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DECRETO LEGISLATIVO 7 novembre 2006, n. 289

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2006
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Testo in vigore dal: 21-12-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi costituzionali concernenti lo
statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Visto il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista  dall'articolo  107,  primo  comma,  del  citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con  i  Ministri dello sviluppo economico, per le politiche europee e
dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
Testo 9 ottobre 2006
Modificazioni  all'articolo  1-bis  del  decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), in
        materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

  1.  All'articolo  1-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26  marzo  1977, n. 235, come introdotto dall'articolo 11 del decreto
legislativo  11  novembre  1999,  n.  463, sono apportate le seguenti
modifiche:
   a) i commi 1 e 2 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
    "1.  Spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
rispettivo territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 01 e nel
rispetto  degli  obblighi comunitari, l'esercizio delle funzioni gia'
esercitate  dallo  Stato  in  materia  di  grandi derivazioni a scopo
idroelettrico.
    2.  In  relazione  a  quanto  disposto  dal  comma  1,  con legge
provinciale,  nel  rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento
comunitario   e  degli  accordi  internazionali,  dell'articolo  117,
secondo  comma, della Costituzione, nonche' dei principi fondamentali
delle  leggi  dello Stato, sono disciplinate le grandi derivazioni di
acque pubbliche a scopo idroelettrico.";
    b) l'ultimo periodo del comma 14 e' soppresso;
    c) dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
  "15-bis.  Le  concessioni diverse da quelle previste dai commi 14 e
15  scadono  alla  data  risultante  dai  rispettivi provvedimenti di
concessione.";
    d)  nel  comma  16  le  parole:  "nel rispetto dei principi della
legislazione  statale  e  degli obblighi comunitari." sono sostituite
dalla seguenti: "nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, della
Costituzione,  nonche'  dei  principi  fondamentali delle leggi dello
Stato e degli obblighi comunitari.";
    e) i commi 3, 5, e da 6 a 12 sono abrogati.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 7 novembre 2006

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
                              Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              -   L'art.   87,   comma quinto,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Il  decreto  legislativo  11 novembre  1999,  n. 463
          (Norme  di  attuazione dello statuto speciale della regione
          Trentino-Alto  Adige in materia di demanio idrico, di opere
          idrauliche  e  di concessioni di grandi derivazioni a scopo
          idroelettrico,   produzione   e  distribuzione  di  energia
          elettrica)  e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          10 dicembre 1999, n. 289.
              -  Il  testo  del primo comma dell'art. 107 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto 1972, n. 670
          (Approvazione  del  testo  unico delle leggi costituzionali
          concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
          - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972,
          n. 301) e' il seguente:
              "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due  del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.".
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto del
          Presidente  della Repubbica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di
          attuazione    dello    statuto   speciale   della   regione
          Trentino-Alto  Adige in materia di energia pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  31  maggio  1977,  n.  146), come
          modificato dal presente decreto:
              "Art.  1-bis.  -  1.  Spetta  alle Province autonome di
          Trento  e di Bolzano, per il rispettivo territorio, secondo
          quanto  disposto dall'art. 01 e nel rispetto degli obblighi
          comunitari,  l'esercizio  delle  funzioni  gia'  esercitate
          dallo  Stato  in  materia  di  grandi  derivazioni  a scopo
          idroelettrico.
              2.  In  relazione  a  quanto  disposto dal comma 1, con
          legge  provinciale,  nel  rispetto degli obblighi derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e     degli    accordi
          internazionali,   dell'art.   117,   secondo  comma,  della
          Costituzione, nonche' dei principi fondamentali delle leggi
          dello  Stato,  sono  disciplinate  le grandi derivazioni di
          acque pubbliche a scopo idroelettrico.
              3. (Abrogato).
              4.   Gli  organi  statali  competenti  consegnano  alla
          Provincia  interessata,  entro  il  31 dicembre  1999,  gli
          archivi  e  i documenti degli uffici statali concernenti le
          concessioni  di  grande derivazione a scopo idroelettrico e
          le  opere  ad esse funzionali interessanti il territorio di
          ciascuna  Provincia;  si  applicano  in tal caso, in quanto
          compatibili, le disposizioni di cui all'art. 30 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
              5. - 12. (Abrogati).
              13.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal comma 2, al
          concessionario  uscente  spetta un'indennita' stabilita con
          le  modalita'  e  i  criteri  di  cui all'art. 25 del regio
          decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
              14.  Salvo  quanto disposto dal comma 15 le concessioni
          per  le  grandi  derivazioni a scopo idroelettrico scadute,
          entro   il   31 dicembre   1998   sono  prorogate  fino  al
          31 dicembre  2001  e  i titolari di concessione interessati
          proseguono  l'attivita'  senza  necessita'  di  alcun  atto
          amministrativo  dandone  comunicazione alla amministrazione
          concedente nonche' alla provincia interessata entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          articolo.
              15.  Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. e quelle
          scadute  o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate
          alle  aziende  o  societa'  degli  enti  locali  per grandi
          derivazioni  a  scopo  idroelettrico scadono il 31 dicembre
          2010  ovvero sono prorogate alla medesima data. Resta fermo
          quanto  previsto  dalle  convenzioni  in  atto  tra  ENEL e
          Province   autonome   in   materia   di  subingresso  nella
          titolarita'  di concessioni idroelettriche e nell'esercizio
          dei    relativi    impianti    acquisiti    dall'ENEL    da
          autoproduttori,  prescindendo  dai  compiti  affidati dalle
          medesime convenzioni al soppresso Comitato di coordinamento
          delle  attivita'  elettriche di cui all'art. 9 del presente
          decreto  nel  testo  previgente  alle  modifiche introdotte
          dall'art.  18  del  decreto  di  approvazione  del presente
          articolo.
              15-bis.  Le  concessioni diverse da quelle previste dai
          commi 14  e  15 scadono alla data risultante dai rispettivi
          provvedimenti di concessione.
              16.  I  proventi  derivanti  dall'utilizzo  delle acque
          pubbliche,  ivi  compresi i canoni demaniali di concessione
          di  grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla
          provincia  competente  per  territorio.  Le  concessioni di
          grande  derivazione  a  scopo idroelettrico, ivi compresi i
          canoni  demaniali  di  concessione,  sono  disciplinati con
          legge  provinciale  nel  rispetto  dell'art.  117,  secondo
          comma,    della    Costituzione,   nonche'   dei   principi
          fondamentali  delle  leggi  dello  Stato  e  degli obblighi
          comunitari.".