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DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2006, n. 267

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, in materia di demanio e patrimonio.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/11/2006
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 3-11-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n. 3, che ha
approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n.
250,  recante  norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale per la
Sardegna;
  Vista   la   proposta   della   Commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3
del  1948,  nonche'  il  parere del consiglio regionale della regione
Sardegna;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con   i   Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della  difesa,
dell'interno e per i beni e le attivita' culturali;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. L'ultimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e' abrogato.
  2.  Ferme  restando  le competenze dello Stato relative alla tutela
dei   beni  di  interesse  storico,  artistico  ed  archeologico,  in
esecuzione  dell'articolo  14 dello Statuto di autonomia, con elenchi
redatti  ai  sensi  dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, sono periodicamente identificati i
beni  demaniali  e  patrimoniali pervenuti allo Stato successivamente
alla  data  di  entrata in vigore dello statuto di autonomia che sono
trasferiti alla regione.
  3.  Una  commissione  paritetica, composta da un rappresentante del
Ministero  per i beni e le attivita' culturali, un rappresentante del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze e due rappresentanti della
regione,  individua,  ai  fini della predisposizione degli elenchi di
cui  al  comma  2, i beni immobili di interesse storico, artistico ed
archeologico  da trasferire alla regione stessa. Detti beni entrano a
far  parte  del  demanio  della  regione. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo  826 del codice civile in ordine alle cose di interesse
storico,  archeologico,  paletnologico, paleontologico e artistico da
chiunque  e  in  qualunque  modo ritrovati. Su tali cose, quanto alla
loro successiva appartenenza, si pronuncia la suddetta Commissione.
  4.  I  beni facenti parte del patrimonio indisponibile sono esclusi
dal  trasferimento  alla  regione, effettuato secondo le disposizioni
del  presente  articolo, fino a quando perduri la loro destinazione a
servizi di competenza statale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 settembre 2006
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Parisi, Ministro della difesa
                              Amato, Ministro dell'interno
                              Rutelli,  Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
          Avvertenza:
              - Il   testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
          1949,  n.  250,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
          maggio 1949, n. 121, supplemento ordinario.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87   della   Costituzione,  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - Il  testo  dell'art.  56,  primo  comma,  della legge
          costituzionale  26  febbraio  1948,  n. 3, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  9  marzo  1948, n. 58, e' il seguente:
          "Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal
          Governo  della  Repubblica  e  dall'Alto commissario per la
          Sardegna  sentita la consulta regionale, proporra' le norme
          relative  al  passaggio  degli uffici e del personale dallo
          Stato  alla  regione,  nonche'  le  norme di attuazione del
          presente statuto.".
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  39  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  19 maggio  1949, n. 250, come modificato
          dal presente decreto, e' il seguente:
              "Art.  39.  -  Per la consegna dei beni dello Stato che
          passano  alla  Regione,  da  effettuarsi con decorrenza dal
          1° gennaio 1950, compresi i redditi che matureranno da tale
          data,  le  Intendenze  di  finanza  di  Cagliari,  Nuoro  e
          Sassari,  ciascuna  per  il  territorio  di sua competenza,
          entro  tre  mesi  dalla costituzione della giunta regionale
          compileranno:
                a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico;
                b) un  elenco  dei  beni  immobili patrimoniali dello
          Stato.
              Dagli  elenchi  saranno  esclusi  i  beni  del  demanio
          marittimo nonche' le strade statali e relative pertinenze e
          i  beni  demaniali  e  patrimoniali  connessi  a servizi di
          competenza   statale   e   a  monopoli  fiscali  o  in  uso
          all'Amministrazione    militare.    Gli   elenchi   stessi,
          convalidati   dal   Ministro   per   le   finanze,  saranno
          sottoposti,  a cura delle Intendenze, alla formalita' della
          trascrizione  ipotecaria  e  costituiranno  titolo  per  la
          voltura  catastale  da  effettuarsi  dopo  l'immissione  in
          possesso degli immobili.
              Pure in pendenza della formale esecuzione della voltura
          catastale   passeranno  alla  Regione  con  decorrenza  dal
          1° gennaio   1950   tutti   gli  oneri  gravanti  sui  beni
          trasferiti  alla  Regione  stessa,  comprese le imposte e i
          tributi fondiari di qualsiasi natura.".
              - Il  testo  dell'art.  826  del  codice  civile, e' il
          seguente:
              "Art. 826 (Patrimonio dello Stato, delle province e dei
          comuni).  - I beni appartenenti allo Stato, alle province e
          ai  comuni,  i  quali  non  siano  della  specie  di quelli
          indicati   dagli   articoli precedenti,   costituiscono  il
          patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e
          dei  comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello
          Stato  le  foreste  che  a  norma  delle  leggi  in materia
          costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere,
          le cave e torbiere quando la disponibilita' ne e' sottratta
          al  proprietario  del  fondo,  le cose d'interesse storico,
          archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da
          chiunque  e  in  qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i
          beni   costituenti  la  dotazione  della  Presidenza  della
          Repubblica,  le  caserme,  gli  armamenti,  gli  aeromobili
          militari e le navi da guerra.
              Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o,
          rispettivamente,  delle  province  e dei comuni, secondo la
          loro  appartenenza,  gli edifici destinati a sede di uffici
          pubblici,  con  i loro arredi, e gli altri beni destinati a
          pubblico servizio.".