stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 15 settembre 2006, n. 258

Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-9-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2006, n. 278 (in G.U. 14/11/2006, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2006)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  15-9-2006 al: 14-11-2006
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adeguamento alla suddetta sentenza della Corte di giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2006;
Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via telematica entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza, apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a fondamento dell'istanza di rimborso. Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti.
2. Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione e di compensazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.