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DECRETO-LEGGE 15 settembre 2006, n. 258

Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-9-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2006, n. 278 (in G.U. 14/11/2006, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2006)
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Testo in vigore dal: 15-11-2006
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  concernenti  la  detrazione
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
  Vista  la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee
in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per l'adeguamento alla suddetta sentenza della Corte di
giustizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 settembre 2006;
  Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia
delle  Comunita'  europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05,
((  in  sede  di  prima applicazione i soggetti passivi che fino alla
data   del   13   settembre   2006  hanno  effettuato  nell'esercizio
dell'impresa,  arte o professione )) acquisti ed importazioni di beni
e  servizi  indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d),
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
presentano  in  via telematica (( entro il 15 aprile 2007 )) apposita
istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi
entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto  con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate  ((  ,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale. )) Con il
medesimo  provvedimento  sono  individuati  i  dati e i documenti che
devono  essere  indicati  o  predisposti a fondamento dell'istanza di
rimborso.  Al  fine  di  evitare ingiustificati arricchimenti, i dati
hanno  ad  oggetto  anche  gli  altri tributi rilevanti ai fini della
complessiva  determinazione  delle somme effettivamente spettanti. ((
Con  il  predetto provvedimento possono essere, inoltre, stabilite le
differenti   percentuali  di  detrazione  dell'imposta  per  distinti
settori  di  attivita' in relazione alle quali e' ammesso il rimborso
in  misura  forfetaria.  Resta  ferma,  per  i  contribuenti  che non
aderiscono al suddetto rimborso forfetario, ovvero per coloro che non
presentano l'istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007, la
possibilita'  di  dimostrare  il  diritto ad una detrazione in misura
superiore  presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 21 del
decreto   legislativo   31   dicembre  1992,  n.  546,  e  successive
modificazioni,  contenente  i  dati  e  gli  elementi  comprovanti la
misura,    nell'esercizio    dell'impresa,    arte   o   professione,
dell'effettivo   utilizzo  in  base  a  criteri  di  reale  inerenza,
stabiliti con il provvedimento di cui al presente comma. ))
  2.  Sono  in  ogni  caso  escluse  le  procedure di detrazione e di
compensazione  dell'imposta  sul valore aggiunto di cui agli articoli
19  e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  633,  ed  all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
  ((  2-bis.  Alla  lettera  c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
parole: "salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "a  far  data dalla pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale   dell'Unione   europea   della   autorizzazione
riconosciuta  all'Italia  dal  Consiglio dell'Unione europea ai sensi
della  direttiva  77/388/  CEE  del  Consiglio, del 17 maggio 1977, a
stabilire   una   misura  ridotta  della  percentuale  di  detrazione
dell'imposta  sul  valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e
le  relative  spese  di  cui  alla  presente lettera, nei termini ivi
previsti,   senza  prova  contraria,  salvo  che  per  gli  agenti  o
rappresentanti di commercio". ))