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DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2006, n. 267

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, in materia di demanio e patrimonio.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/11/2006
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Testo in vigore dal: 3-11-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n. 3, che ha
approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n.
250,  recante  norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale per la
Sardegna;
  Vista   la   proposta   della   Commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3
del  1948,  nonche'  il  parere del consiglio regionale della regione
Sardegna;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con   i   Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della  difesa,
dell'interno e per i beni e le attivita' culturali;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. L'ultimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e' abrogato.
  2.  Ferme  restando  le competenze dello Stato relative alla tutela
dei   beni  di  interesse  storico,  artistico  ed  archeologico,  in
esecuzione  dell'articolo  14 dello Statuto di autonomia, con elenchi
redatti  ai  sensi  dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, sono periodicamente identificati i
beni  demaniali  e  patrimoniali pervenuti allo Stato successivamente
alla  data  di  entrata in vigore dello statuto di autonomia che sono
trasferiti alla regione.
  3.  Una  commissione  paritetica, composta da un rappresentante del
Ministero  per i beni e le attivita' culturali, un rappresentante del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze e due rappresentanti della
regione,  individua,  ai  fini della predisposizione degli elenchi di
cui  al  comma  2, i beni immobili di interesse storico, artistico ed
archeologico  da trasferire alla regione stessa. Detti beni entrano a
far  parte  del  demanio  della  regione. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo  826 del codice civile in ordine alle cose di interesse
storico,  archeologico,  paletnologico, paleontologico e artistico da
chiunque  e  in  qualunque  modo ritrovati. Su tali cose, quanto alla
loro successiva appartenenza, si pronuncia la suddetta Commissione.
  4.  I  beni facenti parte del patrimonio indisponibile sono esclusi
dal  trasferimento  alla  regione, effettuato secondo le disposizioni
del  presente  articolo, fino a quando perduri la loro destinazione a
servizi di competenza statale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 settembre 2006
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Parisi, Ministro della difesa
                              Amato, Ministro dell'interno
                              Rutelli,  Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n. 3, che ha
approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n.
250,  recante  norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale per la
Sardegna;
  Vista   la   proposta   della   Commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3
del  1948,  nonche'  il  parere del consiglio regionale della regione
Sardegna;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con   i   Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della  difesa,
dell'interno e per i beni e le attivita' culturali;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. L'ultimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e' abrogato.
  2.  Ferme  restando  le competenze dello Stato relative alla tutela
dei   beni  di  interesse  storico,  artistico  ed  archeologico,  in
esecuzione  dell'articolo  14 dello Statuto di autonomia, con elenchi
redatti  ai  sensi  dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, sono periodicamente identificati i
beni  demaniali  e  patrimoniali pervenuti allo Stato successivamente
alla  data  di  entrata in vigore dello statuto di autonomia che sono
trasferiti alla regione.
  3.  Una  commissione  paritetica, composta da un rappresentante del
Ministero  per i beni e le attivita' culturali, un rappresentante del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze e due rappresentanti della
regione,  individua,  ai  fini della predisposizione degli elenchi di
cui  al  comma  2, i beni immobili di interesse storico, artistico ed
archeologico  da trasferire alla regione stessa. Detti beni entrano a
far  parte  del  demanio  della  regione. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo  826 del codice civile in ordine alle cose di interesse
storico,  archeologico,  paletnologico, paleontologico e artistico da
chiunque  e  in  qualunque  modo ritrovati. Su tali cose, quanto alla
loro successiva appartenenza, si pronuncia la suddetta Commissione.
  4.  I  beni facenti parte del patrimonio indisponibile sono esclusi
dal  trasferimento  alla  regione, effettuato secondo le disposizioni
del  presente  articolo, fino a quando perduri la loro destinazione a
servizi di competenza statale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 settembre 2006
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Parisi, Ministro della difesa
                              Amato, Ministro dell'interno
                              Rutelli,  Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Mastella