stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2006, n. 147

Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/4/2006
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-4-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato
di ozono, ed in particolare gli articoli 16, commi 1 e 5, e 17, comma
1;
  Vista  la  legge  28 dicembre  1993,  n. 549, cosi' come modificata
dalla legge 16 giugno 1997, n. 179;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio   in   data  3 ottobre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001, recante misure per il recupero,
riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  in  data  20 settembre  2002,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  230 del 1° ottobre 2002, in attuazione dell'articolo 5
della  legge  28 dicembre  1993,  n.  549,  recante  misure  a tutela
dell'ozono stratosferico;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie e
delle attivita' produttive;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Finalita' e campo di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  le  norme  tecniche e le
modalita'  per  la  prevenzione,  la  riduzione  e  il recupero delle
emissioni   delle   sostanze   controllate   da   taluni  impianti  e
apparecchiature che le contengono.
  2.   Il   presente   regolamento   si   applica   agli  impianti  e
apparecchiature  di  condizionamento  d'aria  e  pompe  di calore che
contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - L'art.  17,  comma  1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988 (supplemento ordinario), e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e)- ».