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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2006, n. 315

Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/3/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal: 2-3-2007
al: 18-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,
e in particolare il comma 2, che prevede che, per il coordinamento in
materia di valutazione e controllo strategico  nelle  amministrazioni
dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un
apposito Comitato tecnico-scientifico; 
  Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in 
  particolare, l'articolo 29 che prevede, al comma 1, una riduzione 
  della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche 
  per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento 
  e, al comma 2,  il  riordino  di  tali  organismi,  anche  mediante
soppressione o accorpamento delle strutture; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  3
agosto 2006, con il  quale  sono  stati  nominati  i  componenti  del
Comitato tecnico-scientifico di cui al citato articolo 7 del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, operando  la  riduzione  prevista
dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Ritenuto  di  provvedere  al   riordino   del   predetto   Comitato
tecnico-scientifico; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 ottobre 2006; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2006; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 novembre 2006; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per  le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                      Il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
              Riordino del Comitato tecnico-scientifico 
  1. Il Comitato  tecnico-scientifico  per  il  controllo  strategico
nelle amministrazioni dello Stato, di seguito denominato: «Comitato»,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  ai  sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  286,  e'
composto da un Presidente e da tre membri. 
  2. I componenti sono scelti, nel rispetto  del  principio  di  pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne,  tra  professori   universitari,
magistrati amministrativi,  contabili  ed  ordinari,  avvocati  dello
Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro  con  almeno
quindici anni di iscrizione  nell'albo  professionale,  dirigenti  di
prima fascia dello Stato e dirigenti delle pubbliche  amministrazioni
di livello equivalente  in  base  ai  rispettivi  ordinamenti  o  tra
esperti di chiara fama, anche stranieri, nelle materie oggetto  delle
attivita' del Comitato. 
  3. I componenti restano in carica fino alla scadenza del termine di
durata del Comitato, ferma restando l'applicazione dell'articolo  31,
comma 4, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  possono  essere
confermati una sola volta, nel  caso  di  proroga  della  durata  del
Comitato ai sensi dell'articolo 3. 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni,
          recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri» (pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              - L'art.  7  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          286  («Riordino  e potenziamento dei meccanismi e strumenti
          di  monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e
          dei  risultati  dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59»), abrogato dal presente decreto, istituiva presso la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri una banca dati delle
          direttive  annuali  dei  Ministri  e  degli  indicatori  di
          efficacia,  efficienza, economicita' (comma 1), un comitato
          tecnico-scientifico  per  il  coordinamento  in  materia di
          valutazione  e  controllo  strategico nelle amministrazioni
          dello  Stato  (comma  2)  e  un osservatorio sui sistemi di
          controllo  interno  nelle  amministrazioni pubbliche (comma
          3).
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 58, della
          legge  23 dicembre  2005, n. 266, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria 2006)» pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302:
              «58.   Le   somme   riguardanti  indennita',  compensi,
          gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
          corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
          e   controllo,   consigli   di   amministrazione  e  organi
          collegiali  comunque  denominati,  presenti nelle pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  e  negli enti da queste ultime controllati,
          sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
          importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 29 del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il
          rilancio  economico  e  sociale,  per  il contenimento e la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
          convertito  in  legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
          legge  4 agosto  2006,  n.  248,  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale   11 agosto  2006,  n.  186,  come  ulteriormente
          modificato dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262:
              «Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma 1,  della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  le  necessarie  misure  di
          adeguamento  ai  nuovi  limiti  di spesa. Tale riduzione si
          aggiunge  a  quella  prevista  dall'art. 1, comma 58, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
          degli organismi;
                e-bis) indicazione  di  un  termine  di  durata,  non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter) previsione  di  una  relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri;
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Gli  organismi  non  individuati  dai provvedimenti
          previsti  dai  commi 2  e  3 entro centottanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
          soppressi.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.   Le   disposizioni  del  presente  articolo non  si
          applicano  agli  organi  di  direzione,  amministrazione  e
          controllo.».
          Note all'art. 1:
              - Per  l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n. 286, vedi nelle note alle premesse.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  31, comma 4, della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni,
          recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri» (pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214):
              «4.  I  decreti  di conferimento di incarico ad esperti
          nonche'  quelli  relativi  a  dipendenti di amministrazioni
          pubbliche   diverse  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  o  di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o
          equiparata,  in  posizione di fuori ruolo o di comando, ove
          non  siano  confermati  entro  tre  mesi dal giuramento del
          Governo, cessano di avere effetto.».