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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 2006, n. 189

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/6/2006
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 6-6-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, nonche' i commi 2 e 3 del medesimo articolo 13;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visti   gli   articoli  47-bis,  47-ter  e  47-quater  del  decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 300, introdotti dall'articolo 11 del
decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto,   in  particolare,  l'articolo  47-bis  del  citato  decreto
legislativo  n.  300 del 1999 ha istituito il Ministero della salute,
identificandone le attribuzioni;
  Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129,  recante  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  della
salute;
  Visto  il  decreto-legge  1°  ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 30 novembre 2005, n. 244, recante misure
urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;
  Visto,   in  particolare,  l'articolo  1,  comma  3,  del  predetto
decreto-legge,  che  istituisce  presso  il Ministero della salute il
Dipartimento  per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza  degli  alimenti,  articolato  in  tre  uffici  di  livello
dirigenziale  generale,  nel  quale  confluiscono,  tra  l'altro,  la
Direzione  generale  della  sanita'  veterinaria e degli alimenti, il
Centro  nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di
cui  all'articolo  1, comma 1, dello stesso decreto-legge, nonche' il
Comitato  nazionale  per  la  sicurezza alimentare, con il compito di
provvedere  alla  riorganizzazione delle attivita' attribuite a detto
Ministero  dagli  articoli  47-bis, 47-ter e 47-quater del menzionato
decreto legislativo n. 300 del 1999 in materia di sanita' veterinaria
e di sicurezza degli alimenti;
  Ritenuta,  pertanto, la necessita' di definire l'organizzazione del
predetto  Dipartimento, rimanendo inalterate le competenze attribuite
alle   altre  Direzioni  generali  ed  agli  altri  Dipartimenti  del
Ministero   della   salute,   ad  eccezione  del  Dipartimento  della
prevenzione  e  della  comunicazione  per le competenze in materia di
sanita' veterinaria e di sicurezza degli alimenti;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 15
novembre  2001,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 18 del 22
gennaio 2002;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 21 dicembre 2005;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 febbraio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per la
funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica   28   marzo   2003,   n.   129,  di  seguito  denominato:
«Regolamento»;  dopo  la  lettera c) e' aggiunta la seguente :«c-bis)
Dipartimento  per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti».
          Avvertenza
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  decreti  aventi  valore  di  legge  e i
          regolamenti.
              -  L'art.  17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:      «4-bis.  L'organizzazione  e  la  disciplina
          degli   uffici   dei   Ministeri   sono   determinate,  con
          regolamenti  emanati  ai sensi del comma 2, su proposta del
          Ministro   competente   d'intesa   con  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  e con il Ministro del tesoro, nel
          rispetto  dei  principi  posti  dal  decreto  legislativo 3
          febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni, con i
          contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b)    individuazione    degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c)  previsione  di  strumenti  di  verifica periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e)  previsione  di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              - L'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa),
          e' il seguente:
              «Art. 13. - 1. (Omissis).
              2.  Gli  schemi  di  regolamento  di cui al comma 4-bis
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal  comma  1  del  presente  articolo, sono trasmessi alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  entro trenta giorni
          dalla  data  della  loro  trasmissione.  Decorso il termine
          senza  che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
          comunque i regolamenti.
              3.  I  regolamenti  di  cui al comma 4-bis dell'art. 17
          della  legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1
          del    presente    articolo,    sostituiscono,    per    le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          i  decreti  di  cui  all'art.  6,  commi 1 e 2, del decreto
          legislativo   3  febbraio  1993,  n.  29,  come  sostituito
          dall'art.  4  del  decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
          546,  fermo  restando  il  comma  4  del predetto art. 6. I
          regolamenti  gia' emanati o adottati restano in vigore fino
          alla  emanazione  dei regolamenti di cui al citato art. 17,
          comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal comma 1 del presente articolo.».
              -  Il  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
          successive  modificazioni  reca: «Riordino della disciplina
          in  materia  sanitaria,  a norma dell'art. 1 della legge 23
          ottobre 1992, n. 421».
              - Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112, e
          successive   modificazioni   concerne:   «Conferimento   di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15 marzo 1997, n. 59».
              - Il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca:
          «'Riordino  e  potenziamento  dei meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59».
              - Il   decreto   legislativo   30 marzo  2001,  n.  165
          concerne:  «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
              - Gli  artt.  47-bis,  47-ter  e  47-quater del decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59) sono i seguenti:
              «Art.    47-bis    (Istituzione    del    Ministero   e
          attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero della salute.
              2.  Nell'ambito  e  con  finalita' di salvaguardia e di
          gestione  integrata  dei  servizi  socio-sanitari  e  della
          tutela dei diritti alla dignita' della persona umana e alla
          salute,  sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti
          allo  Stato  in  materia  di  tutela della salute umana, di
          coordinamento  del  sistema sanitario nazionale, di sanita'
          veterinaria,  di  tutela della salute nei luoghi di lavoro,
          di igiene e sicurezza degli alimenti.
              3.  Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse,
          le  funzioni del Ministero della sanita'. Il Ministero, con
          modalita'  definite  d'intesa  con la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, esercita la vigilanza
          sull'Agenzia  per  i  servizi  sanitari regionali di cui al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.».
              «Art.  47-ter  (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
          particolare,  svolge le funzioni di spettanza statale nelle
          seguenti aree funzionali:
                a) ordinamento   sanitario:   indirizzi   generali  e
          coordinamento  in  materia di prevenzione, diagnosi, cura e
          riabilitazione   delle  malattie  umane,  ivi  comprese  le
          malattie  infettive  e  diffusive;  prevenzione, diagnosi e
          cura  delle  affezioni  animali,  ivi comprese, le malattie
          infettive   e   diffusive   e  le  zoonosi;  programmazione
          sanitaria  di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e
          monitoraggio  delle  attivita'  regionali;  rapporti con le
          organizzazioni  internazionali  e l'Unione europea; ricerca
          scientifica in materia sanitaria;
                b) tutela  della  salute umana e sanita' veterinaria:
          tutela   della   salute   umana   anche  sotto  il  profilo
          ambientale,  controllo  e vigilanza sui farmaci, sostanze e
          prodotti    destinati    all'impiego    in    medicina    e
          sull'applicazione  delle  biotecnologie; adozione di norme,
          linee    guida    e   prescrizioni   tecniche   di   natura
          igienico-sanitaria,  relative  anche a prodotti alimentari;
          organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie;
          concorsi  e  stato  giuridico  del  personale  del servizio
          sanitario  nazionale;  polizia  veterinaria;  tutela  della
          salute nei luoghi di lavoro.»
              «Art.  47-quater  (Ordinamento). - 1.  Il  Ministero si
          articola  in  dipartimenti,  disciplinati  ai  sensi  degli
          articoli 4  e  5. Il numero di dipartimenti non puo' essere
          superiore  a  quattro, in relazione alle aree funzionali di
          cui all'art. 47-ter.
              2.  Le funzioni gia' svolte dagli uffici periferici del
          Ministero   della   sanita'  sono  attribuite  agli  uffici
          territoriali  del  Governo  di  cui  all'art.  11.  Per  lo
          svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e
          veterinaria,  gli  uffici  territoriali  possono  avvalersi
          delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
          sulla  base  di  apposite convenzioni. Lo schema tipo delle
          convenzioni e' definito dal Ministero in sede di Conferenza
          unificata  di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281.».
              - La  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
          «Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della
          Costituzione».
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 marzo
          2003,  n.  129  reca  il  Regolamento di organizzazione del
          Ministero della salute;
              - Il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  30 novembre 2005, n. 244
          concerne  misure  urgenti per la prevenzione dell'influenza
          aviaria;
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, commi 1 e 3 del
          decreto-legge  1° ottobre  2005,  n.  202,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244:
              «Art.   1   (Prevenzione  e  lotta  contro  l'influenza
          aviaria,   le   malattie   degli   animali  e  le  relative
          emergenze). - 1.   Ai   fini   del  potenziamento  e  della
          razionalizzazione   degli   strumenti   di   lotta   contro
          l'influenza  aviaria,  le  malattie  animali e le emergenze
          zoo-sanitarie,  nonche'  per  incrementare  le attivita' di
          prevenzione,    profilassi   internazionale   e   controllo
          sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del
          Ministero  della  salute,  e' istituito presso la Direzione
          generale  della  sanita'  veterinaria  e degli alimenti del
          Ministero  della  salute,  il  Centro nazionale di lotta ed
          emergenza contro le malattie animali, di seguito denominato
          "Centro nazionale", che definisce e programma gli obiettivi
          e  le  strategie  di  controllo  e  di  eradicazione  delle
          malattie  e  svolge  mediante  l'Unita'  centrale di crisi,
          unica   per   tutte   le   malattie   animali   e  raccordo
          tecnico-operativo  con  le  analoghe  strutture regionali e
          locali,  compiti  di  indirizzo,  coordinamento  e verifica
          ispettiva    anche   per   le   finalita'   di   profilassi
          internazionale,  avvalendosi  direttamente  degli  Istituti
          zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza
          ed  in  particolare  di  quello  per l'influenza aviaria di
          Padova,    del    Centro   di   referenza   nazionale   per
          l'epidemiologia,    del    Dipartimento    di   veterinaria
          dell'Istituto superiore di sanita' in collaborazione con le
          regioni  e  le  province  autonome,  nonche' delle facolta'
          universitarie  di medicina veterinaria e degli organi della
          sanita'   militare.   L'individuazione   dettagliata  delle
          funzioni  e  dei  compiti  del Centro nazionale, unitamente
          alla  sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad
          assicurarne il funzionamento, e' effettuata con decreto del
          Ministro  della  salute,  nel  limite  massimo  di spesa di
          190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a
          decorrere dall'anno 2006.
              2. (Omissis).
              3.  E'  istituito  presso  il Ministero della salute il
          Dipartimento   per  la  sanita'  pubblica  veterinaria,  la
          nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre
          uffici   di   livello   dirigenziale  generale,  nel  quale
          confluiscono,  tra  l'altro,  la  Direzione  generale della
          sanita'  veterinaria  e degli alimenti, l'istituendo Centro
          nazionale,  nonche'  il Comitato nazionale per la sicurezza
          alimentare,    con    il   compito   di   provvedere   alla
          riorganizzazione   delle   attivita'   attribuite  a  detto
          Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
          successive modificazioni, in materia di sanita' veterinaria
          e di sicurezza degli alimenti.».
              - La   direttiva   del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  del 15 novembre 2001, concerne: «Indirizzi per la
          predisposizione   della  direttiva  generale  dei  Ministri
          sull'attivita'  amminisrativa  e  sulla gestione per l'anno
          2002».
          Nota all'art. 1.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  commna  1, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
          129, come modificato dal decreto qui pubblicato:
              «Art.  1. (Dipartimenti e direzioni generali). - 1. Per
          lo  svolgimento  delle  funzioni  di interesse sanitario di
          spettanza  statale e salve le competenze delle regioni come
          individuate  dalla  normativa  vigente,  il Ministero della
          salute, di seguito denominato Ministero, ai sensi dell'art.
          47-quater  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          introdotto  dall'art.  11 del decreto-legge 12 giugno 2001,
          n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
          2001, n. 317, si articola nei seguenti dipartimenti:
                a) dipartimento della qualita';
                b) dipartimento dell'innovazione;
                c) dipartimento    della    prevenzione    e    della
          comunicazione
                c-bis) dipartimento    per    la   sanita'   pubblica
          veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti;».
          Note all'art. 2.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del decreto del
          Presidente  Repubblica n. 129 del 2003, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              «Art.   4.  (Dipartimento  della  prevenzione  e  della
          comunicazione). - 1.  Il  Dipartimento  della prevenzione e
          della    comunicazione    provvede    alle   attivita'   di
          coordinamento  e  vigilanza  e  di  diretto  intervento  di
          spettanza   statale   in   tema  di  tutela  della  salute,
          dell'ambiente  e  delle  condizioni  di vita e di benessere
          delle  persone  e degli animali, nonche' all'informazione e
          comunicazione   agli  operatori  ed  ai  cittadini  e  alle
          relazioni istituzionali interne ed internazionali.
              2.  Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1 sono
          istituite le seguenti direzioni generali:
                a) Direzione generale della prevenzione sanitaria;
                b) Direzione generale della comunicazione e relazioni
          istituzionali;
                c) Direzione  generale  per  i  rapporti con l'Unione
          europea e per i rapporti internazionali.
              3. La Direzione generale di cui al comma 2, lettera a),
          svolge le seguenti funzioni relativamente a:
                a) promozione  della salute anche nei settori materno
          infantile, eta' evolutiva e dell'anziano;
                b) prevenzione,   con   particolare   riguardo   alla
          profilassi   internazionale  ed  a  quella  delle  malattie
          infettive  e  diffusive,  alla tutela igienico-sanitaria da
          fattori  di  inquinamento  e  nei  confronti delle sostanze
          pericolose, alla tutela della salute negli ambienti di vita
          e  di lavoro, alla radio protezione, alla prevenzione delle
          tossicodipendenze  e  delle  malattie  di  rilievo sociale,
          inclusa  la  tutela  della  salute mentale, all'invalidita'
          civile e alla disabilita';
                c) caratteristiche igienico-sanitarie delle acque;
                d) sangue ed emoderivati, trapianto di organi;
                e) impiego    delle    biotecnologie    e   procedure
          autorizzative     concernenti    attivita'    relative    a
          microrganismi ed organismi geneticamente modificati;
                f) provvidenze straordinarie in materia di assistenza
          sanitaria  in  Italia  agli  immigrati,  agli  apolidi,  ai
          rifugiati politici ed agli stranieri;
                g) attivita'  di  prevenzione concernente pericoli di
          bioterrorismo.
              4. (Abrogato).
              5. La Direzione generale di cui al comma 2, lettera c),
          svolge le seguenti funzioni relativamente a:
                a) attivita'  di  comunicazione  e  informazione agli
          operatori sanitari e alle imprese;
                b) educazione sanitaria;
                c) pubblicazioni, convegni e congressi scientifici;
                d) studi e documentazione;
                e) rapporti con organismi pubblici e privati operanti
          in   materia  sanitaria,  comprese  le  organizzazioni  del
          volontariato e del terzo settore;
                f) portale  e  centro  di  contatto  del  Ministero e
          attivita' di comunicazione e informazione ai cittadini;
                g) atti  di  indirizzo  e coordinamento in materia di
          rapporti  di comunicazione tra servizio sanitario nazionale
          e universita'.
              6. La direzione generale di cui al comma 2, lettera d),
          ferma  la  competenza  del  Ministero  degli affari esteri,
          svolge le seguenti funzioni relativamente a:
                a) partecipazione   alle  attivita'  degli  organismi
          internazionali  e  sovranazionali  ed  incontri  a  livello
          internazionale;
                b) gestione dei rapporti con l'Unione europea, con il
          Consiglio d'Europa e con l'organizzazione per lo sviluppo e
          la cooperazione economica;
                c) rapporti   con   l'Organizzazione  mondiale  della
          sanita'  e  le  altre  agenzie  specializzate delle Nazioni
          Unite;
                d) promozione   dell'attuazione   delle  convenzioni,
          delle   raccomandazioni   e   dei  programmi  comunitari  e
          internazionali in materia sanitaria;
                e) svolgimento  delle attivita' connesse alla stipula
          degli accordi bilaterali del Ministero;
                f) rapporti  giuridici  ed  economici  in  materia di
          assistenza  sanitaria nell'ambito dell'Unione europea ed in
          ambito extracomunitario;
                g) interventi   sanitari   in   caso   di   emergenze
          internazionali.».
                a) riferimento  nazionale  dell'Autorita' europea per
          la sicurezza alimentare (EFSA);
                b) valutazione   del   rischio   fisico,   chimico  e
          biologico;
                c) segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza
          alimentare;
                d) consulta  delle associazioni dei consumatori e dei
          produttori in materia di sicurezza alimentare.
              «Art.  4-ter  (Il  capo  Dipartimento  per  la  sanita'
          pubblica  veterinaria,  la  nutrizione e la sicurezza degli
          alimenti). - 1.   Al   capo  Dipartimento  per  la  sanita'
          pubblica  veterinaria,  la  nutrizione e la sicurezza degli
          alimenti sono assegnate le seguenti funzioni:
                a) presiede il Centro nazionale di lotta ed emergenza
          contro le malattie animali;
                b) e' responsabile dell'Unita' centrale di crisi;
                c) svolge  le funzioni di Capo dei servizi veterinari
          (Chief Veterinary officer) nelle istituzioni comunitarie ed
          internazionali.».
              - Il  comma 1  dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre
          2005,  n.  202,  convertito, con modificazioni, dall'art. 1
          della legge 30 novembre 2005, n. 244 reca:
              «Art. 4. (Norma finanziaria). - 1. Alla copertura degli
          oneri  derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi 1, 3, 4
          e 5, e dell'art. 3, pari ad euro 700.000 per l'anno 2005 ed
          a  euro  15.200.000  annui  a  decorrere dall'anno 2006, si
          provvede       mediante       corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'art. 1
          del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 gennaio 200l, n. 3.».