stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore della legge: 26-10-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2008)
Testo in vigore dal:  1-1-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi
1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, è irrilevante l'eventuale involontario concorso
(( , anche di natura colposa, ))
della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonché l'uso legittimo delle armi.