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DECRETO-LEGGE 3 aprile 2006, n. 135

Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-4-2006.
Decreto-Legge convertito dalla L. 1 giugno 2006, n. 201 (in G.U. 01/06/2006, n.126).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/2006)
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Testo in vigore dal: 3-4-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare la
funzionalita'  dell'Amministrazione  della  pubblica sicurezza, anche
per  le  esigenze  connesse  con  la  prevenzione ed il contrasto del
terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 marzo 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione
pubblica;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
  1.  Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del
terrorismo,  anche internazionale, e della criminalita' organizzata e
per  assicurare  la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza,  il  Ministro  dell'interno,  entro  il limite di spesa di
8.844.000   euro,   puo'  autorizzare  l'ulteriore  trattenimento  in
servizio,   fino   al   30 settembre  2006,  degli  agenti  ausiliari
trattenuti  frequentatori  del 63° corso di allievo agente ausiliario
di  leva,  i  quali ne facciano domanda. Per il predetto personale le
disposizioni di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della legge
1° aprile  1981,  n.  121,  possono trovare applicazione solo se alla
scadenza  del periodo di trattenimento l'assunzione sia espressamente
autorizzata  e  fatte salve le assunzioni programmate per i volontari
in  ferma  breve  e  annuale  delle  Forze  armate, di cui alla legge
23 agosto 2004, n. 226.
  2.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a
8.844.000  euro  per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma
27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.