stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 dicembre 1993, n. 549

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/2002)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-1994

Art. 5

(Funzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente)
1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede:
a) a redigere rapporti rivolti al Ministro dell'ambiente al fine di integrare o modificare l'elenco delle sostanze lesive in relazione alle elaborazioni definite in sede di Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e in sede comunitaria;
b) a promuovere incontri con le rappresentanze delle imprese per la redazione di protocolli d'intesa tra imprese e Governo che accelerino le procedure per la riduzione della produzione e dell'utilizzazione delle sostanze lesive ovvero per la identificazione di nuovi sistemi di raccolta, di riciclaggio e di smaltimento delle medesime;
c) a definire gli indirizzi programmatici per l'utilizzazione annuale del fondo di cui all'articolo 10, comma 5;
d) a definire le norme tecniche e le modalità per la cessazione della produzione e dell'utilizzazione delle sostanze lesive;
e) a definire le norme tecniche e le modalità per la raccolta, il riciclaggio, lo smaltimento e la distruzione delle sostanze lesive;
f) a redigere, su richiesta del Parlamento e del Governo, rapporti nella materia oggetto della presente legge;
g) a segnalare al Governo l'esistenza di alternative tecniche soddisfacenti, anche in relazione alle esigenze di sicurezza ambientale e di risparmio energetico, alle sostanze lesive;
h) a definire le norme tecniche e le modalità per la prevenzione delle emissioni in atmosfera di sostanze lesive dagli impianti che le producono o le utilizzano ovvero dalle apparecchiature che le contengono, con particolare riferimento alle modalità di manutenzione, di ricarica, di dismissione e di recupero;
i) a controllare l'applicazione della presente legge, in particolare per quanto riguarda:
1) i tempi di dismissione delle sostanze lesive;
2) l'utilizzazione dei prodotti sostitutivi consentiti.
2. Il Ministro dell'ambiente con proprio decreto, anche sulla base dei rapporti dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad integrare o a modificare, ove necessario, l'elenco delle sostanze lesive nonché ad emanare le norme per il recepimento delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed h).
3. Tutte le imprese che producono o utilizzano nei processi di lavorazione ovvero nei prodotti da immettere sul mercato le sostanze lesive sono tenute a comunicare all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati concernenti l'ubicazione degli stabilimenti, le sostanze lesive utilizzate ovvero i quantitativi prodotti o immessi sul mercato dal 1986, nonché le informazioni che l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ritenga utile acquisire per lo svolgimento delle proprie funzioni.
4. È fatto obbligo a tutte le imprese che utilizzano impianti che comportano nei processi di lavorazione l'uso delle sostanze lesive di inviare un'apposita dichiarazione descrittiva dell'impianto stesso all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.