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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2005, n. 255

Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/1/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2023)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 26-8-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
come modificato dall'articolo 105 della legge 23  dicembre  2000,  n.
388; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  126  del  31
maggio  2002,  con  il  quale  e'  stata  applicata  la   misura   di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  c),  del
predetto  decreto  legislativo   n.   419   del   1999,   consistente
nell'unificazione strutturale della Giunta  centrale  per  gli  studi
storici, dell'Istituto italiano di numismatica, dell'Istituto storico
italiano per il medioevo, dell'Istituto storico italiano  per  l'eta'
moderna e contemporanea, dell'Istituto italiano per la storia  antica
e dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
3 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  135  dell'11
giugno 2002, con il quale la citata misura  di  razionalizzazione  e'
stata  altresi'  applicata  all'Istituto  «Domus   Mazziniana»,   con
conseguente inserimento nella rete dei sopracitati Istituti storici; 
  Visto l'articolo 15 del decreto-legge  9  novembre  2004,  n.  266,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  306,
che ha disposto la proroga  al  31  dicembre  2005  del  termine  per
l'emanazione del presente regolamento; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante partecipazione  della
Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti  a
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1° luglio 2005; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 aprile  2003,
dell'11 luglio 2005, del 25 luglio 2005 e del 16 settembre 2005; 
  Ritenuto che il parere reso dal  Consiglio  di  Stato  in  data  16
settembre 2005 suggerisce due soluzioni alternative  al  criterio  di
nomina previsto, formulando osservazioni  relative  al  merito  delle
scelte amministrative e non alla loro legittimita'; 
  Ritenuto che i citati suggerimenti non possono essere  accolti,  in
quanto attuerebbero un procedimento di  sostanziale  cooptazione  che
non offre garanzie di  quel  pluralismo,  presupposto  dell'autonomia
scientifica degli Istituti e condizione della  liberta'  di  ricerca,
che il regolamento individua, invece, nella combinazione dei  criteri
dei limiti di eta' e del  mandato  a  termine  rinnovabile  una  sola
volta; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 ottobre 2005; 
  Sulla proposta del ((Ministro della cultura)), di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, per la  funzione  pubblica  e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
           Giunta storica nazionale - Funzioni e attivita' 
  1. La Giunta centrale per gli studi storici assume la denominazione
di: «Giunta storica nazionale». 
  2. La Giunta storica nazionale coordina l'attivita', e la  gestione
dei sottoelencati Istituti ed enti operanti nel campo  della  ricerca
storica,  inseriti  nel  sistema  strutturato   a   rete   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 
419: 
    a) Istituto italiano per la storia antica; 
    b) Istituto storico italiano per il medio evo; 
    c) Istituto storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea; 
    d) Istituto per la storia del risorgimento italiano; 
    e) Istituto italiano di numismatica; 
    f) Domus Mazziniana. 
  3. La Giunta storica nazionale ha competenza ad adottare  decisioni
che investono questioni di interesse comune agli Istituti della rete,
in particolare: 
    a) coordina l'attivita' di ricerca degli Istituti storici; 
    b) redige la bibliografia storica nazionale; 
    c) cura i rapporti internazionali, in particolare con il «Comite'
International  des  Sciences  Historiques»  (C.I.S.H.)   e   le   sue
commissioni; 
    d) provvede alla designazione dei delegati titolari  e  supplenti
che rappresentano l'Italia presso il C.I.S.H., promuove, sostiene  ed
organizza la partecipazione degli Storici italiani all'attivita'  del
C.I.S.H. e delle sue commissioni; 
    e) promuove, anche d'intesa con altre istituzioni,  compresi  gli
Istituti  storici  stranieri,  ricerche  o  incontri  di  studi   che
travalichino i limiti  cronologici  caratterizzanti  l'attivita'  dei
singoli Istituti della rete; 
    f) promuove e sostiene iniziative  dirette  allo  sviluppo  e  al
coordinamento degli studi storici in Italia e organizza  incontri  di
approfondimento  dei  grandi  orientamenti  storiografici,  anche   a
livello internazionale, e dei problemi che attengono all'insegnamento
della storia; 
    g) organizza e coordina missioni di ricerca in archivi stranieri,
musei e collezioni italiani ed esteri  che  conservino  documenti  di
particolare interesse per la storia d'Italia; 
    h) adempie a compiti di consulenza e di  promozione  degli  studi
storici per le iniziative promosse dal ((Ministero della cultura)); 
    i) cura i rapporti  con  le  deputazioni  e  societa'  di  storia
patria; 
    l) predispone e trasmette i piani  di  razionalizzazione  secondo
quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo  29  ottobre
1999, n. 419.