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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1949, n. 250

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/2016)
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Testo in vigore dal:  3-11-2006
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Art. 39


Per la consegna dei beni dello Stato che passano alla Regione, da effettuarsi con decorrenza dal 1 gennaio 1950, compresi i redditi che matureranno da tale data, le Intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro e Sassari, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro tre mesi dalla costituzione della Giunta regionale compileranno:
a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico;
b) un elenco dei beni immobili patrimoniali dello Stato.
Dagli elenchi saranno esclusi i beni del demanio marittimo nonché le strade statali e relative pertinenze e i beni demaniali e patrimoniali connessi a servizi di competenza statale e a monopoli fiscali o in uso all'Amministrazione militare.
Gli elenchi stessi, convalidati dal Ministro per le finanze, saranno sottoposti, a cura, delle Intendenze, alla formalità della trascrizione ipotecaria e costituiranno titolo per la voltura catastale, da effettuarsi dopo l'immissione in possesso degli immobili.
Pure in pendenza della formale esecuzione della voltura catastale, passeranno alla Regione con decorrenza dal 1 gennaio 1950 tutti gli oneri gravanti sui beni trasferiti alla Regione stessa, comprese le imposte e i tributi fondiari di qualsiasi natura.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 SETTEMBRE 2006, N. 267))