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LEGGE 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/9/1988. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2021)
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Testo in vigore dal:  16-9-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 31

(Consiglieri ed esperti)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303))
.
((5))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303))
.
((5))
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303))
.
((5))
4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303))
.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 ha disposto (con l'art. 12, comma 5) che l'abrogazione del commi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo "ha effetto dalla data di emanazione degli atti del Presidente che fissano i criteri e limiti di cui all'articolo 9, comma 2, ed il contingente di cui al comma 5 del medesimo articolo 9".