di cui
          all'art.   48  della  Costituzione,  per  l'elezione  delle
          Camere.
              2.  L'erogazione  dei  rimborsi e' disposta, secondo le
          norme  della  presente  legge,  con  decreti del Presidente
          della  Camera  dei  deputati, a carico del bilancio interno
          della  Camera  dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo
          della  Camera  dei  deputati,  del Parlamento europeo e dei
          consigli  regionali,  nonche'  per i comitati promotori dei
          referendum,  nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del
          Presidente  del  Senato  della  Repubblica,  a  carico  del
          bilancio  interno  del Senato della Repubblica, si provvede
          all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della
          Repubblica.  I  movimenti  o partiti politici che intendano
          usufruire  dei  rimborsi  ne  fanno  richiesta,  a  pena di
          decadenza,  al  Presidente  della  Camera dei deputati o al
          Presidente   del   Senato   della  Repubblica,  secondo  le
          rispettive  competenze,  entro  dieci  giorni dalla data di
          scadenza  del  termine per la presentazione delle liste per
          il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
              3.  Il  rimborso  di  cui  al  comma 1  e'  corrisposto
          ripartendo,  tra  i  movimenti  o  partiti  politici aventi
          diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per
          il  rinnovo  di  ciascuno  degli  organi di cui al medesimo
          comma 1.
              4.  In  caso  di  richiesta  di  uno o piu' referendum,
          effettuata  ai  sensi  dell'art.  75  della  Costituzione e
          dichiarata   ammissibile  dalla  Corte  costituzionale,  e'
          attribuito  ai  comitati  promotori  un  rimborso pari alla
          somma  risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni
          firma  valida  fino  alla  concorrenza  della  cifra minima
          necessaria  per  la  validita' della richiesta e fino ad un
          limite  massimo  pari  complessivamente  a  euro  2.582.285
          annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia
          raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto.
          Analogo  rimborso  e' previsto, sempre nel limite di lire 5
          miliardi  di  cui  al  presente  comma, per le richieste di
          referendum   effettuate   ai   sensi  dell'art.  138  della
          Costituzione.
              5.  L'ammontare  di ciascuno dei quattro fondi relativi
          agli  organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di
          legislatura  degli  organi  stessi,  alla  somma risultante
          dalla  moltiplicazione  dell'importo  di  euro  1,00 per il
          numero  dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
          elettorali  per  le elezioni della Camera dei deputati. Per
          le  elezioni  dei  rappresentanti  italiani  al  Parlamento
          europeo  del  13 giugno  1999, l'importo di cui al presente
          comma e' ridotto a L. 3.400.
              5-bis.  Per  il  rimborso  previsto dal comma 1-bis, in
          relazione  alle  spese  sostenute  per  le  elezioni  nella
          circoscrizione  estero, i fondi di cui al comma 5 relativi,
          rispettivamente,  al  Senato della Repubblica e alla Camera
          dei  deputati,  sono incrementati nella misura dell'1,5 per
          cento   del   loro  ammontare.  Ciascuno  dei  due  importi
          aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le
          ripartizioni  della  circoscrizione  estero  in proporzione
          alla  rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna
          ripartizione  e'  suddivisa  tra  le  liste di candidati in
          proporzione    ai   voti   conseguiti   nell'ambito   della
          ripartizione.  Partecipano alla ripartizione della quota le
          liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella
          ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento
          dei    voti    validamente   espressi   nell'ambito   della
          ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al
          comma 13 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
              6.   I   rimborsi  di  cui  ai  commi 1  e  1-bis  sono
          corrisposti  con  cadenza  annuale,  entro  il 31 luglio di
          ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti
          in  un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui
          si  e'  svolta  la consultazione referendaria. L'erogazione
          dei  rimborsi  non  e' vincolata alla prestazione di alcuna
          forma  di  garanzia  bancaria  o  fidejussoria da parte dei
          movimenti  o  partiti  politici  aventi diritto. In caso di
          scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della
          Camera  dei  deputati il versamento delle quote annuali dei
          relativi  rimborsi  e'  comunque  effettuato. Il versamento
          della  quota  annua  di  rimborso, spettante sulla base del
          presente  comma,  e'  effettuato  anche nel caso in cui sia
          trascorsa  una  frazione  di  anno.  Le  somme erogate o da
          erogare  ai  sensi  del  presente  articolo ed  ogni  altro
          credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti
          politici   possono  costituire  oggetto  di  operazioni  di
          cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.
              7.   Per   il  primo  rinnovo  del  Parlamento  europeo
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge  e  dei  consigli  regionali  negli anni 1999 e 2000,
          nonche'   per   le   consultazioni   referendarie   il  cui
          svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono
          corrisposti in unica soluzione.
              8.  In  caso  di  inottemperanza  agli  obblighi di cui
          all'art.   8  della  legge  2 gennaio  1997,  n.  2,  o  di
          irregolare  redazione  del  rendiconto,  redatto secondo le
          modalita' di cui al medesimo art. 8 della citata legge n. 2
          del  1997,  il  Presidente  della  Camera dei deputati e il
          Presidente  del  Senato  della  Repubblica,  per i fondi di
          rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso
          fino ad avvenuta regolarizzazione.
              9.  All'art. 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993,
          n.  515,  le  parole:  "lire  200"  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  "lire 800". Al medesimo comma, le parole: "degli
          abitanti"  sono  sostituite  dalle seguenti: "dei cittadini
          della Repubblica iscritti nelle liste elettorali".
              10.  In  sede di prima applicazione e in relazione alle
          spese  elettorali  sostenute  per il rinnovo del Parlamento
          europeo  del  13 giugno  1999, il termine di cui al comma 2
          decorre  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente
          legge.».
              «Art.  6-bis  (Garanzia  patrimoniale). - 1. Le risorse
          erogate   ai   partiti   ai   sensi  della  presente  legge
          costituiscono,  ai  sensi dell'art. 2740 del codice civile,
          garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni
          assunte   da   parte   dei  partiti  e  movimenti  politici
          beneficiari   delle  stesse.  I  creditori  dei  partiti  e
          movimenti  politici  di cui alla presente legge non possono
          pretendere  direttamente  dagli amministratori dei medesimi
          l'adempimento  delle  obbligazioni  del partito o movimento
          politico  se  non  qualora  questi ultimi abbiano agito con
          dolo o colpa grave.
              2.  Per  il  soddisfacimento  dei  debiti dei partiti e
          movimenti    politici   maturati   in   epoca   antecedente
          all'entrata  in vigore della presente legge e' istituito un
          fondo di garanzia alimentato dall'1 per cento delle risorse
          stanziate  per i fondi indicati all'art. 1. Le modalita' di
          gestione  e  funzionamento  del  fondo  sono  stabilite con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».
              - Il testo dell'art. 39-quater decies del decreto-legge
          30 dicembre   2005,  n.  273  (Definizione  e  proroga  dei
          termini,   nonche'   conseguenti   disposizioni  urgenti  -
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 2005, n.
          303),    convertito,   con   modificazioni,   della   legge
          23 febbraio   2006,   n.   51,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  28 febbraio  2006, n. 49, supplemento ordinario,
          e' il seguente:
              «Art. 39-quaterdecies (Modifiche alle leggi 18 novembre
          1981,  n.  659,  3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio 1974, n.
          195). - 1. All'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre
          1981,  n.  659,  e  successive modificazioni, le parole: "i
          cinque  milioni di lire, somma da intendersi rivalutata nel
          tempo  secondo  gli  indici  ISTAT dei prezzi all'ingrosso"
          sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquantamila".
              2.  Alla  legge  3 giugno  1999,  n.  157, e successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) all'art. 1, comma 6, terzo periodo, le parole: "e'
          interrotto"  sono  sostituite  dalle seguenti: "e' comunque
          effettuato";
                b) all'art.   1,   comma 6,   il  quarto  periodo  e'
          soppresso;
                c) all'art.  1,  comma 6,  e'  aggiunto,  in fine, il
          seguente  periodo:  "Le somme erogate o da erogare ai sensi
          del  presente  articolo  ed  ogni altro credito, presente o
          futuro,  vantato  dai  partiti o movimenti politici possono
          costituire  oggetto  di  operazioni  di cartolarizzazione e
          sono comunque cedibili a terzi";
                d) dopo l'art. 6, e' inserito il seguente:
              Art.  6-bis  (Garanzia  patrimoniale).  - 1. Le risorse
          erogate   ai   partiti   ai   sensi  della  presente  legge
          costituiscono,  ai  sensi dell'art. 2740 del codice civile,
          garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni
          assunte   da   parte   dei  partiti  e  movimenti  politici
          beneficiari   delle  stesse.  I  creditori  dei  partiti  e
          movimenti  politici  di cui alla presente legge non possono
          pretendere  direttamente  dagli amministratori dei medesimi
          l'adempimento  delle  obbligazioni  del partito o movimento
          politico  se  non  qualora  questi ultimi abbiano agito con
          dolo o colpa grave.
              2.  Per  il  soddisfacimento  dei  debiti dei partiti e
          movimenti    politici   maturati   in   epoca   antecedente
          all'entrata  in vigore della presente legge e' istituito un
          fondo di garanzia alimentato dall'1 per cento delle risorse
          stanziate  per i fondi indicati all'art. 1. Le modalita' di
          gestione  e  funzionamento  del  fondo  sono  stabilite con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.".
              3.  La  disposizione  di cui al comma 2, lettera a), si
          applica anche per i giudizi e procedimenti in corso.
              4.  All'art.  6  della  legge 2 maggio 1974, n. 195, il
          primo ed il secondo periodo sono soppressi.».
              -  Il  testo  dell'art.  2740  del  codice civile e' il
          seguente:
              «Art.   2740   (Responsabilita'   patrimoniale).  -  Il
          debitore  risponde  dell'adempimento delle obbligazioni con
          tutti i suoi beni presenti e futuri.
              Le  limitazioni  della responsabilita' non sono ammesse
          se non nei casi stabiliti dalla legge.».
              - La legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante: «Bilancio
          di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 2006 e
          bilancio   pluriennale   per   il  triennio  2006-2008»  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2005, n.
          302, supplemento ordinario.
              -  Il  testo  dei  commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri»    e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          12 settembre  1988,  n.  214,  supplemento ordinario, e' il
          seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  comma 5  dell'art.  1  della  citata  legge
          3 giugno 1999, n. 157, si vedano le note alle premesse.