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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2006, n. 315

Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/3/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 19-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,
e in particolare il comma 2, che prevede che, per il coordinamento in
materia di valutazione e controllo strategico  nelle  amministrazioni
dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un
apposito Comitato tecnico-scientifico; 
  Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in 
  particolare, l'articolo 29 che prevede, al comma 1, una riduzione 
  della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche 
  per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento 
  e, al comma 2,  il  riordino  di  tali  organismi,  anche  mediante
soppressione o accorpamento delle strutture; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  3
agosto 2006, con il  quale  sono  stati  nominati  i  componenti  del
Comitato tecnico-scientifico di cui al citato articolo 7 del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, operando  la  riduzione  prevista
dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Ritenuto  di  provvedere  al   riordino   del   predetto   Comitato
tecnico-scientifico; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 ottobre 2006; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2006; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 novembre 2006; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per  le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                      Il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
              Riordino del Comitato tecnico-scientifico 
  1. Il Comitato  tecnico-scientifico  per  il  controllo  strategico
nelle amministrazioni dello Stato, di seguito denominato: «Comitato»,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  ai  sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  286,  e'
composto da un Presidente e da tre membri. 
  2. I componenti sono scelti, nel rispetto  del  principio  di  pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne,  tra  professori   universitari,
magistrati amministrativi,  contabili  ed  ordinari,  avvocati  dello
Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro  con  almeno
quindici anni di iscrizione  nell'albo  professionale,  dirigenti  di
prima fascia dello Stato e dirigenti delle pubbliche  amministrazioni
di livello equivalente  in  base  ai  rispettivi  ordinamenti  o  tra
esperti di chiara fama, anche stranieri, nelle materie oggetto  delle
attivita' del Comitato. 
  3. I componenti restano in carica fino alla scadenza del termine di
durata del Comitato, ferma restando l'applicazione dell'articolo  31,
comma 4, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  possono  essere
confermati una sola volta, nel  caso  di  proroga  della  durata  del
Comitato ai sensi dell'articolo 3. 
                                                                ((1)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma  14)  che
"Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo  1  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  12  dicembre  2006,  n.  315   e'
soppresso".