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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2006, n. 205

Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento delle intermodalità.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal: 22-6-2006
al: 31-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge  24  settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  novembre
2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per
disciplinare le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma
di cui al comma  2-ter  del  medesimo  articolo,  in  relazione  agli
interventi correlati alle finalita' specificate  nello  stesso  comma
2-ter; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il Trattato istitutivo dell'Unione europea; 
  Vista la comunicazione della Commissione  COM  (2001)  370  del  12
settembre 2001 «Libro bianco -  la  politica  europea  dei  trasporti
all'orizzonte 2010: l'ora delle scelte»; 
  Vista l'approvazione della Commissione  ai  sensi  del  regolamento
(CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, della decisione in
data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003; 
  Acquisito il parere del Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 marzo 2006; 
  Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di  stato  ai
trasporti  marittimi,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   delle
Comunita'  europee  n.  C.205  del  5  luglio   1997   e   successive
modificazioni; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Ambito d'applicazione 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  disciplinano   le
modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma
2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre  2002,  n.  209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,
di seguito denominata:  «la  legge»,  in  relazione  agli  interventi
correlati alle finalita' di cui al medesimo comma 2-ter. 
  2. Ai fini del presente regolamento: 
    a) per «catene logistiche» s'intende: l'insieme  della  capacita'
d'integrazione sistemica tra i vari  soggetti  che  intervengono  nel
ciclo complesso del trasporto sia sotto il  profilo  infrastrutturale
che tecnologico; 
    b) per «cabotaggio marittimo» s'intende: il trasporto via mare di
merci e autoveicoli isolati o complessi  destinati  al  trasporto  di
cose e rimorchi e semirimorchi, tra porti nazionali; 
    c)  per  «innovazione  tecnologica»   s'intende:   l'insieme   di
interventi finalizzati all'ottimizzazione delle risorse  tecnologiche
aziendali; 
    d) per «ristrutturazione  aziendale»  s'intendono:  le  attivita'
volte  all'ottimizzazione  e   all'ammodernamento   delle   strutture
aziendali; 
    e) per «miglioramento ambientale» s'intende: la realizzazione  di
standard piu' elevati in materia  di  emissioni  gassose,  acustiche,
elettromagnetiche e quant'altro necessario  al  raggiungimento  degli
obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente; 
    f)   per   «potenziamento   dell'intermodalita»   s'intende:   la
realizzazione di interventi mirati alla effettuazione di trasporto di
merci mediante fruizione combinata di almeno  due  diverse  modalita'
(strada-rotaia,  rotaia-mare,   strada-mare,   terra-aria)   con   le
specifiche finalita' del decongestionamento del  traffico  su  strada
nonche' del raggiungimento di standard di sicurezza piu' elevati. 
  3. Gli  interventi  agevolativi  previsti  dall'articolo  3,  comma
2-ter, della legge hanno durata triennale a fare data  dalla  vigenza
dei successivi provvedimenti attuativi. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo 10,   comma   3,   del   testo   unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il testo dell'art. 87 della Costituzione conferisce,
          tra  l'altro,  al  Presidente della Repubblica il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  L'art.  3,  comma 2-ter e 2-quater del decreto-legge
          24 settembre  2002,  n. 209, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  22 novembre  2002,  n.  265, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  275  del 23 novembre 2002, recante
          disposizioni  urgenti in materia di razionalizzazione della
          base  imponibile,  di  contrasto  all'elusione  fiscale, di
          crediti  di  imposta per le assunzioni, di detassazione per
          l'autotrasporto,  di  adempimenti per i concessionari della
          riscossione e di imposta di bollo, e' il seguente:
              «2-ter.    Al   fine   dell'innovazione   del   sistema
          dell'autotrasporto  di  merci,  dello sviluppo delle catene
          logistiche  e  del  potenziamento  dell'intermodalita', con
          particolare riferimento alle "autostrade del mare", nonche'
          per  lo  sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi
          di    ristrutturazione    aziendale,    per   l'innovazione
          tecnologica  e  per interventi di miglioramento ambientale,
          e'  autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20
          milioni  di  euro,  quale limite di impegno quindicennale a
          carico  dello  Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro
          per  l'anno  2002 per le necessita' del piano straordinario
          di  attivita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
          20 marzo  2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  17 maggio  2002,  n.  96. Per la realizzazione delle
          iniziative  di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al
          sostegno dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di 14
          milioni  di  euro  per l'anno 2002, a valere sulle maggiori
          entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per
          il  completamento  delle  iniziative  comprese in contratti
          d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione
          superiore  al  settanta  per  cento,  al netto di eventuali
          protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, nonche' la spesa
          di  10  milioni  di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di
          euro  per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per
          la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale
          diportistica delle aree di cui all'art. 52, comma 59, della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448.
              2-quater.   Con   regolamento,   da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su   proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   sono   disciplinate   le   modalita'  di
          ripartizione  e  di  erogazione della somma di cui al comma
          2-ter,   in   relazione   agli  interventi  correlati  alle
          finalita' di cui al medesimo comma 2-ter».
              -  Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri»
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          914, S.O., cosi' recita:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali».
              - Il regolamento del Consiglio n. 659/1999 del 22 marzo
          1999,  recante  modalita'  di applicazione dell'art. 93 del
          trattato CE, e' pubblicato nella G.U.C.E. 27 marzo 1999, n.
          L 83. Entrato in vigore il 16 aprile 1999.
          Nota all'art. 1:
              -  Per  l'art.  3,  comma  2-ter  del  decreto-legge 24
          settembre  2002,  n.  209,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  22  novembre 2002, n. 265, si veda nelle note
          alle premesse.