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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 marzo 2006, n. 111

Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/4/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2022)
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Testo in vigore dal:  5-4-2006 al: 27-10-2022
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, che disciplina la procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio delle scommesse;
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Udito il parere favorevole del Comitato generale per i giochi espresso nella seduta del 27 luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 19 dicembre 2005 della sezione consultiva per gli atti normativi;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3/1471/UCL del 2 febbraio 2006; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative alle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad accettare giocate;
c) concessionario/i, indica il soggetto individuato da AAMS per l'affidamento delle specifiche attività e funzioni pubbliche per l'esercizio delle scommesse a quota fissa;
d) esito, il risultato dell'avvenimento certificato da AAMS ai fini della scommessa;
e) esito pronosticabile o concorrente ovvero evento, uno dei possibili esiti contemplati per una determinata tipologia di scommessa;
f) avvenimento o frazione di avvenimento, l'evento, anche non sportivo, su cui si effettua la scommessa;
g) gioco responsabile, l'insieme delle iniziative poste in essere da AAMS e dai concessionari per assicurare una fruizione di gioco, da parte dei partecipanti, sicura e tutelante degli interessi individuali e pubblici;
h) movimento netto, l'incasso lordo della raccolta delle scommesse a quota fissa al netto dell'importo delle scommesse annullate e/o rimborsabili;
i) luogo/hi di vendita, il punto di vendita autorizzato alla raccolta, in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimenti di AAMS e della licenza di polizia rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773; il luogo di vendita gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse sui terminali di gioco e paga le vincite;
l) percentuale di allibramento, il limite massimo posto dal concessionario, a tutela del partecipante, alle quote sugli esiti pronosticabili per ciascun tipo di scommessa;
m) partecipante, o scommettitore o giocatore, colui che effettua la scommessa;
n) posta di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna scommessa;
o) quota, il numero intero, seguito al massimo da due decimali, il quale, moltiplicato per la posta di gioco determina l'importo, per ciascun avvenimento oggetto di scommessa, da restituire al partecipante in caso di vincita;
p) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della scommessa nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
q) scommessa a quota fissa, la scommessa per la quale la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra il partecipante ed il concessionario delle scommesse;
r) scommessa telematica, la scommessa a quota fissa effettuata con modalità «a distanza», ovvero effettuata attraverso canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva;
s) tipologia di scommessa, l'insieme dei possibili esiti pronosticabili per un medesimo avvenimento;
t) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1931, n. 146, è il seguente:
«Art. 88. - 1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.».
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina delle attività di giuoco), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1948, n. 118.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1999, n. 27.
- Il testo dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), pubblicata nella Gazzetta Ufficale del 17 maggio 1999, n. 113, supplemento ordinario, è il seguente:
«Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Ppubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni.
Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.
2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:
a);
b) a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua.
3. Per l'anno 1999 è attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.
4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.
5. Tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del decreto 25 novembre 1998, n. 418, del Ministro delle finanze, sono compresi i ricevitori del lotto come individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché dalla circolare del Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n. 2/204975).».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- Il decreto legislativo del 3 luglio 2003, n. 173 (Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161.
- Il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 (Regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1999, n. 187.
- Il decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio 2001, n. 156 (Regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001, n. 100.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33 (Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2002, n. 63.
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 8 agosto 2002, n. 178 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002, n. 187) entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, è il seguente:
«Art. 4 (Unificazione delle competenze in materia di giochi). - 1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonché di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalità del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a società operanti nel predetto settore di attività sono trasferite, a titolo gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la composizione del Comitato generale per i giochi istituito dall'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n.
357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il presidente del CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni del Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono adottate con il voto favorevole del presidente del CONI.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalità di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessità finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria.
2. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per tutti i giochi disciplinati ai sensi del presente articolo.
3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad essi assegnati. La disposizione di cui all'art. 11, settimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti può avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il numero degli esperti assegnabile al servizio è rideterminato in proporzione al conseguente impegno lavorativo.».
- Il testo dei commi 286 e 287 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, è il seguente:
«286. Con uno o più decreti, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonché a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.
287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottare nel rispetto della disciplina comumtaria e nazionale, secondo principi di:
a) armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;
b) economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telematiche;
c) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;
d) sicurezza e trasparenza del gioco nonché tutela della buona fede dei partecipanti;
e) salvaguardia dei diritti derivanti dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.».
- Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n. 230 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, supplemento ordinario), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2005, n. 302.
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
- Per il regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note alle premesse.