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DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/12/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2001)
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  • Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,
    n. 381, in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di opere
    idrauliche
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  • orig.
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  • 6
  • 7
  • 8
  • Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977,
    n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • Abrogazioni
  • 20
  • Disposizioni finali
  • 21
Testo in vigore dal:  25-12-1999

Art. 11

Introduzione dell'articolo 1-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente la delega delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2000 è delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni statali in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
2. Con effetto dalla data di cui al comma 1 le province succedono allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni delegate in atto con i concessionari, ivi compresa l'acquisizione in proprietà, ove prevista dalla legge, delle opere di raccolta, adduzione, regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico.
3. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, secondo e terzo comma, e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
4. Gli organi statali competenti consegnano alla provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le opere ad esse funzionali interessanti il territorio di ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
5. Ai fini di un ordinato esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1 decadono di diritto le domande, e relative varianti, per il rilascio, la proroga o il rinnovo di concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico presentate agli organi competenti, per le quali non sia stato disposto e comunicato il provvedimento finale entro la data di entrata in vigore del presente articolo. Tuttavia è in facoltà della provincia competente autorizzare il proseguimento dell'esercizio provvisorio degli impianti, con l'indicazione di specifici termini ai fini della attivazione delle procedure di cui ai commi seguenti.
6. Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ogni soggetto, purché in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari, può chiedere alla provincia competente il rilascio della medesima concessione a condizione che presenti un programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonché un programma di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza.
7. In presenza di una o più richieste, la provincia competente ne valuta l'idoneità e provvede a notificare il contenuto di quella ritenuta migliore al concessionario. Tale notifica ha valore di preavviso di disdetta della concessione in scadenza. Il concessionario, entro tre mesi dal ricevimento del preavviso di disdetta, ove non abbia presentato un proprio programma per migliorare la produttività dell'impianto e le caratteristiche ambientali e paesaggistiche di produzione, può comunicare alla provincia competente il proprio impegno alla realizzazione di un programma avente contenuto identico o migliorativo rispetto a quello giudicato migliore. La mancata comunicazione determina la rinuncia al rinnovo della concessione.
8. La facoltà spettante al concessionario uscente ai sensi del comma 7 spetta altresì agli enti di cui all'articolo 10 e alle aziende o società degli enti locali come individuate dall'articolo 1 del presente decreto, anche nel caso in cui i programmi da essi eventualmente presentati non siano risultati i migliori.
9. La provincia competente, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, rilascia la concessione, per un periodo trentennale, preferendo, a parità di condizioni, il precedente concessionario, tranne nel caso in cui la detta parità di condizioni si verifichi rispetto al programma o all'impegno presentato ai sensi dei commi da 6 a 8 dagli enti di cui all'articolo 10 o dalle aziende o società degli enti locali come individuate ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.
10. Nel caso di parità di condizioni, anche per effetto di quanto disposto dai commi 7 e 8, tra i programmi o gli impegni degli enti di cui all'articolo 10 o delle società o aziende degli enti locali di cui all'articolo 1 del presente decreto e del precedente concessionario, la provincia competente assegna agli stessi un nuovo termine entro il quale presentare un programma ulteriormente migliorativo sotto i profili paesaggistici, ambientale e del deflusso ad uso idropotabile e itticolturale rispetto a quello che i soggetti medesimi avevano assunto l'impegno di attuare. Nell'atto di assegnazione del nuovo termine la provincia competente indica altresì i criteri per la valutazione del predetto programma.
11. La provincia competente rilascia la concessione al soggetto che abbia presentato il programma di miglioramento paesaggisticoambientale e di deflussi ad uso idropotabile ed itticolturale migliore in conformità al parere di tre qualificati soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente dal presidente della provincia competente e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il terzo indicato d'intesa tra il presidente della provincia e il Ministro stessi, ovvero, in caso di mancata intesa, indicato dal presidente del tribunale di Trento o di Bolzano secondo la rispettiva competenza territoriale. Le determinazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono assunte di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
12. Nei casi diversi dal comma 6, compreso il caso di decadenza, rinuncia o revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 9, la provincia competente indice gara pubblica per l'attribuzione della concessione. Nei casi diversi rispetto alla decadenza, rinuncia o revoca, la gara è indetta non oltre cinque anni antecedenti la scadenza. La provincia competente individua il soggetto vincitore della gara pubblica, ne dà comunicazione agli interessati e trasmette il programma presentato dal soggetto risultato vincitore agli enti di cui all'articolo 10 ovvero alle aziende o alle società degli enti locali, come individuate nell'articolo 1 del presente decreto. I predetti enti e società hanno diritto di comunicare alla provincia competente entro i tre mesi successivi alla data di ricevimento della comunicazione il proprio impegno alla realizzazione di un programma avente contenuto identico o migliorativo rispetto a quello giudicato più idoneo. La provincia competente rilascia la concessione preferendo a parità di condizioni gli enti di cui all'articolo 10 ovvero le aziende o le società degli enti locali come individuate nell'articolo 1 del presente decreto. La provincia determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari, i parametri di aumento della energia prodotta e della potenza installata nonché le modalità di valutazione degli aspetti di natura paesaggistica ed ambientale concernente le procedure di cui ai commi 6, 7, 9, 10 e 11 e al presente comma.
13. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, al concessionario uscente spetta un'indennità stabilita con le modalità e i criteri di cui all'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
14. Salvo quanto disposto dal comma 15 le concessioni per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute, entro il 31 dicembre 1998 sono prorogate fino al 31 dicembre 2001 e i titolari di concessione interessati proseguono l'attività senza necessità di alcun atto amministrativo dandone comunicazione alla amministrazione concedente nonché alla provincia interessata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Il termine quinquennale di cui al comma 6 è ridotto a dodici mesi.
15. Le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. e quelle scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate alle aziende o società degli enti locali per grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre 2010 ovvero sono prorogate alla medesima data.
Resta fermo quanto previsto dalle convenzioni in atto tra Enel e province autonome in materia di subingresso nella titolarità di concessioni idroelettriche e nell'esercizio dei relativi impianti acquisiti dall'Enel da autoproduttori, prescindendo dai compiti affidati dalle medesime convenzioni al soppresso Comitato di coordinamento delle attività elettriche di cui all'articolo 9 del presente decreto nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 18 del decreto di approvazione del presente articolo.
16. I proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla provincia competente per territorio. Le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi compresi i canoni demaniali di concessione, sono disciplinati con legge provinciale nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari.".
Note all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 1 del D.P.R. n. 235/1997 è riportato nell'art. 10 del presente decreto.
- Il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 16 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, è riportato nelle note all'art. 4.
- L'art. 19-bis del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, è stato introdotto dall'art. 8 del presente decreto.
- Il testo dell'art. 30 del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, è riportato nelle note all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 10 del citato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, v. nelle note all'art. 19.
- L'art. 25 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è il seguente:
"Art. 25. - Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento.
Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque.
Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma, lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza.
Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.
Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione".
- Il testo dell'art. 9 del citato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, nella sua formulazione originaria, era il seguente:
"Art. 9. - Al fine di coordinare le esigenze nazionali e quelle provinciali, provvedendo al fabbisogno territoriale con la più razionale utilizzazione delle risorse locali attribuite alle provincie e agli enti locali rispettivamente ai sensi del primo e del quarto comma dell'art. 13 dello statuto e relative norme di attuazione, è costituito presso il Commissariato del Governo territorialmente competente un comitato di coordinamento delle attività elettriche, composto da tre rappresentanti dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i quali almeno uno designato dall'Enel, e tre rappresentanti della provincia interessata nominati dalla rispettiva giunta provinciale, tra i quali almeno uno designato dagli enti locali che esercitano attività elettriche.
Nello stesso modo si provvede alla nomina dei membri supplenti.
Per raggiungere le finalità di cui al primo comma:
a) fra le imprese degli enti locali, tra queste e l'Enel ed i soggetti indicati nei numeri 6 ed 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono ammessi cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica secondo le previsioni di un programma di interscambio a livello provinciale;
b) per energia elettrica accedente il fabbisogno, prodotta dagli enti ed imprese diversi dall'Enel, di cui al n. 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, si intende l'energia eccedente il fabbisogno territoriale complessivo compreso nel programma di interscambio, deliberato dal comitato di coordinamento. Per tale energia resta fermo quanto disposto dall'art. 10, punto 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 342. L'energia utilizzata ai sensi dell'art. 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, dalle imprese autoproduttrici fuori del territorio provinciale è considerata compresa nel fabbisogno delle imprese stesse.
Il comitato di coordinamento delibera in particolare in ordine:
1) al programma del fabbisogno territoriale;
2) al piano tecnico di interconnessione delle reti elettriche nonché a proposte relative ad eventuali interconnessioni delle reti tra le due province;
3) al programma e, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia, alle condizioni tecniche ed economiche dell'interscambio di cui al comma precedente, anche ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonché per soddisfare eventuali richieste dell'Enel, di cui all'art. 12 dello stesso decreto; in quest'ultima ipotesi il prezzo dell'energia corrisponde a quello determinato per l'energia fornita in attuazione del programma di interscambio. Delibera anche su eventuali scambi o acquisti di energia con imprese elettriche diverse da quelle di cui alla lettera a) del comma precedente.
Le autorizzazioni previste dagli articoli 7, salvi gli impianti relativi a concessioni di piccole derivazioni idroelettriche, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342, possono essere concesse se compatibili con le previsioni di sviluppo deliberate dal comitato di cui al primo comma.
Le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono comunicate al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e rese vincolanti a tutti gli effetti mediante decreto dello stesso Ministro da pubblicare nel bollettino ufficiale della regione e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le disposizioni del penultimo ed ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono estese agli enti locali delle province di Trento e di Bolzano.
Le comunicazioni di cui agli articoli 8 e 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono effettuate anche alla provincia competente, alla quale l'Enel comunica i dati relativi alla sua attività nel territorio. La provincia comunica all'Enel i dati relativi alle attività elettriche ai sensi dell'art. 13 dello statuto e delle disposizioni del presente decreto.
L'attuazione del presente articolo è subordinata all'approvazione del piano provinciale di cui all'art. 2 o alla costituzione dell'azienda provinciale di cui all'art. 10".