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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 273

((Definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti.))

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (in SO n.47, relativo alla G.U. 28/02/2006, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
Testo in vigore dal:  1-3-2006
aggiornamenti all'articolo

Art. 39-quaterdecies

(( (Modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n. 659
3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio 1974, n. 195) ))
((
1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, le parole: "i cinque milioni di lire, somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquantamila".
2. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, le parole: "è interrotto" sono sostituite dalle seguenti: "è comunque effettuato";
b) all'articolo 1, comma 6, il quarto periodo è soppresso;
c) all'articolo 1, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi";
d) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis. (Garanzia patrimoniale). - 1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente legge è istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziate per i fondi indicati all'articolo 1. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera d), si applica anche per i giudizi e procedimenti in corso.
4. All'articolo 6 della legge 2 maggio 1974, n. 195, il primo ed il secondo periodo sono soppressi.
))