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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ((e disposizioni diverse)).

note: Entrata in vigore del decreto: 28-12-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in SO n.48, relativo alla G.U. 26/02/2007, n.47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2018)
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Testo in vigore dal: 1-3-2017
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al  fine  di
consentire una piu' concreta  e  puntuale  attuazione  dei  correlati
adempimenti,  nonche'  di  conseguire  riduzioni  di  spesa  per   le
pubbliche amministrazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2006; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
  Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro 
 
  1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004,  n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
gia' prorogati al 31 dicembre 2006 dall'articolo 8 del  decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla  legge
23 febbraio 2006, n. 51, sono ulteriormente differiti al 31  dicembre
2007. 
  2.  Per  garantire  la  continuita'  assistenziale  e  fronteggiare
l'emergenza  nel  settore  infermieristico  e  tecnico,  il   termine
previsto dall'articolo  6-quinquies  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26,  e'  prorogato  al  31  maggio  2007,  in  attesa  della
definizione di tali prestazioni e  nel  rispetto  delle  disposizioni
recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti
del  Servizio  sanitario  nazionale  dai  provvedimenti  di   finanza
pubblica. (4) 
  3.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  28,   comma   1,   del
decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogate al
30  aprile  2007  limitatamente  all'assunzione  di   personale   del
Ministero degli affari esteri. 
  4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro  posti
di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24
del 27 marzo 1998,  e  la  graduatoria  del  concorso  per  titolo  a
centosettantatre posti di  vigile  del  fuoco,  indetto  con  decreto
direttoriale in data  5  novembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 92  del  20  novembre  2001,  sono
prorogate fino al 31 dicembre 2007. (5) 
  4-bis. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  3-quinquies  del
decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, limitatamente agli scrutini  per
la promozione a dirigente superiore, le disposizioni di cui al  comma
3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si
applicano alle promozioni da conferire con decorrenza  successiva  al
((31 dicembre 2017)). 
  5. In attesa del riordino del Consiglio  nazionale  delle  ricerche
(CNR),  i  direttori  degli  istituti  del  predetto  Ente,  di   cui
all'articolo 14 del  decreto  legislativo  4  giugno  2003,  n.  127,
restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino  a  tale
data, le procedure concorsuali  destinate  al  rinnovo  dei  predetti
incarichi. 
  6. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  luglio  2003,  n.
170, le parole: "anno 2006" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "anno
2009". 
  6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006,  di  cui  all'articolo  16,
comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246,  e'  differito  al  31
dicembre 2007 senza oneri aggiuntivi per il bilancio  dello  Stato  e
nel rispetto dei  vincoli  previsti  dalla  legislazione  vigente  in
materia di trattamento economico del personale in mobilita'. 
  6-ter. Nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente
in materia di assunzioni nel pubblico impiego,  il  termine  previsto
dall'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n.  246,  e'
prorogato al 31 dicembre 2012 per il personale gia'  alle  dipendenze
dell'ente  CONI,  alla  data  del  7  luglio  2002,  transitato  alle
dipendenze della CONI Servizi  spa,  ai  sensi  del  decreto-legge  8
luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 2002, n. 178, attualmente distaccato  in  servizio  presso  le
Federazioni sportive nazionali, che successivamente al passaggio alle
dipendenze delle Federazioni  risultasse  in  esubero  a  seguito  di
ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da  procedure  di
mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, ferma restando
per tale personale la possibilita'  di  ripristino  del  rapporto  di
lavoro con CONI Servizi spa, sulla base di specifiche  pattuizioni  o
norme contrattuali. 
  6-quater. Sono prorogati fino al 31 dicembre  2007  i  comandi  del
personale appartenente all'Istituto Poligrafico e Zecca  dello  Stato
spa. 
  6-quinquies. In relazione a quanto disposto dal comma  6-quater  e'
autorizzata la spesa di 700.000 euro per  l'anno  2007.  Al  relativo
onere    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al  Fondo  per  gli  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6-sexies. All'articolo 1, comma 619, primo periodo, della legge  27
dicembre 2006, n. 296, le parole da: "In attesa dell'emanazione" fino
a: "comma 618" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento di cui
al comma 618 e' emanato entro il 31 dicembre 2007.  In  attesa  della
sua emanazione" e, dopo le parole: "candidati  del  citato  concorso,
compresi" sono inserite le seguenti: ", successivamente  alla  nomina
dei candidati ammessi pleno jure,". 
  6-septies. Fino al 31  dicembre  2016,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo
presso  gli  organi  costituzionali,  presso  gli   uffici   di   cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni,  nonche'  presso  gli  uffici  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  continua  ad  applicarsi  la
disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e  successive
modificazioni. Al medesimo personale, e fino alla predetta data,  non
si applicano, altresi', il limite di cui all'ultimo periodo del comma
1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,
e la disposizione di cui  al  comma  3  del  medesimo  articolo  133.
(12)(13) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 3 agosto 2007, n. 120 ha disposto (con l'art. 4, comma  1)che
"al fine di consentire la continuita` del  ricorso  alle  prestazioni
aggiuntive degli infermieri e  dei  tecnici  sanitari  di  radiologia
medica,  nel  rispetto  delle  disposizioni  recate  in  materia   di
contenimento  delle  spese  di  personale  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica, il termine
del 31 maggio 2007, previsto dal comma 2 del  presente  articolo,  e`
differito fino alla definizione della disciplina di tali  prestazioni
aggiuntive nell'ambito del contratto collettivo nazionale di comparto
2006-2009 e non oltre la data di  entrata  in  vigore  del  contratto
medesimo". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 24-bis)  che
"il termine di cui al comma 4 del presente  articolo,  relativo  alla
graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di  vigile  del  fuoco,
indetto con decreto  direttoriale  6  marzo  1998,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998,  e'
differito di dodici mesi". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
388) che e' fissato al 30 giugno 2013  il  termine  di  scadenza  dei
termini e dei regimi giuridici di cui al comma 6-septies del presente
articolo. 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 3/8/2013, n. 181)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che il termine previsto dal comma
6-septies del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2013: 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effetto dal 1 luglio 2013.