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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2005, n. 202

Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 2005, n. 244 (in G.U. 30/11/2005, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-12-2005
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Art. 4

Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5, e dell'articolo 3, pari ad euro 700.000 per l'anno 2005 ed a euro 15.200.000
((annui))
a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
2. Per le attività di prevenzione e di profilassi internazionale
((e per quelle di valutazione finalizzate alla registrazione ed all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei medicinali veterinari))
, nonché per i controlli sanitari in materia di sicurezza alimentare, il Ministero della salute può derogare, mediante ricorso alle riassegnazioni di entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
((, e successive modificazioni,))
.
Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 è ridotta di euro 10.300.000.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.