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LEGGE 20 febbraio 2006, n. 92

Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  30-3-2006 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 2.220.000.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante «Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 30 del 7 febbraio 1994.
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è pubblicata nel supplemento ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995.