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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  10-8-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 47

(Nomina ad allievo agente di polizia)


L'assunzione degli agenti di polizia avviene con le modalità stabilite dall'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53.
Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario trattenuto.
Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di sei mesi
((...))
. Durante la frequenza del predetto corso il personale conserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Le modalità di svolgimento del corso
((sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7))
, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del medesimo decreto n. 335 del 1982.
In ogni caso il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia ausiliari siano immessi in ruolo.
Sono soppressi il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1980, n. 343.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53. (31) (33a)

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AGGIORNAMENTO (31)

La L. 31 marzo 2000 n. 78 ha disposto (con l'art. 6 comma 5) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 della suindicata legge, è abrogato il presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (33a)

La L. 31 marzo 2000, n. 78, come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86, non prevede più, nel nuovo testo dell'art. 6, comma 5, l'abrogazione del presente articolo.