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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2006, n. 255

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente i documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/9/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  13-9-2006 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, che, nel prevedere i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, stabilisce che con regolamento siano determinati i modelli dei documenti, le autorità competenti e le modalità di compilazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, emanato in attuazione della predetta legge relativamente al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
Visti i decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196 e n. 198, e successive modificazioni, in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;
n. 1199, recante disposizioni per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, reso nell'adunanza del 7 febbraio 2006;
Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 20 aprile 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, sono apportate le modifiche di cui al presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 5 novembre 1962, n. 1695, recante «Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 27 dicembre 1962.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente «Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1972.
- La legge 7 agosto 1999, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 25 luglio 2003.
- Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 novembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2.-3. (Omissis).
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
Nota all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, si veda nelle note alle premesse.