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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2006, n. 243

Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/8/2006
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vigente al 28/04/2024
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  • Disposizioni particolari per i soggetti
    equiparati alle vittime del dovere
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  • 7
Testo in vigore dal: 23-8-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 562, 563, 564 e 565;
  Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;
  Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
  Vista   la   legge   23 novembre   1998,   n.   407,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
510;
  Vista  la  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  ed  in  particolare
l'articolo 82;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n.  1092, di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n.   461,   recante   semplificazione   dei   procedimenti   per   il
riconoscimento   della   dipendenza  delle  infermita'  da  causa  di
servizio,  per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e
dell'equo  indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione
del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
  Visto  il  decreto-legge  4 febbraio  2003,  n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;
  Visto  il  decreto-legge  28 novembre 2003, n. 337, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;
  Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206;
  Ritenuto  di  dover  disciplinare  i  termini  e  le  modalita'  di
attuazione  dell'articolo 1  della  citata legge 23 dicembre 2005, n.
266,  relativamente  ai richiamati commi 562, 563, 564 e 565, ai fini
della  progressiva  estensione  dei  benefici gia' previsti in favore
delle  vittime  della  criminalita' e del terrorismo alle vittime del
dovere,   come  individuate  in  disposizione,  ovvero  ai  familiari
superstiti,  nel limite massimo di spesa annua autorizzata, pari a 10
milioni di euro a decorrere dal 2006;
  Ravvisata   la   necessita'   di   acquisire,   per   la   puntuale
identificazione  dei  beneficiari, apposita istanza degli interessati
ad integrazione dei procedimenti d'ufficio;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 aprile 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
    a) per  benefici  e  provvidenze  le  misure di sostegno e tutela
previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302,
23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto
2004, n. 206;
    b) per  missioni  di  qualunque natura, le missioni, quali che ne
siano   gli   scopi,  autorizzate  dall'autorita'  gerarchicamente  o
funzionalmente sopraordinata al dipendente;
    c) per   particolari   condizioni  ambientali  od  operative,  le
condizioni  comunque  implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire
di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il
dipendente  a  maggiori  rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie
condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
                                     NOTE
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 565 della
          legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «565.  Con  regolamento da emanare entro novanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
          il  Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  sono disciplinati i termini e le modalita'
          per  la  corresponsione  delle provvidenze, entro il limite
          massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui
          ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87  della  Costituzione  della  Repubblica
          italiana  conferisce,  tra  l'altro,  al  Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge».
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 562, 563 e 564
          della legge 23 dicembre 2005, n. 262:
              «562. Al fine della progressiva estensione dei benefici
          gia'  previsti in favore delle vittime della criminalita' e
          del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
          sensi  dei  commi 563  e 564, e' autorizzata la spesa annua
          nel  limite  massimo  di 10 milioni di euro a decorrere dal
          2006.
              -  563.  Per  vittime  del  dovere  devono intendersi i
          soggetti  di  cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n.
          466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o
          che  abbiano  subito un'invalidita' permanente in attivita'
          di  servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto
          per  effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di
          eventi verificatisi:
                a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
                b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
                c) nella   vigilanza   ad   infrastrutture  civili  e
          militari;
                d) in operazioni di soccorso;
                e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
                f) a  causa  di  azioni  recate nei loro confronti in
          contesti    di    impiego    internazionale   non   aventi,
          necessariamente, caratteristiche di ostilita'.
              564.  Sono  equiparati  ai soggetti di cui al comma 563
          coloro  che  abbiano  contratto  infermita' permanentemente
          invalidanti  o alle quali consegua il decesso, in occasione
          o  a  seguito  di  missioni di qualunque natura, effettuate
          dentro   e   fuori   dai  confini  nazionali  e  che  siano
          riconosciute   dipendenti  da  causa  di  servizio  per  le
          particolari condizioni ambientali od operative.».
              Per il comma 565 della stessa legge, vedi nella nota al
          titolo.
              -  La  legge  13 agosto  1980,  n.  466, reca «Speciali
          elargizioni  a favore di categorie di dipendenti pubblici e
          di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche».
              -  La  legge  20 ottobre  1990,  n.  302, reca «Norme a
          favore  delle  vittime  del terrorismo e della criminalita'
          organizzata».
              -  La legge 23 novembre 1998, n. 407, reca «Nuove norme
          in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
          organizzata».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
          1999,  n.  510,  e'  intitolato  «Regolamento recante nuove
          norme  in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e della
          criminalita' organizzata».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  82  della  legge
          23 dicembre  2000,  n. 388, (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 2001):
              «Art.  82  (Disposizioni  in  favore  delle vittime del
          terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata).  -  1. Al
          personale  di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n.
          466,  ferito  nell'adempimento del dovere a causa di azioni
          criminose,  ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso
          nelle  medesime  circostanze,  nonche' ai destinatari della
          legge  20 ottobre  1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere
          dal  1° gennaio  1990, l'applicazione dei benefici previsti
          dalla   citata   legge  n.  302  del  1990  e  dalla  legge
          23 novembre 1998, n. 407.
              2.  Non  sono  ripetibili le somme gia' corrisposte dal
          Ministero  dell'interno a titolo di risarcimento dei danni,
          in  esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore
          delle  persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali
          riguardanti il gruppo criminale denominato "Banda della Uno
          bianca".  Il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al
          limite  complessivo  di  6.500  milioni di lire, a definire
          consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge
          in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche
          danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti
          al medesimo gruppo criminale.
              3.  Il  Ministero  della difesa e' autorizzato, fino al
          limite  complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5
          miliardi  di  lire  per  ciascuno degli anni 2001 e 2002, a
          definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni
          di  legge  in  materia,  ogni  lite in corso con le persone
          fisiche  che  hanno  subito  danni  a seguito del naufragio
          della  nave  "Kaider  I  Rades A451" avvenuto nel canale di
          Otranto il 28 marzo 1997.
              4.  Gli  importi  gia' corrisposti a titolo di speciale
          elargizione  di  cui  alla  legge 13 agosto 1980, n. 466, e
          successive   modificazioni,   ai   superstiti  di  atti  di
          terrorismo,  che  per  effetto  di ferite o lesioni abbiano
          subito  una invalidita' permanente non inferiore all'80 per
          cento  della  capacita'  lavorativa  o  che  comunque abbia
          comportato  la  cessazione  dell'attivita' lavorativa, sono
          soggetti   a   riliquidazione  tenendo  conto  dell'aumento
          previsto dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I
          benefici  di  cui  alla  medesima  legge  n.  302 del 1990,
          spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo,
          in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 6
          della   legge   13 agosto   1980,   n.  466,  e  successive
          modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti
          in  quanto  unici  superstiti: orfani, fratelli o sorelle o
          infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e
          non a carico.
              5.  I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n.
          302,  e  dalla  legge  23 novembre  1998, n. 407, in favore
          delle   vittime   del   terrorismo   e  della  criminalita'
          organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.
              6.  Per  la  concessione di benefici alle vittime della
          criminalita'  organizzata  si applicano le norme vigenti in
          materia   per  le  vittime  del  terrorismo,  qualora  piu'
          favorevoli.
              7.  All'art. 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al
          comma 1,   dopo   le   parole:   "l'eventuale  involontario
          concorso"  sono  inserite  le  seguenti:  ",anche di natura
          colposa,".
              8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
          si  applicano  anche  in  presenza di effetti invalidanti o
          letali causati da attivita' di tutela svolte da corpi dello
          Stato  in  relazione  al  rischio del verificarsi dei fatti
          delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge
          medesima.
              9.  Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate
          le seguenti modificazioni:
                a) all'art.  2,  comma 1, dopo le parole: "nonche' ai
          superstiti  delle  vittime  di  azioni  terroristiche" sono
          inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata";
                b) all'art. 4, comma 1, dopo le parole: "nonche' agli
          orfani  e  ai  figli  delle  vittime  del  terrorismo" sono
          inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata"».
              -  Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, reca
          «Disposizioni   urgenti   in   favore   delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita' organizzata».
              -   Il   decreto-legge   28 novembre   2003,   n.  337,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 dicembre
          2003,  n.  369,  reca «Disposizioni urgenti in favore delle
          vittime   militari   e  civili  di  attentati  terroristici
          all'estero».
              -  La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca «Nuove norme in
          favore  delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale
          matrice».
          Nota all'art. 1:
              -  Per  la  legge  13 agosto  1980,  n.  466,  la legge
          20 ottobre  1990, n. 302, la legge 23 novembre 1998, n. 407
          e la legge 3 agosto 2004, n. 206, vedi nota alle premesse.